F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0104/CFA pubblicata il 10 Aprile 2024 (motivazioni) – ANR NF Ardea Calcio/Procura Federale

Decisione/0104/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0090/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Roberto Caponigro - Componente

Tommaso Mauceri - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0090/CFA/2023-2024 proposto dalla società ANR NF Ardea Calcio (già ASD Team Nuova Florida 2005) in data 05.02.2024

contro

la Procura federale

per la riforma della decisione del Tribunale federale – Sezione disciplinare n. 142/TFNSD del 29.01.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 03.04.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Tommaso Mauceri e uditi l’Avv. Leonardo Mennella per la reclamante e l’Avv. Alessandro Avagliano per la Procura federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto di deferimento del 20.12.2023 la Procura federale ha chiesto al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare di accertare la responsabilità della società A.S.D. Ardea NF Calcio (già A.S.D. Team Nuova Florida) e del Presidente della stessa (che non si è costituito nel presente giudizio di appello) rispettivamente in base all’art. 6, comma 1, e all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F., per la ragione che era stato omesso il pagamento nel termine perentorio di 30 gg. dalla notifica (avvenuta il 27.06.2023) della decisione della Commissione accordi economici- CAE del 27.06.2023 prot. Cae 131 bis/2022-23 con la quale la predetta società era stata condannata a pagare al calciatore Idriz Toskic la somma di euro 4.500 a questi dovuta in forza di pregressi inadempimenti a un contratto di prestazioni sportive.

La società e il suo Presidente hanno resistito nel giudizio di primo grado producendo copia di un assegno di conto corrente bancario dell’importo di 4.500 euro, intestato al calciatore e datato 25 luglio 2023, nonché copia di una contestuale «corrispondente» dichiarazione liberatoria, sottoscritta dal calciatore, e datata anch’essa 25 luglio 2023.

Il Tribunale però ha ritenuto che la semplice dazione di un assegno con l’ottenimento della «corrispondente» quietanza non costituiscano prove sicure dell’avvenuto effettivo pagamento nei termini, dovendosi prendere atto che secondo «la giurisprudenza, sia ordinaria e sia federale (Cass. 15709/2021; 56/CFA 2023-2024), ai fini della prova del pagamento, laddove questo avvenga tramite assegno bancario, non è sufficiente la dimostrazione dell’intervenuta consegna del titolo, essendo necessaria anche la dimostrazione dell’effettiva riscossione della somma portata dal titolo. Ciò in quanto la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo». Piuttosto, secondo il Tribunale federale, dal complesso delle circostanze acquisite al processo, il pagamento non risulta avvenuto entro i 30 giorni dalla comunicazione della decisione della CAE (cioè entro il 27 luglio 2023) sicché risulta violato l’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, secondo il quale: “(…). In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – Sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione”. In particolare il Tribunale ha fatto leva sulla circostanza che «con pec del 15 settembre 2023, il calciatore, tramite il proprio legale, ha segnalato alla Procura che la A.S.D. Team Nuova Florida 2005 non aveva ottemperato alla decisione della CAE del 27 giugno 2023» e che «con altra pec, del 2 novembre 2023, il calciatore, sempre tramite il proprio legale, ha chiesto alla Procura riscontro in ordine alla segnalazione inoltrata il 15 settembre. Tali circostanze confermano che, quantomeno al 2 novembre 2023, il calciatore Idriz Toskic non aveva ancora ricevuto il pagamento di quanto disposto dalla CAE. Del resto, laddove il pagamento fosse avvenuto nei termini, non si comprenderebbe il motivo per cui gli odierni deferiti non ne abbiano dato atto una volta ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini, evitando in tal modo il deferimento».

Coerentemente, dunque, il Tribunale federale nazionale, con la sentenza oggi reclamata, ha inflitto alla società ASD NF Ardea Calcio la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva (oltre che un’inibizione di mesi 6 al Presidente, non impugnata).

