F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0199/CSA pubblicata del 15 Aprile 2024 – Napoli Femminile S.r.l.
Decisione/0199/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0264/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Componente (Relatore)
Andrea Galli – Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0264/CSA/2023-2024, proposto dalla società Napoli Femminile S.r.l. in data 20.03.2024;
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 65/DBF del 13.03.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del 2 aprile 2024 tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno; sentito l'arbitro;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 20.3.2024, la società Napoli Femminile s.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Serie B Femminile, di cui al Com. Uff. n. 65/DBF del 13.3.2024, con la quale le è stata comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società Ravenna Women F.C. S.S.D. a r.l. e penalizzazione di 1 punto in classifica, per assenza dell’ambulanza in occasione dell’incontro Napoli Femminile - Ravenna Women F.C., disputatosi a Cercola il 10.3.2024 e valevole per il Campionato Primavera 2 Femminile DCF.
La reclamante lamenta l’errata refertazione da parte dell’arbitro, anche in sede di supplemento, circa l’assenza dell’ambulanza in occasione della gara in questione, posto che il mezzo era invece regolarmente presente a bordo campo, come rilevabile da un breve filmato che produceva, nonché dalle dichiarazioni rese, rispettivamente, dal Dirigente accompagnatore della squadra avversaria sig. Luca Mambelli e dal legale rappresentante della Associazione Europ Service che aveva messo a disposizione l’ambulanza: dichiarazioni che ne attestavano entrambe la regolare presenza a bordo campo per tutta la durata della gara.
Conclude pertanto per l’annullamento della impugnata decisione del Giudice Sportivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo risulta fondato e deve conseguentemente essere accolto.
A fronte della documentazione prodotta della reclamante, la Corte ha ritenuto di sentire a chiarimenti l’Arbitro il quale, visionato il filmato (che, di per sé, non potrebbe assumere alcun rilievo probatorio), ne ha comunque riconosciuta la riferibilità alla gara in questione ed ha concluso che, probabilmente, l’ambulanza (chiaramente visibile a bordo campo) era sopravvenuta nel corso della gara senza che se ne accorgesse.
Restando così ridimensionate le perentorie affermazioni contenute nel referto di gara e nel relativo supplemento (“non era presente alcun servizio di ambulanza durante tutta la partita in oggetto”), possono per converso valorizzarsi le dichiarazioni prodotte dalla reclamante, soprattutto quella rilasciata dal dirigente della compagine avversaria sig. Luca Mambelli il quale, all’evidenza, risulta portatore di un interesse astrattamente contrario a “confermare la presenza della ambulanza all’interno dello stadio sin dalle fasi di riscaldamento fino al termine della partita”.
In definitiva, può ritenersi assente (o comunque non adeguatamente provato) il presupposto in fatto che ha determinato la sanzione, con conseguente annullamento della decisione del Giudice Sportivo.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione del Giudice Sportivo, con conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce