F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0194/TFN – SD del 17 Aprile 2024 (motivazioni) – ASD Real San Clemente, ASD Città di Cattolica FC e ASD Cervia 1920 + altri – Reg. Prot. 174/TFN-SD

Decisione/0194/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0174/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente

Pierpaolo Grasso - Vice Presidente

Giammaria Camici - Componente (Relatore)

Valeria Ciervo – Componente

Andrea Fedeli - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 9 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 22622/323pf2324/GC/GR/ff dell'11 marzo 2024 nei confronti dei sigg.ri Gianluca Righetti, Geo Mularoni, Adrian Ricchiuti, Benito Emilio Docente, Matteo Semprucci, Roberto Marzelli e Michael Ricci, nonché nei confronti delle società ASD Real San Clemente, ASD Città Di Cattolica FC e della ASD Cervia 1920, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 7 marzo 2024, depositato il successivo 11 marzo 2024, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:

1.- il sig. GIANLUCA RIGHETTI, iscritto nell’albo dei tecnici ed in possesso della qualifica di “allenatore Uefa A”, all’epoca dei fatti tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Cattolica Calcio 1923, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché agli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, pur essendo tesserato nella stagione sportiva 2023-2024 quale allenatore per la società Cattolica Calcio 1923, svolto nel corso della stessa stagione sportiva, l’attività di allenatore anche in favore della società A.S.D. Real San Clemente, esercitando di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

2.- il sig. GEO MULARONI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real San Clemente, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., per avere consentito, e comunque non impedito, al sig. Gianluca Righetti, tesserato quale allenatore per la società Cattolica Calcio 1923, di svolgere nel corso della stagione sportiva 2023-2024, l’attività di allenatore anche in favore della società A.S.D. Real San Clemente, esercitando di fatto quest’ultimo attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

3.- la società A.S.D. REAL SAN CLEMENTE per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Geo Mularoni e Gianluca Righetti, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

4.- il sig. ADRIAN RICCHIUTI, iscritto nell’albo dei tecnici ed in possesso della qualifica di “allenatore Uefa B”, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.C.D. Torconca Cattolica, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché agli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, pur essendo tesserato nella stagione sportiva 2023 - 2024 quale allenatore per la società A.C.D. Torconca Cattolica, svolto nel corso della stessa stagione sportiva, l’attività di allenatore anche in favore della società A.S.D. Città di Cattolica F.C., esercitando di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

5.- il sig. BENITO EMILIO DOCENTE, iscritto nell’albo dei tecnici ed in possesso della qualifica di “allenatore Uefa C”, all’epoca dei fatti tesserato quale calciatore per la società Cattolica Calcio 1923, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché agli artt. 23, comma 2, 38 comma 4 e 40, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, pur essendo tesserato nella stagione sportiva 2023-2024 quale calciatore per la società Cattolica Calcio 1923, svolto, nel corso della stessa stagione sportiva, l’attività di allenatore in favore della società A.S.D. Città di Cattolica F.C.;

6.- il sig. MATTEO SEMPRUCCI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Cattolica F.C., per rispondere:

a.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., per avere consentito, e comunque non impedito, al sig. Adrian Ricchiuti, tesserato quale allenatore per la società A.C.D. Torconca Cattolica, di svolgere nel corso della stagione sportiva 2023-2024, l’attività di allenatore anche in favore della società A.S.D. Città di Cattolica F.C., esercitando di fatto quest’ultimo attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

b.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, ed agli artt. 38, comma 4, e 40, comma 2, delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al sig. Benito Emilio Docente, tesserato quale calciatore per la società Cattolica Calcio 1923, di svolgere nel corso della stagione sportiva 2023-2024, l’attività di allenatore in favore della società A.S.D. Città di Cattolica F.C.;

7.- la società A.S.D. CITTÀ DI CATTOLICA F.C. per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Matteo Semprucci, Adrian Ricchiuti e Benito Emilio Docente, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

8.- il sig. MANUEL MAZZOLI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C.D. Torconca Cattolica, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 29, commi 2 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., per avere, nel corso della stagione sportiva 202324, in assenza della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico, nonché in costanza di tesseramento quale calciatore per la società A.C.D. Torconca Cattolica, assunto di fatto il ruolo di preparatore atletico della prima squadra della società A.S.D. Sammaurese, partecipante al campionato di Serie D, girone D;

