F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0200/CSA pubblicata del 15 Aprile 2024 – Sulmona Futsal A.S.D.

Decisione/0200/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0267/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0267/CSA/2023-2024, proposto dalla società Sulmona Futsal A.S.D. in data 19.03.2024;

Per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque LND FIGC, di cui al Com. Uff. n.783 del 14.03.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 02.04.2024, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Sulmona Futsal A.S.D. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società e al proprio tesserato Sig. Roberto Cicerone dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque LND FIGC (cfr. Com. Uff. n. 783 del 14.03.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie B di calcio a 5 girone F, Sulmona Futsal / Genzano c5 del 09/03/2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società la sanzione dell’ammenda di Euro 250,00 “Perché prima dell'inizio dell'incontro mentre la terna ispezionava il terreno di gioco persone non identificate ma riconducibili alla società rivolgevano agli arbitri frasi offensive e minacciose.” e al Sig. Roberto Cicerone la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.06.2024, perché “Allontanato per reiterato comportamento offensivo nei confronti degli arbitri alla fine del primo tempo ostacolava il regolare rientro della terna nello spogliatoio e nella circostanza rivolgeva agli arbitri frasi offensive e minacciose.

Desisteva da tale comportamento solo grazi all'intervento del capitano della Società.”

La reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate rispetto al comportamento tenuto dai propri tesserati nelle circostanze per cui è causa, chiedendo l’annullamento dell’ammenda e la revoca o riduzione della sanzione della inibizione.

La società Sulmona, in particolare, ha dedotto l’insussistenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti a carico dei propri dirigenti prima dell’inizio della gara poiché gli stessi si sono semplicemente presentati alla terna, che avrebbe rifiutato la stretta di mano, polemizzando su alcune presunte irregolarità dell'impianto di gioco. Circa la sanzione inflitta al Sig. Cicerone, secondo la società non risponde al vero che il dirigente abbia impedito il rientro nello spogliatoio del Direttore di gara, essendosi, lo stesso, limitato a manifestare le proprie ragioni sull'uscio dello spogliatoio.

Il reclamo è stato esaminato alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 2 aprile 2024 ed è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Dalla refertazione arbitrale, costituente, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge quanto segue:

REFERTO DI GARA: --SVOLGIMENTO DELLA GARA “Appena arrivati all'impianto durante il sopralluogo di inizio gara mentre stavamo facendo i normali controlli di gara erano presenti 4 persone che non erano sulla distinta di giuoco, uno dei quali si avvicinava a noi con fare alquanto minaccioso dicendo: che problemi ci sono sul campo dovete sempre romperci i coglioni leggetevi l'omologazione e insieme al signore si avvicinavano altri dirigenti presenti in lista a sostenere la tesi del fatto che ci sono sempre i controlli a inizio gara, l'intervento di Sulli faceva si che gli animi tornassero a toni civili, una volta consegnate le distinte al bancone del crono da parte di Sulli la stessa persona che precedentemente ci aveva aggrediti ci sottraeva le distinte accanto a noi e le inizia a consultare, gli chiedevo cosa stesse facendo lo stesso rispondeva fatti i cazzi tuoi, io faccio quel cazzo che mi pare devo guardare i documenti vista la situazione il sig. Sulli interveniva nuovamente dopo alcuni secondi sottraeva la documentazione al soggetto e la riconsegnava a noi. faccio presente che le 4 persone presenti sul terreno di gioco prima di inizio gara erano facilmente riconducibili alla società Sulmona perché indossavano le maglie con il logo della società.”

ESPULSIONE DIRIGENTI SULMONA FUTSAL 2 Tempo Regolamentare Addetto all'Arbitro - CICERONE ROBERTO [DIRIGENTI] “Dopo l'ammonizione nel primo tempo, a fine primo tempo nel rientrare negli spogliatoi inizia a proferire frasi non chiaramente chiare, la terna arbitrale cercava di rientrare nel proprio spogliatoio per l'intervallo, ma il sig. Cicerone seguiva l'intera terna fino alla porta dello spogliatoio proferendo i seguenti termini ' ma lo vedete quanto siete scarsi ma dove cazzo volete andare siete ridicoli' comunicavo che era espulso e che ci lasciasse effettuare l'intervallo avuto. lo stesso interponeva il piede tra la porta e il montante per non permetterci di chiuderla, picchiando con la mano sulla porta. e urlando "siete ridicoli siete la vergogna di questo sport, dove cazzo pensate di andare" chiedevo più volte di togliere il piede, ma lo stesso continuava con l'atteggiamento aggressivo e intimidatorio "vi conviene chiamare i carabinieri perché oggi di qui non uscite capito spastici" dopo di che fa ora ti faccio passare un brutto quart'ora, toglie il piede e picchia volontariamente due testate sulla porta dello spogliatoio dicendo "ora ti denuncio perché mi hai picchiato la porta in faccia testa di cazzo che non sei altro" visto che un atteggiamento cosi non era più accettabile aprivo la porta ed era presente sempre cicerone che si frapponeva tra me e l'uscita chiedevo di farmi passare ma non si spostava a quel punto forzavo il passaggio entrando in contatto fisico spalla a spalla ma riuscivo a liberarmi dalla chiusura che ci aveva obbligato il cicerone dentro lo spogliatoio ed andavo a chiamare il capitano Di Matteo, comunicavo che il Cicerone era espulso e che lo allontanasse dal nostro spogliatoio consentendoci di fare l'intervallo. una volta intervenuto il capitano il Cicerone si allontanava.”

Gli atti ufficiali sono estremamente chiari e analitici nella ricostruzione delle condotte ascrivibili alla società Sulmona e al tesserato Sig. Cicerone, le quali risultano estremamente gravi nel loro contenuto e nella loro manifestazione. La società reclamante, peraltro, si è limitata a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, smentita direttamente dagli atti ufficiali di gara, che, come sopra osservato, sono connotati da fede privilegiata di prova, rilevando, inoltre, in termini di gravità del contegno del Sig. Cicerone, anche la sua qualifica di Dirigente addetto agli Arbitri, con particolare riferimento alle disposizioni contenute negli artt.14, lett. a), del CGS e nell’art.65 delle Noif.

Tali circostanze giustificano l’irrogazione delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, che, pertanto debbono ritenersi congrue e condivisibili.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it