La società penalizzata ha proposto l’odierno reclamo insistendo sull’efficacia probatoria dell’assegno di conto corrente e della «conseguente» dichiarazione liberatoria del creditore, entrambi del 25 luglio 2023, rilevando che esse non erano state «disconosciute» né dalla Procura federale né dal calciatore creditore della medesima società. Poi, due giorni prima della discussione davanti alla Corte federale (inizialmente fissata, davanti alla prima sezione, per la data del 29.2.2024), la reclamante allegava un’ulteriore memoria e due ulteriori documenti riguardanti due «elementi sopravvenuti»: a) la motivazione frattanto pubblicata di una decisione del Collegio di garanzia dello sport, la n. 6 del 14 febbraio 2024 (già invocata, quanto al dispositivo, nell’atto introduttivo del presente giudizio d’appello) che, ad avviso della Difesa della reclamante, avrebbe rivisto i principi di diritto sui quali si basa la sentenza del Tribunale federale nazionale appellata; b) una nota a mezzo mail ricevuta dall’avvocato del creditore del pagamento controverso. Più precisamente, in questa nota a mezzo mail datata 20.2.2024, l’avvocato del creditore, rivolgendosi all’avvocato della società debitrice, dichiarava: «Egregio Collega, faccio seguito e riferimento all'atto di reclamo avverso la Decisione del Tribunale federale nazionale - sez. disciplinare n. 142/TFNSD del 29.01.2024, notificatomi, gentilmente, in data 5.02.2024 e, dopo aver conferito con il calciatore, ho appreso che lo stesso, senza nulla comunicare, in data 25.7.2023, riceveva dal club un assegno bancario per l'importo di 4.500,00 e, contestualmente sottoscriveva l'accordo liberatorio. Ricevuto il titolo de quo, quindi, il giocatore riteneva che fosse il club a dover comunicare agli organi competenti nonché nei confronti dello scrivente difensore l'avvenuto pagamento; invece, nel silenzio delle parti e in ossequio al mandato ricevuto, peraltro mai revocato, in data 15.9.2023, lo scrivente difensore depositava rituale esposto. Pertanto, ho ritenuto doveroso trasmettere la seguente comunicazione restando, ad ogni modo, a disposizione, per qualsivoglia chiarimento, informazione e/o confronto autorizzandoTi, da subito, ad utilizzarla avanti le sedi e nei modi più opportuni. Cordialmente, Avv. …».

All’udienza del 29.2.2024, rilevate le (sia pur tardive) allegazioni ora accennate, la prima sezione di questa Corte disponeva un rinvio della decisione con rimessione alle sezioni unite ai fini di una più ampia riflessione sulle questioni giuridiche sottese, anche alla luce della decisione del Collegio di garanzia testé richiamata e di ulteriori deduzioni che si è consentito di svolgere alle parti, così come in effetti è avvenuto con il deposito delle «controdeduzioni» della Procura del 27 marzo e dell’ulteriore memoria della reclamante del successivo 30 marzo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare pare utile richiamare e precisare alcuni principi di diritto riguardanti la presente controversia onde prevenire alcune possibili imprecisioni che la verifica del rispetto di regole come quella posta dall’art. 94 ter, comma 11, NOIF può innescare relativamente all’accertamento della «effettuazione» di un pagamento entro un determinato termine.

Per prima cosa va precisato che, secondo la natura della regola in questione e l’orientamento costante di questa Corte, è indifferente accertare che il pagamento non sia avvenuto o che non sia stato rispettato il termine, integrandosi l’infrazione in virtù del dato obiettivo del mancato pagamento entro il termine, posto che, già in tal caso, si registra un vulnus al principio di parità nella competizione visto che il club che non adempie tempestivamente si arroga un vantaggio, nei confronti delle concorrenti, precluso dall’ordinamento (v., ex plurimis, le sentenze della CFA, Sez. I, nn. 62/2019-2020; 110/2020-2021; 47/2021-2022; 49/2021-2022; 32/2022-2023; 55/ 2023-2024 quest’ultima, peraltro, con la medesima società reclamante). Più precisamente, va richiamato il principio secondo il quale il mancato pagamento nel termine e il tardivo pagamento – in casi come quello in esame – sono fattispecie equiparate (CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020) nonché l’orientamento secondo il quale «è irrilevante che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo)» (CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022).

