FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 410/AA del 04/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ATTISANI FANELLI FC VIGE MILANO ASD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 436 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco ATTISANI e Giulio FANELLI, e della società FC VIGE MILANO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:
MARCO ATTISANI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società FC Vige Milano ASD, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore sig. Giulio Fanelli non fosse tesserato per altra società prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la FC Vige Milano ASD in data 5.10.2023;
GIULIO FANELLI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSDARL Barona Sporting 1971; in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto in data 5.10.2023 una richiesta di tesseramento per la società FC Vige Milano ASD, nonostante fosse già tesserato nella stessa stagione sportiva per la società SSDARL Barona Sporting 1971;
FC VIGE MILANO ASD, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Giulio Fanelli all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, in quanto il tesseramento per altra compagine appare essere avvenuto all’insaputa di tale società ed al di fuori delle possibilità di controllo, anche indiretto, della stessa;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sig.ri Giulio FANELLI e Marco ATTISANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FC VIGE MILANO ASD;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco ATTISANI, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Giulio FANELLI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società FC VIGE MILANO ASD;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.