FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 428/AA del 10/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da COZZI VILLA PACCALINI LODI ASD REAL OAVESE CB ACADEMY SSD VIRTUS BINASCO AQUILOTTI CELERES

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 536 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimiliano COZZI, Fabio VILLA, Massimo PACCALINI, Matteo LODI e delle società A.S.D. REAL PAVESE, CB ACADEMY SSD ARL, VIRTUS BINASCO ASD e AQUILOTTI CELERES CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMILIANO COZZI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Pavese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 27 e 39, lett. Hc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere consentito, e comunque non impedito, ai sigg.ri Massimo Delia e Mantovan Romeo Renato di esercitare, nella stagione sportiva 2023 - 2024, il ruolo ed i compiti di allenatore dei portieri del settore giovanile della ASD Real Pavese, sebbene gli stessi fossero sprovvisti della necessaria abilitazione del Settore Tecnico;

FABIO VILLA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società CB Academy SSD a r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 27 e 39, lett. Hc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere consentito, e comunque non impedito, ai sigg.ri Massimo Delia e Mantovan Romeo Renato di esercitare, nella stagione sportiva 2023 - 2024, il ruolo ed i compiti di allenatori dei portieri del settore giovanile della CB Academy SSD ARL sebbene fossero sprovvisti della necessaria abilitazione del Settore Tecnico e senza, oltretutto, essere tesserati per la società dallo stesso rappresentata;

MASSIMO PACCALINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Virtus Binasco ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 27 e 39, lett.Hc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere consentito, e comunque non impedito, ai sigg.ri Massimo Delia e Mantovan Romeo Renato di esercitare, nella stagione sportiva 2023 - 2024, il ruolo ed i compiti di allenatori dei portieri del settore giovanile della Virtus Binasco ASD sebbene fossero sprovvisti della necessaria abilitazione del Settore Tecnico e senza, oltretutto, essere tesserati per la società dallo stesso rappresentata;

MATTEO LODI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Aquilotti Celeres Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 27 e 39, lett. Hc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere consentito, e comunque non impedito, ai sigg.ri Massimo Delia e Mantovan Romeo Renato di esercitare, nella stagione sportiva 2023 - 2024, il ruolo di allenatori dei portieri del settore giovanile della Aquilotti Celeres Calcio sebbene fossero sprovvisti della necessaria abilitazione e senza, oltretutto, essere tesserati per la società dallo stesso rappresentata;

A.S.D. REAL PAVESE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Massimiliano Cozzi, Massimo Delia e Mantovan Romeo Renato all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

CB ACADEMY SSD ARL, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Fabio Villa all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

VIRTUS BINASCO ASD, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Massimo Peccalini all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

AQUILOTTI CELERES, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Matteo Lodi all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Massimiliano COZZI in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società A.S.D. REAL PAVESE, Fabio VILLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società CD ACADEMY SSD ARL, Massimo PACCALINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società VIRTUS BINASCO A.S.D., Matteo LODI in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società AQUILOTTI CELERES CALCIO ;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Massimiliano COZZI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Fabio VILLA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Massimo PACCALINI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Matteo LODI e dell’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) per la società A.S.D. REAL PAVESE, di € 500,00 (cinquecento/00) per la società CD ACADEMY SSD ARL, di € 500,00 (cinquecento/00) per la società VIRTUS BINASCO A.S.D. e di € 500,00 (cinquecento/00) per la società AQUILOTTI CELERES CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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