Al contempo, pare utile anticipare che, nell’accertamento del mancato pagamento entro il termine, deve operare il principio del libero apprezzamento delle prove e che sotto tale profilo, a differenza di quanto sostenuto dalla Difesa della reclamante, non è dato riscontrare un reale contrasto giurisprudenziale sul piano dei principi tra gli orientamenti costantemente seguiti da questa Corte e quelli osservati (anche nella invocata recente pronuncia n. 6/2024, al di là di qualche iperbole) dal Collegio di garanzia dello Sport.

Pare proficuo disaggregare le varie questioni rendendo più chiari i relativi approcci risolutivi e, in tale prospettiva, bisogna inizialmente porre alcuni quesiti che, per quanto in sé considerati si mostrino abbastanza agevoli, risultano invece più complicati se trattati in modo congiunto e sintetico, come spesso avviene nelle deduzioni nel corso dei processi sportivi ed è in qualche modo avvenuto anche nel presente procedimento: 1) è consentito procedere al pagamento di debiti come quelli in esame mediante un assegno di conto corrente bancario? 2) Là dove sia possibile il pagamento per mezzo di un assegno bancario di conto corrente, il pagamento deve reputarsi effettuato nel momento della consegna del titolo o nel momento in cui il creditore ottiene il c.d. “incasso” (recte il pagamento da parte della banca trattaria) e così la disponibilità materiale della somma di denaro incorporata dall’assegno? 3) Come deve essere accertato l’effettivo pagamento e, più precisamente, 3.1) la dazione dell’assegno costituisce un elemento di prova in favore dell’avvenuto pagamento? 3.2) Si estendono ai rapporti tra Procura federale procedente e atleta deferito i criteri di ripartizione degli oneri probatori operanti nel processo civile tra creditore e debitore secondo la disciplina generale del rapporto obbligatorio? 3.3) Eventuali dichiarazioni del creditore rilevano come prova privilegiata alla stregua di confessione stragiudiziale?

1. Sulla possibilità che il pagamento di un debito accertato dalla CAE avvenga mediante assegno di c.c.

In merito, in assenza di puntuali previsioni che impongano forme di pagamento diverse, non c’è ragione di coltivare dubbi che il pagamento mediante assegno sia consentito vuoi dall’ordinamento statale vuoi da quello sportivo, salva una diversa volontà del creditore che, invocando l’art. 1277 nonché il primo comma dell’art. 1197, c.c., potrebbe opporsi e pretendere il pagamento con moneta corrente o comunque tramite strumenti che assicurino il trasferimento della somma di denaro o quanto meno la sussistenza della provvista (bonifico o assegno circolare). Quest’ultima precisazione, pur non riguardando direttamente il caso in esame, nel quale non pare che il calciatore si sia opposto al pagamento con assegno di conto corrente ma risulta piuttosto che l’abbia accettata sottoscrivendo la corrispondente liberatoria, pare utile a introdurre la disamina della questione successiva.

2. Sull’insufficienza della consegna dell’assegno a integrare l’effettuazione del pagamento e sulla correlata necessità che l’assegno sia effettivamente pagato dalla banca trattaria.

