FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 425/AA del 09/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TRAPANI 1905 FC

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 430 pf 23-24 adottato nei confronti della società TRAPANI 1905 FC avente ad oggetto la seguente condotta:

TRAPANI 1905 FC, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti violenti, avvenuti al termine della partita disputata il giorno 1.11.2023 presso lo Stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria tra la squadra locale della Fenice Amaranto ed il Trapani e valevole per il campionato di serie D girone “I”, commessi dai propri sostenitori nelle aree esterne immediatamente adiacenti all’impianto sportivo della squadra locale “Stadio Oreste Granillo”, fatti dai quali è derivato un pericolo per l’incolumità pubblica e un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone. Nello specifico, sulla scorta di quanto evidenziato nella nota trasmessa dalla Questura di Reggio Calabria, sono stati deferiti presso l’A.G. tre tifosi del Trapani calcio per danneggiamento di alcune autovetture private lasciate in sosta presso il Viale Galileo Galilei (zona perpendicolare e immediatamente “attigua” allo Stadio Granillo) nonché un quarto tifoso granata, presente all’incontro nonostante un precedente divieto di accesso alle manifestazioni sportive in virtù di D.A.SPO. a suo carico. Sempre dalla nota trasmessa dalla Questura, emerge che, intorno alle 17.15, durante il deflusso dei tifosi ospiti del Trapani calcio, gli stessi, dopo essere stati collocati all’interno di autobus pubblici per essere scortati per la partenza, hanno, in un primo momento, infranto i vetri di uno dei due mezzi messi a disposizione colpendo successivamente l’autista con un corpo contundente, provocando a quest’ultimo escoriazioni dovute anche dalla rottura dei vetri interni del pannello divisorio. I tifosi responsabili di quanto accertato dalla Questura, inizialmente scesi dal mezzo con l’intento di scontrarsi con la tifoseria locale, invero non presenti in quei luoghi, sono stati poi concentrati in un unico pullman dal personale di scorta per poi essere trasferiti a Villa San Giovanni per l’imbarco verso la Sicilia. Nei confronti dei predetti quattro soggetti, tutti identificati e appartenenti alla tifoseria del Trapani, sono stati emessi dal Questore di Reggio Calabria dei provvedimenti di D.A.SPO;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Valerio ANTONINI, in qualità di Presidente dotato di Poteri di rappresentanza, per conto della società TRAPANI 1905 FC;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società TRAPANI 1905 FC;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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