9.- il sig. MICHAEL RICCI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Cervia 1920, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 22, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., per avere, nel corso della stagione sportiva 2023 -2024, quantomeno fino al mese di ottobre 2023, in assenza della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico, nonché in costanza di tesseramento quale dirigente, assunto di fatto il ruolo di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Cervia 1920, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Emilia Romagna;

10.- il sig. ROBERTO MARZELLI, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cervia 1920, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 22, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F, per avere, nel corso della stagione sportiva 2023 -2024, quantomeno fino al mese di ottobre 2023, consentito, o comunque non impedito, al sig. Michael Ricci, soggetto privo della necessaria abilitazione e tesserato per la società quale dirigente, di svolgere di fatto l’attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Cervia 1920, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Emilia Romagna;

11.- la società A.S.D. CERVIA 1920 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Roberto Marzelli e Michael Ricci, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

12.- il sig. FABIO FINUCCI, iscritto nell’albo dei tecnici ed in possesso della qualifica di “allenatore Uefa B" e "allenatore dei portieri”, ed in ogni caso soggetto che all’epoca dei fatti svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società U.S. Pietracuta A.S.D. o comunque rilevanti per l'ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver svolto nel corso della stagione sportiva 2023-2024 l’attività di allenatore dei portieri in favore della società U.S. Pietracuta A.S.D. senza essere regolarmente tesserato per la stessa.

La fase istruttoria

In data 2.11.2023 la Procura Federale, a seguito dell’esposto inoltratale da un non meglio identificato “ associato”, protocollato l’11.10.2023, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 323pf23-24 avente ad oggetto “Presunte irregolarità poste in essere da vari soggetti tesserati FIGC”.

Per il tramite della richiamata nota l’anonimo denunciante chiedeva l’intervento della Procura Federale “a carico di Righetti Luca tesserato con il Cattolica calcio 1923 in qualità di responsabile della prima squadra ma anche responsabile del settore giovanile a San clemente come Di nunzio Raffaele secondo allenatore sempre a Cattolica e allenatore a San clemente. Adrian Ricchiuti allenatore responsabile prima squadra a Torconca e allenatore allo S.T.yang Cattolica. Mazzoli Manuel giocatore a Torconca ma preparatore atletico alla Sammaurese serie D. Ricci Michael presentato come allenatore ma sprovvisto del titolo per cui il prestanome è Vittorio Pasquale a Cervia. Fabio Finucci tesserato alla Rimini Calcio lega pro ma esercita anche quella che è la sua professione anche a Piertacuta in seri D. Bonopera Deno allena a Riccione U. serie D preparatore dei portieri ma esercita al centro federale GATTEO e Novafelria in eccellenza. Docente Benito giocatore a Cattolica e allenatore al S.T Yang Cattolica” e concludeva precisando “Possiate voi in qualità di organo superiore a tutelare le persone gli allenatori che sanno stare alle regole ”. L’Ufficio inquirente, successivamente alla formale apertura del procedimento, poneva in essere un’approfondita attività istruttoria consistita nell’acquisizione dei fogli censimento di tutte le Società menzionate nell’esposto, delle distinte di gara di alcuni sodalizi, nella richiesta al Settore Tecnico della posizione di tesseramento di alcuni dei soggetti coinvolti e nella richiesta ai Comitati regionali e alle Leghe di competenza delle posizioni di tesseramento di altri soggetti, nell’accesso presso i campi di allenamento e di gara per l’acquisizione di materiale fotografico e filmati, nella raccolta di notizie tratte dalla stampa e dai siti internet specializzati e delle Società stesse e nell’audizione di trentaquattro tesserati.

La Procura Federale, ritenuta esaustiva l’attività istruttoria svolta, in data 18.01.2024 notificava ai sigg.ri Gianluca RIGHETTI, Geo MULARONI, Adrian RICCHIUTI, Benito Emilio DOCENTE, Matteo SEMPRUCCI, Manuel MAZZOLI, Lorenzo CAMPINOTI, Fabio FINUCCI, Fabio CARLI, Michael RICCI, Roberto MARZELLI, Deno BONOPERA, Thomas GRAZIA e alle Società A.S.D. REAL SAN CLEMENTE, A.S.D. CITTÀ DI CATTOLICA F.C., A.S.D. SAMMAURESE, U.S. PIETRACUTA A.S.D., A.S.D. CERVIA 1920 e F.C.D. VIS NOVAFELTRIA CALCIO la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava ai predetti la violazione delle norme colà indicate.