Proprio per la ragione che la dazione di un assegno di conto corrente non costituisce un mezzo diretto di estinzione dell’obbligazione pecuniaria ai sensi né del sistema originario del codice civile (v. in particolare l’art. 1277), né della legge sull’assegno bancario (r.d. 21.12.1933, n. 1736) né delle varie normative speciali successive (tra cui le c.dd. «antiriciclaggio»), dal punto di vista sostanziale, come è incontroverso già a livello di manualistica, la dazione di un assegno di conto corrente, ove utilizzata per l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, costituisce una prestazione (una peculiare forma di cessione del credito) in luogo dell’adempimento che, dunque, estingue l’obbligazione soltanto nel momento in cui viene eseguita (art. 1197, comma 1, c.c.) e cioè quando la banca (c.d. «trattaria») effettua il pagamento (artt. 1, 2 et cetera, r.d. n. 1736/1933 e successive modifiche). Si tratta di nozioni elementari che ovviamente il Collegio di garanzia dello sport, con la più volte richiamata sentenza n. 6/2024, tiene ferme come risulta evidente dalla circostanza che il Collegio medesimo ammette (e in un certo senso richiede) una prova circa il mancato pagamento nel caso dell’avvenuta consegna dell’assegno intendendo in tal modo come scissi i due momenti della consegna dell’assegno e dell’effettivo pagamento. Pare quindi superfluo svolgere ulteriori argomenti incentrati, ad esempio, sulle discipline riguardanti il caso dell’assegno privo di copertura (recte, di provvista), ovvero l’eventualità del deterioramento, della perdita o della distruzione, e via dicendo. Giova piuttosto rimarcare come il riferimento che il Tribunale federale ha svolto al precedente costituito da CFA n. 56/2023-2024 (insieme a Cass. n. 15709/2021) deve essere inteso (al di là di alcuni ambigui cenni al tema della prova) come attinente proprio a questo aspetto di natura sostanziale e non già come se postulasse un preteso principio, di natura processuale, di assoluta irrilevanza sotto il profilo probatorio della dazione dell’assegno come opinato dalla società reclamante negli atti difensivi (in particolare nella memoria del 30 marzo 2024).

3. Sulla prova dell’effettivo pagamento.

3.1 Sul valore probatorio della consegna di un assegno di c.c.

Precisato che l’estinzione dell’obbligazione pecuniaria (come regolata dall’art. 1277, c.c.) ovvero l’effettuazione del pagamento (come richiesto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF) non sono integrate dalla semplice consegna di un assegno di conto corrente, resta aperto il quesito se quest’ultima circostanza, pur non presentandosi costitutivamente come prova diretta del pagamento, sia idonea a concretare una presunzione, soprattutto in presenza di altre circostanze concordanti, come ad esempio una quietanza liberatoria, che inducano a risalire al fatto del pagamento (art. 2727 e 2729, c.c.).

È proprio nella proposta di una soluzione affermativa al quesito ora posto che va letta la recente decisione del Collegio di garanzia dello sport (n. 6 del 14.2.2024) sulla quale insiste la difesa della reclamante. Il Collegio di garanzia dello sport, infatti, si è trovato a decidere un caso differente da quello de quo, visto che non vi era stata una denuncia di mancato pagamento da parte del creditore ma una segnalazione da parte «del Dipartimento Interregionale della Lega nazionale Dilettanti che ha dichiarato di non aver ricevuto, da parte della …, la liberatoria del sig. … in riferimento al pagamento dell’importo di … di cui al lodo arbitrale sopra citato». Nel riunire i sei motivi di gravame, il Collegio di garanzia ha sinteticamente ritenuto inadeguata la decisione della Corte federale d’appello per non aver applicato correttamente i principi in tema di prova e, in particolare, per non aver dato adeguato risalto a circostanze (come la copia di un assegno c.c. e una quietanza liberatoria reiterata con l’attestazione dell’avvenuto pagamento nei termini) dalle quali era possibile risalire a un presumibile pagamento rilevando, al riguardo, che anche la Corte di cassazione, nella ripartizione degli oneri probatori tra debitore adempiente mediante assegno di conto corrente e creditore che deduca l’inadempimento del primo, ha ritenuto ammissibile la presunzione di pagamento mediante l’allegazione dell’assegno di conto corrente. Si tratta di un principio che, in tali termini e senza le ulteriori illazioni che se ne traggono nelle memorie della reclamante, pare condivisibile e che, al contrario di quanto dedotto dalla reclamante, non entra in contraddizione con la ratio decidendi della sentenza del Tribunale federale impugnata. Infatti, in questa, l’accertamento del mancato pagamento si fonda non già su di una negazione in via di principio di qualsivoglia valore probatorio alla consegna dell’assegno bensì sulla constatazione di altre circostanze incompatibili e, in particolare, sulle dichiarazioni del calciatore per il tramite del proprio avvocato del settembre (due mesi dopo la scadenza del termine) e del novembre del 2023, in cui si affermava che il pagamento non era avvenuto e si chiedeva alla Procura federale di procedere.

