C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2023/2024 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 17 del 06/09/2023 – Delibera – gara del 3/ 9/2023 POLISPORTIVA KALENA 1924 – CAMPOMARINO
gara del 3/ 9/2023 POLISPORTIVA KALENA 1924 – CAMPOMARINO
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il referto di gara, rileva che al 5' del secondo tempo veniva ammonito il calciatore Alberta Michele della società Campomarino. All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo GST è risultato che il calciatore citato, pur partecipando alla gara in epigrafe con il numero 5 dal primo minuto e venendo sostituito al 20' del secondo tempo, non risulta regolarmente tesserato per la società in questione, come da documentazione agli atti. Pertanto, tale calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara che è stata dunque giocata in modo irregolare. Per tutti questi motivi, visti gli articoli 4, 10 e 65 del CGS.
D E C I D E
1) di infliggere alla società Campomarino la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 10 del C.G.S, 2) di comminare alla medesima società un’ammenda di Euro 100,00; 3) di inibire fino a tutto il 21-9-2023 il dirigente responsabile della società Campomarino GIANGUALANO Giuseppe; Si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.