FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 421/AA del 09/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ZACCHEI FISCHER A.S.D. CIVITAVECCHIA CALCIO 1920

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 764 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Alfredo ZACCHEI, Furio FISCHER, e della società A.S.D. CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALFREDO ZACCHEI, dirigente tesserato per la società A.S.D. CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 11.2.2024 alle ore 19.40, dopo la gara Civitavecchia Calcio 1920 – Rieti disputata in pari data e valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lazio, a mezzo di un “post” pubblicato sul proprio profilo personale del social network “facebook” e di un successivo “commento” allo stesso “post”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro del citato incontro, nonché dell’istituzione federale nel suo complesso; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Civitavecchia Calcio 1920 – Rieti dell’11.2.2024 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lazio, tramite l’applicazione “messenger” del social network “facebook” inviato all’arbitro dell’incontro appena citato un messaggio nel quale sono stati inseriti due video riproducenti azioni di gioco della sopra indicata gara e sono state utilizzate espressioni offensive;

FURIO FISCHER, dirigente tesserato per la società A.S.D. CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso a mezzo di due “commenti” ad un “post” pubblicato dal Sig. Alfredo Zacchei in data 11.2.2024 sul proprio profilo del social network “facebook”, avente ad oggetto l’arbitraggio della gara Civitavecchia Calcio 1920 – Rieti disputata in pari data e valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lazio, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del direttore di gara del sopra indicato incontro e dell’istituzione federale nel suo complesso;

A.S.D. CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Alfredo ZACCHEI e Furio FISCHER;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alfredo ZACCHEI e Furio FISCHER, e dal Sig. Patrizio PRESUTTI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CIVITAVECCHIA CALCIO 1920;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Alfredo ZACCHEI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Furio FISCHER, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. CIVITAVECCHIA CALCIO 1920;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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