3.2 Sull’inestensibilità al processo sportivo (e in particolare ai rapporti tra Procura federale e tesserato deferito) dei criteri di riparto degli oneri probatori riguardanti il rapporto obbligatorio tra creditore e debitore

Anche la questione ora posta si presta a una risposta abbastanza agevole: non è possibile estendere tout court al procedimento disciplinare sportivo i criteri di ripartizione degli oneri probatori operanti nel procedimento civile per plurime ragioni attinenti, in primo luogo, alle differenze strutturali e funzionali dei rispettivi procedimenti ma anche, in secondo luogo, ad aspetti pratici come l’ovvia constatazione che la Procura, a differenza della parte creditrice di un rapporto obbligatorio, non ha «una vicinanza» ai fatti materiali oggetto del giudizio che le consenta quindi di provarne agevolmente l’accadimento. Sotto quest’ultimo profilo risulta particolarmente debole l’assunto della reclamante secondo il quale il Collegio di garanzia dello sport avrebbe pedissequamente mutuato l’orientamento della Cassazione secondo il quale, proprio in forza del c.d. criterio della vicinanza, in caso di mancato incasso di un assegno di conto corrente è il creditore a dover fornire la prova del mancato incasso esibendo in giudizio l’assegno non consegnato alla banca trattaria o l’attestazione della elevazione del c.d. protesto. Ciò, infatti, sarebbe impossibile per la Procura federale che non ha, invece, alcuna «vicinanza» con i documenti in questione. In tal modo risulta travisato il punto di vista del Collegio di garanzia il quale, come si è già fatto notare, consiste in realtà nel valorizzare l’orientamento della Cassazione per trarne l’argomento che la consegna dell’assegno costituisca una fonte di prova in via di principio attendibile e non certo per porre a carico della Procura oneri probatori che (razionali per il creditore) si rivelerebbero per essa del tutto irrazionali e «diabolici».

3.3 Sull’inidoneità di una sedicente «dichiarazione liberatoria» del creditore a valere come confessione stragiudiziale o comunque come prova di natura privilegiata nell’ambito del processo sportivo.

Con riferimento al valore probatorio di una dichiarazione liberatoria del creditore che in un procedimento come quello in esame venga allegata dal debitore, giova richiamare l’orientamento secondo il quale «gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se e nei limiti in cui essa sia fatta valere nella controversia in cui sono parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione (Cass. 2.4.1996, n. 3055; Cass. 1.3.2005, n. 4288; Cass. (ord.) 19.10.2017, n. 24690)». Se tale orientamento già pare fondato con riguardo a procedimenti civili tra parti diverse (sol che si pensi all’importanza di garantire la possibilità di una revoca per errore o per violenza – art. 2732, c.c.), a maggior ragione deve essere tenuto fermo in un procedimento disciplinare come quello sportivo in cui non si controverte di interessi disponibili (come nel caso delle parti del rapporto obbligatorio) bensì rilevano interessi indisponibili come il principio di parità di competizione e di uniformità di trattamento tra i gruppi sportivi concorrenti e va sottoposto, in via di principio, a controllo il rischio di prassi simulatorie e di subdole acquisizioni di posizioni di privilegio. Anche con riferimento a una dichiarazione liberatoria deve dunque operare il generale principio del libero e prudente apprezzamento del giudice sancito, tra l’altro, dall’art. 116 c.p.c., certamente operante nel processo sportivo alla stregua di momento imprescindibile del c.d. giusto processo (art. 2, comma 6, CGS CONI).