Tra i sigg.ri Lorenzo CAMPINOTI, Fabio CARLI, Thomas GRAZIA e Deno BONOPERA, nonché tra le società A.S.D. SAMMAURESE, U.S. PIETRACUTA A.S.D. e FCD VIS NOVAFELTRIA CALCIO e la Procura Federale intervenivano contatti che conducevano alla conclusione di accordi per l’applicazione di sanzione su richiesta, ai sensi dell’art. 126 CGS, nel mentre il sig. Gian Luca RIGHETTI e la società REAL SAN CLEMENTE, acquisita la copia degli atti, depositavano distinte memorie per il tramite del loro legale di fiducia, altrettanto faceva il sig. Benito Emilio DOCENTE nel mentre i sigg.ri Manuel MAZZOLI e Michael RICCI si limitavano ad acquisire copia degli atti del procedimento.

Gli altri avvisati non svolgevano attività difensiva di talché l’Ufficio requirente, con atto del 7.03.2024, ritenuto che le difese svolte dagli avvisati non fossero idonee a mutare la loro posizione procedimentale, si determinava a deferire i sigg.ri Gian Luca RIGHETTI, Geo MULARONI, Adrian RICCHIUTI, Benito Emilio DOCENTE, Matteo SEMPRUCCI, Manuel MAZZOLI, Michael RICCI, Roberto MARZELLI, Fabio FINUCCI e le società A.S.D. REAL SAN CLEMENTE, A.S.D. CITTÀ DI CATTOLICA F.C. e A.S.D. CERVIA 1920 innanzi a questo Tribunale, ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 9.04.2024.

Depositavano memoria e documenti i deferiti sigg.ri Gian Luca RIGHETTI, Benito Emilio DOCENTE e Michael RICCI nonché la società A.S.D. REAL SAN CLEMENTE i quali, per il tramite dei rispettivi difensori, eccepivano tutti, in via preliminare, l’improcedibilità o l’inammissibilità del deferimento per violazione del dettato dell’art. 118, secondo comma, del CGS per avere, il Procuratore Federale, instaurato il procedimento a seguito di denuncia rimasta anonima senza avere svolto, in precedenza all’apertura, alcuna attività pre-procedimentale come richiesto dalla costante giurisprudenza endofederale.

Inoltre il sig. DOCENTE, che ha depositato due distinte memorie una in data 4 aprile e l’altra il giorno successivo, eccepiva, ancora in via preliminare, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni dallo stesso rilasciate agli inquirenti in data 20.11.2023 per la violazione dell’art. 119, commi 7 e 8, del CGS in quanto nella comunicazione con la quale lo stesso era stato convocato per essere audito non era stato specificato se tale audizione sarebbe avvenuta in veste di persona informata sui fatti o di indagato.

Nel merito tutti negavano le proprie responsabilità con riguardo a quanto loro ascritto e concludevano per il proscioglimento. Prima dell’apertura dell’udienza i deferiti sigg.ri Fabio FINUCCI e Manuel MAZZOLI depositavano separati moduli di accordo per l’applicazione di sanzioni su richiesta, concordate con la Procura Federale ai sensi dell’art. 127 del CGS.

Il dibattimento

All’udienza del 9.04.2024, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto 1.07.2023 del Presidente del Tribunale, erano presenti il Sostituto Procuratore Avv. Alessandro D'Oria in rappresentanza della Procura Federale nonché l’Avv. Roberto Manzo per l’A.S.D. REAL SAN CLEMENTE e per il sig. Gian Luca Righetti, presente personalmente, l’Avv. Claudia Righini per il sig. Benito Emilio DOCENTE, anch’egli presente personalmente, l’Avv. Priscilla Palombi per il sig. Manuel MAZZOLI, l’Avv. Alessio Piscini per il sig. Michael RICCI, presente personalmente, e l’Avv. Alessandro Calcagno per il sig. Fabio FINUCCI.

