F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0198/CSA pubblicata del 15 Aprile 2024 – A.S.D. Real Monterotondo Scalo

Decisione/0198/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0263/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0263/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.S.D. Real Monterotondo Scalo in data 20.03.2024;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 105 del 12.03.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 02.04.2024, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Real Monterotondo Scalo ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di 1.800,00 inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 105 del 12.03.2024), in relazione alla gara di Serie D, Girone F, Real Monterotondo Scalo/Roma City F.C. A.S.D. del 10.03.2024.

Il Giudice Sportivo ha così motivato la sua decisione: “Per avere al termine della gara persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, rivolto espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara, tirando calci ad un tavolino posto nella zona degli spogliatoi. Inoltre una decina di propri sostenitori tentavano di scavalcare la rete di recinzione non riuscendovi per il pronto intervento dei dirigenti della società. Nella circostanza profferivano espressioni offensive all'indirizzo della Terna Arbitrale. (R A - R CdC).”

La società Monterotondo ha sostenuto l’eccessiva afflittività e sproporzionalità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, chiedendo circoscriversi la rilevanza disciplinare al solo contenuto - seppur deprecabile - delle ingiurie rivolte nei confronti del direttore di gara. Circa l’episodio verificatosi al termine della gara ha osservato che molti dei soggetti indicati erano tesserati non in lista delle due società che chiedevano solo di poter raggiungere i rispettivi spogliatoi. La reclamante ha, inoltre, sostenuto di aver adottato tutte le misure di cui all’art.7 comma 1 del CGS e di essersi adoperata secondo le prescrizioni di cui all’art.13 comma 1 lettera c) del CGS, chiedendo disporsi l’attenuazione della sanzione ai sensi dell’art.29 comma 1 lettere a) e b) del CGS.

Il reclamo è stato esaminato alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 2 aprile 2024 ed è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue:

REFERTO ARBITRO: PUBBLICO ED INCIDENTI “Al termine della partita, una persona che non siamo riusciti ad identificare con nome e cognome ma appartenente alla società locale (non in distinta) proferiva insulti nei miei confronti, gridando e tirando calci ad un tavolino che si trovava nei pressi della zona spogliatoi. Quando siamo rientrati nello spogliatoio, sono stati battuti 2-3 pugni sulla porta del nostro spogliatoio.”

REFERTO COMMISSARIO DI CAMPO: “A fine gara alcuni tifosi salivano sulla rete di recinzione con fare minaccioso dicendo alla terna: "Venduti, Figli di puttana" e minacciando di aspettare fuori dal campo per aggredirli. A questo punto intervenivano i dirigenti della squadra ospitante facendoli scendere e cercando di calmarli, li spingevano a desistere da questi propositi.”

Dagli atti ufficiali emerge chiaramente la censurabilità della condotta posta in essere dapprima dal soggetto riconducibile al Monterotondo e a fine gara dai sostenitori della reclamante, pur dovendosi rilevare che nel referto di gara non sono stati riportati i termini proferiti dal primo, conseguendone, quindi, l’impossibilità di qualificare la rilevanza disciplinare delle espressioni, non potendosi, altresì, desumere dalla refertazione il tentativo di scavalcamento della rete da parte dei tifosi, nonché rilevando, a titolo di attenuazione della gravità dei fatti, l’intervento dei dirigenti volto a far cessare le proteste.

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, pertanto, merita di essere rideterminata con riduzione dell’ammontare dell’ammenda a Euro 1.300,00.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad 1.300,00.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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