Piuttosto, a tale ultimo riguardo, va sottolineato che, proprio nei casi in cui sia mancata la prova diretta del pagamento e la decisione debba dunque sorreggersi su elementi presuntivi, occorre valorizzare appieno i criteri indicati nella predetta norma con la conseguenza che «Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo» (art. 116, comma 2, c.p.c.).

È possibile dunque riassumere le superiori considerazioni affermando i seguenti principi di diritto:

L’adempimento all’obbligo di pagamento delle somme accertate dalla CAE entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, prescritto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, può essere eseguito anche mediante assegno di conto corrente bancario ma, in tal caso, l’adempimento si considera effettuato nel momento in cui il creditore beneficiario ottiene il pagamento dalla banca trattaria.

Ai fini dell’accertamento dell’effettivo avvenuto pagamento opera il principio del libero e prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), che si estende al contegno anche processuale delle parti. A tale stregua, è possibile conferire un valore di presunzione all’allegazione di un assegno di conto corrente e/o di una correlata dichiarazione liberatoria, senza però che quest’ultima o ulteriori eventuali dichiarazioni di fatti a sé sfavorevoli rese da parti non presenti nel giudizio sportivo costituiscano prova privilegiata e senza nemmeno che si possano trasporre nel processo davanti al giudice sportivo criteri di ripartizione degli oneri probatori specificamente attinenti al rapporto obbligatorio tra debitore e creditore, non essendo in alcun modo assimilabile l’interesse e il ruolo della Procura federale a quelli di un creditore di un ordinario rapporto obbligatorio e non potendo comunque valere nei confronti della prima il criterio c.d. di «vicinanza della prova».

Occorre altresì sottolineare che questa Corte ha più volte affermato come nel giudizio sportivo lo standard probatorio necessario non richiede la certezza assoluta, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale (CFA, SS.UU., n. 19/2020-2021; n. 105/2020-2021; n. 59/2023-2024; n. 87/2023-24). Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, si reputa sufficiente un grado inferiore alla valenza assoluta delle prove, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (CFA, SS.UU., n. 19/2020-2021). E si è anche precisato che «la prova di un fatto, (…) può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011).

Orbene, a questo punto si tratta di verificare se la valutazione dei fatti di causa operata dal Tribunale federale nel giudizio di primo grado sia sorretta da criteri di prudente apprezzamento delle prove congrui e razionali o se, all’opposto, anche alla luce degli elementi emersi nel corso del presente giudizio, tale valutazione vada riformata.

Si ribadisce, innanzitutto, che non v’è alcuna prova diretta del fatto cruciale e cioè dell’effettiva ricezione della somma relativa al credito accertato dalla CAE con la decisione del 27.6.2023.

Come indizi a sostegno dell’avvenuto pagamento sono stati prodotti in giudizio la copia di un assegno di conto corrente datato 25.7.2023, intestato al calciatore e recante l’importo di 4.500 euro corrispondente alla somma riconosciuta dalla CAE e una dichiarazione liberatoria di pari data nella quale il calciatore dichiara «di aver percepito dalla società As team nuova Floridia per il periodo dal 17.8.22 al 23.12.2022 le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le voci premiali e le somme pattuite ai sensi dell’articolo 94 ter delle Noif con l’accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2022/2023. Dichiara altresì di non avere più nulla pretendere ad alcun titolo dalla medesima società per il suddetto periodo e rilascia ampia quietanza liberatoria».