Preliminarmente il Collegio, viste le proposte di accordo per l’applicazione di sanzioni su richiesta concordate dai sigg.ri Fabio FINUCCI e Manuel MAZZOLI con la Procura Federale ai sensi dell’art. 127 del CGS., ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni concordate, provvedeva a dichiarane l’efficacia con separata e apposita decisione.

Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale il quale, illustrato brevemente il deferimento e replicato alle eccezioni mosse dalle difese dei deferiti, concludeva per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: al sig. Gian Luca RIGHETTI 4 mesi di squalifica; al sig. Geo MULARONI 4 mesi di inibizione; al sig. Adrian RICCHIUTI 4 mesi di squalifica; al sig. Benito Emilio DOCENTE 4 mesi di squalifica; al sig. Matteo SEMPRUCCI 6 mesi di inibizione; al sig. Michael RICCI 6 mesi  di inibizione; al sig. Roberto MARZELLI 6 mesi di inibizione; alla società A.S.D. REAL SAN CLEMENTE euro 600,00 di ammenda; alla società A.S.D. CITTÀ DI CATTOLICA F.C.  euro 800,00 di ammenda e alla società A.S.D. CERVIA 1920 euro 800,00 di ammenda.

Prendeva poi la parola l’Avv. Roberto MANZO, in rappresentanza del sig. Gian Luca Righetti e dell’A.S.D. REAL SAN CLEMENTE, il quale insisteva nell’eccezione preliminare di improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento per violazione del disposto di cui all’art. 118, comma 2, del CGS e, nel merito, si riportava alle memorie depositate. Analogamente l’Avv. Righini per il sig. DOCENTE e l’Avv. Piscini per il sig. RICCI richiamavano le eccezioni preliminari riportandosi anch’essi ai rispettivi scritti difensivi. Interveniva, infine, il sig. Gian Luca RIGHETTI che proclamava la propria estraneità a quanto contestatogli.

La decisione

Rileva il Collegio come il procedimento che oggi viene in discussione origini da una denuncia anonima, di cui si dirà infra, e riguardi, originariamente, sei distinti gruppi di soggetti e violazioni che, al netto degli accordi intervenuti ai sensi degli artt. 126 e 127 del CGS, si riducono, oggi, a tre e precisamente: i) quello che riguarda i sigg.ri Gian Luca RIGHETTI, Geo MULARONI e la Società REAL SAN CLEMENTE; ii) quello relativo alla posizione dei sigg.ri Adrian RICCHIUTI, Benito Emilio DOCENTE, Matteo SEMPRUCCI e della società A.S.D. CITTÀ DI CATTOLICA F.C.; iii) infine, quello che attinge i sigg.ri Michael RICCI, Roberto MARZELLI e la società CERVIA 1920.

Pur essendo di tutta evidenza che fra i vari gruppi di soggetti coinvolti, con relative violazioni, non sussiste alcun profilo di connessione soggettiva o oggettiva, l’Ufficio requirente ha ritenuto di dover instaurare un unico procedimento probabilmente in considerazione del fatto che con un’unica denuncia sono stati portate alla sua attenzione più circostanze e violazioni. Tale “modus procedendi” non esime però questo Tribunale dal dover preliminarmente valutare la propria competenza a decidere sulle distinte posizioni e violazioni proposte per la sua valutazione anche al fine di non sottrarre i deferiti al giudizio del “Giudice naturale”. In considerazione di quanto sin qui evidenziato, ritiene il Tribunale di dover declinare la propria competenza relativamente a quanto ascritto ai sigg.ri Michael RICCI, Roberto MARZELLI e la società CERVIA 1920. A tal proposito si osserva che la Società Cervia milita nel Campionato di Promozione organizzato dal Comitato Regionale Emilia- Romagna della LND e che il giudizio sull’operato dei suoi tesserati compete quindi al Tribunale Federale Territoriale presso tale Comitato. Né, per converso, si può sostenere che la competenza spetti a questo Tribunale in considerazione del fatto che al sig. Michael RICCI, dirigente tesserato per la Società CERVIA 1920, vengono imputate violazioni di norme contenute nel Regolamento del Settore Tecnico e, per l’esattezza, la “violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 22, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., per avere, nel corso della stagione sportiva 2023 2024, quantomeno fino al mese di ottobre 2023, in assenza della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico, nonché in costanza di tesseramento quale dirigente, assunto di fatto il ruolo di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Cervia 1920 partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Emilia Romagna”.

