FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 411/AA del 04/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CIACCIA VENE GISONDI PICCOLI DI MEO ASD AUDAX DUGENTA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 441 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo CIACCIA, Alberto VENE, Agostino GISONDI, Andrea PICCOLI, Massimo DI MEO e della società A.S.D. AUDAX DUGENTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO CIACCIA, all’epoca dei fatti iscritto all’Albo del Settore Tecnico ma tesserato come calciatore per la società A.S.D. Audax Dugenta ed attualmente tesserato per la società A.S.D. Pilade Bronzetti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli art. 33 comma 1, 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all’art. 38 comma 1 delle N.O.I.F., per avere durante la stagione sportiva 2023-2024 e precisamente sino al mese di novembre 2023 assunto la conduzione tecnica della prima squadra della società A.S.D. Audax Dugenta militante nel campionato di 2^ categoria, benché iscritto all’Albo del Settore tecnico ma tesserato unicamente con la qualifica di calciatore per la società A.S.D. Audax Dugenta;

ALBERTO VENE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la società A.S.D. Audax Dugenta, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., per avere svolto durante la stagione sportiva 2023-2024 in occasione degli incontri Audax Dugenta – Durazzano Calcio del 29 ottobre 2023 e Audax Dugenta – Polisportiva Faicchio del 25 novembre 2023 valevoli per il campionato di 2^ categoria – come risulta dalla distinta di gara - l’attività di allenatore nonostante fosse sprovvisto della necessaria qualifica ma fosse tesserato come calciatore;

AGOSTINO GISONDI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la società A.S.D. Audax Dugenta, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., per avere svolto durante la stagione sportiva 2023-2024 in occasione dell’incontro San Marco dei Cavoti – Audax Dugenta del 19 novembre 2023 valevole per il campionato di 2^ categoria – come risulta dalla distinta di gara - l’attività di allenatore nonostante fosse sprovvisto della necessaria qualifica ma fosse tesserato come calciatore;

ANDREA PICCOLI, all’epoca dei fatti iscritto all’Albo del Settore Tecnico ma non tesserato per la società A.S.D. Audax Dugenta, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli art. 33 comma 1, 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all’art. 38 comma 1 delle N.O.I.F., per avere dal mese di dicembre 2023 assunto la conduzione tecnica della prima squadra della società A.S.D. Audax Dugenta militante nel campionato di 2^ categoria, privo di tesseramento;

MASSIMO DI MEO, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Audax Dugenta, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli art. 33 comma 1, 37 comma 1 e 39 comma 1 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all’art. 23 comma 1 e 38 comma 1 delle N.O.I.F. per non aver affidato nella stagione 2023-2024 fino al mese di novembre 2023, la prima squadra della società A.S.D. Audax Dugenta militante nel campionato di 2^ categoria ad un allenatore tesserato presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., ma per aver consentito e non impedito che la conduzione tecnica della suddetta squadra venisse affidata sino al mese di novembre 2023 al sig. Paolo Ciaccia, il quale benché iscritto all’Albo del Settore tecnico era tesserato con la qualifica di calciatore per la società A.S.D. Audax Dugenta e dal mese di dicembre 2023 la medesima conduzione tecnica venisse affidata al sig. Andrea Piccoli, il quale benché iscritto all’Albo del Settore tecnico non è tesserato per la società A.S.D. Audax Dugenta; nonché ancora per aver consentito e non impedito - come risulta dalle distinte di gara - che durante gli incontri Audax Dugenta – Durazzano Calcio del 29 ottobre 2023 e Audax Dugenta – Polisportiva Faicchio del 25 novembre 2023 valevoli per il campionato di 2^ categoria, la squadra venisse condotta dal sig. Alberto Vene benché lo stesso fosse sprovvisto della necessaria qualifica di allenatore ma fosse tesserato come calciatore e che durante l’incontro San Marco dei Cavoti – Audax Dugenta del 19 novembre 2023 valevole per il campionato di 2^ categoria, la squadra venisse condotta dal sig. Agostino Gisondi benché lo stesso fosse sprovvisto della necessaria qualifica di allenatore ma fosse tesserato come calciatore;

A.S.D. AUDAX DUGENTA, per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione a quanto previsto dall’articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Massimo Di Meo, Paolo Ciaccia, Alberto Vene e Agostino Gisondi ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Andrea Piccoli ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Paolo CIACCIA, Alberto VENE, Agostino GISONDI, Andrea PICCOLI e Massimo DI MEO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. AUDAX DUGENTA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Paolo CIACCIA, di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Alberto VENE, di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Agostino GISONDI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Andrea PICCOLI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Massimo DI MEO e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. AUDAX DUGENTA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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