In senso contrario all’accertabilità dell’effettivo pagamento, invece, v’è una prima nota del 15.9.23 inviata a mezzo pec alla Procura federale dall’avvocato del calciatore il quale dichiara: «a nome e per conto del calciatore Idriz Toskic segnalo che la A.S.D. Team Nuova Florida 2005 non ha ottemperato alla decisione CAE che si allega. Pertanto ad oggi, risulta ancora debitrice delle somme ivi indicate nei confronti del mio Assistito il quale, mio tramite, chiede di voler procedere nei confronti della compagine laziale». Successivamente, il medesimo avvocato invia una seconda nota a mezzo pec alla Procura federale in cui chiede «riscontro alla comunicazione del 15 settembre scorso» che per comodità acclude nuovamente. Il complesso delle superiori circostanze, in connessione anche alla mancata allegazione di qualsivoglia documento contabile (estratto c.c., attestazione della banca, ecc.) dal quale risulti l’effettivo pagamento devono far escludere che esso sia avvenuto nei termini. Con particolare riferimento alla dichiarazione rilasciata dal calciatore in aggiunta a quanto già rilevato in ordine all’inidoneità a fungere da prova privilegiata, va altresì osservato che essa risulta essere stata resa su un modulo standard prestampato nel quale sono stati inseriti a penna alcuni riferimenti alla vicenda in mezzo a una serie di clausole di stile e che reca la medesima data della consegna dell’assegno. In base anche ai principi giuridici enucleabili nell’art. 1370 c.c., avuto riguardo anche alle competenze linguistiche tipiche di un calciatore proveniente da un altro Stato, non può essere dato un valore particolarmente rilevante a tale dichiarazione ed anzi pare probabile che il calciatore la abbia emessa per il sol fatto di ricevere l’assegno senza essere in grado di comprendere la differenza tra mezzo di pagamento e effettivo pagamento del suo credito (iura novit curia). Ancor di più, la forza probatoria in favore dell’effettivo pagamento si riduce se si tiene in considerazione la pec che circa due mesi dopo, in rappresentanza del calciatore, il suo avvocato invia in Federazione attestando in modo reciso e inequivocabile che, a quel giorno, il pagamento non risultava effettuato.

A tali elementi di prova che, nel loro insieme, forniscono un quadro preciso e concordante nel senso del mancato effettivo pagamento del debito entro il termine prescritto dalla normativa federale, la difesa della reclamante pretende di opporre una mail di recente ricevuta dal medesimo avvocato del calciatore, allegata in giudizio subito prima dell’udienza di discussione inizialmente fissata davanti la prima sezione.

In realtà, rispetto alla ritualità di tale allegazione si possono coltivare dubbi e non soltanto per la tardività rispetto all’udienza di discussione originariamente fissata ai sensi dell’art. 103, comma 1, CGS (verosimilmente sanata col successivo rinvio) ma anche per il suo carattere di novità rispetto agli elementi acquisiti al processo dovendosi valutare il reale carattere di sopravvenienza una volta che non è stato certo «analiticamente indicato nel reclamo e comunicato alla controparte unitamente allo stesso» (art. 101, comma 3, CGS – e v. a proposito della ratio del divieto la decisione di questa Corte, sez. I, n. 0055/CFA-2023-2024). La considerazione di tali questioni risulta tuttavia superflua in considerazione dell’assorbente constatazione che la dichiarazione allegata presenta un modestissimo valore probatorio che non è assolutamente in grado di intaccare il quadro già ricostruito (per il testo v. supra, al termine dell’esposizione del fatto).

Innanzitutto va notato che, mentre in settembre l’avvocato parlava in nome e per conto del calciatore e, quindi è a questi che va imputata la dichiarazione di scienza, stavolta parla in nome e per conto proprio. Ma ciò che più di tutto va rilevato è che tale dichiarazione, al di là di allusive inferenze che sembrano trarne il calciatore e, tramite lui, l’avvocato (e al di là della dimenticanza che a settembre lo stesso attestava in modo inequivoco in nome del calciatore che il debito non risultava in quel giorno ancora pagato), quanto ai fatti obiettivi null’altro fa che attestare l’avvenuta consegna dell’assegno con contestuale rilascio della liberatoria, fatti entrambi già acquisiti al processo in modo pacifico; mentre invece l’avvocato non si spinge fino al punto di affermare chiaramente che entro il termine di trenta giorni è avvenuto anche l’effettivo pagamento con l’acquisizione da parte del proprio cliente della disponibilità materiale della somma di denaro riconosciuta a lui dovuta dalla CAE.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Tommaso Mauceri                                                 Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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