Ritiene il Collegio che la questione vada risolta alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 83, comma 1 lett. a) penultimo periodo, e 84, comma 1 lett. a) penultimo periodo, del CGS, i quali, in coerenza con quanto disposto dall’art. 33, comma 7, dello Statuto Federale, fissano, rispettivamente, la competenza del Tribunale stesso e di questa Sezione disciplinare. Dispone l’art. 83 citato, per quanto di interesse ai fini del presente procedimento, che “Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado in ordine: …, nonché ai procedimenti riguardanti tutti i tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico …”. L’art. 84 riprende la disposizione dell’art. 83 specificando che la Sezione del Tribunale competente è la Sezione disciplinare.

È noto come tale competenza sia stata attribuita a questo Tribunale nel luglio 2021 con delibera del Presidente Federale, sentiti i Vice Presidenti, su espressa delega del Consiglio Federale “per l’abrogazione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico e per l’attribuzione delle funzioni disciplinari al Tribunale Federale Nazionale”. La delibera del Presidente Federale (pubblicata con il C.U. N. 24/A del 20 luglio 2021) ha, in esecuzione della delega ricevuta, modificato gli artt. 2, 4, 37, 38 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico e gli artt. 83 e 84 del CGS.

In sostanza, è stata attribuita a questa Sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale la competenza prima attribuita alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, che, ovviamente, non poteva che riguardare i tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e cioè i soggetti abilitati a esercitare le varie attività tecniche a seguito dei corsi tenuti dal Settore competente.

Da ciò consegue che chi non ha ottenuto l’inquadramento settoriale e svolge la funzione di tecnico è, sul piano sostanziale, “un abusivo” inidoneo (in tutti i sensi) a svolgere la relativa funzione con la conseguenza, sul piano della competenza disciplinare, che ove pratichi tale abusiva attività nell’ambito dilettantistico, è destinato al giudizio del Tribunale Federale Territoriale da individuare di volta in volta a seconda di dove si è consumato l’illecito.

Diversamente opinando, si avrebbe un “vulnus” nella ripartizione delle competenze degli organi di giustizia endofederale, come fissata dal CGS in osservanza al principio dettato dal citato art. 33, comma 7, dello Statuto Federale con conseguente sottrazione del deferito al giudizio del “Giudice naturale”.

Applicando tali principi al deferimento in esame, in disparte la circostanza se al soggetto non inquadrato nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico possano essere contestate violazioni o inosservanze del Regolamento settoriale, risulta evidente che questo Tribunale non ha la competenza a giudicare la posizione del sig. Michael RICCI in quanto lo stesso risulta essere tesserato quale Dirigente della Società CERVIA 1920 è non quindi inquadrato nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico. Come già detto la Società, il suo Presidente sig. MARZELLI e il sig. RICCI svolgono la loro attività dilettantistica nell’ambito territoriale del Comitato Regionale Emilia-Romagna della LND e pertanto il Tribunale ritiene di dover rimettere gli atti, per tali posizioni, al Tribunale Federale Territoriale presso detto Comitato Regionale con salvezza dei diritti di prima udienza. Con riferimento agli altri deferiti, si deve dichiarare l’inammissibilità del deferimento.

Come detto, il procedimento che oggi viene in discussione origina da una denuncia anonima.

Secondo l’art. 118 del CGS “Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito”. Alla luce dell’art. 118, comma 2, dell’attuale CGS e del previgente art. 32 ter, comma 3, primo periodo, pertanto, il documento anonimo così come la segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente il “denunciante”, non possono essere utilizzati come elementi di prova e non integrano neppure in senso proprio una notizia di violazione disciplinare in senso proprio, la quale presuppone sempre la riconoscibilità della relativa “fonte”, sicché del loro contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale.

Deve, invece, considerarsi legittima l’attività d’investigazione dell’organo inquirente finalizzata a verificare se dall’anonimo e/o dalla segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente l’autore possono, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di “propria iniziativa” di una notizia di violazione disciplinare (CFA, SS.UU., n. 18-2020/2021 e, da ultimo, CFA, Sezione I, n. 1-2022-2023; CFA, Sezione I, decisione n. 10 - 2022-2023).

Si tratta di un orientamento conforme a quello elaborato dal giudice penale in relazione al combinato disposto degli artt. 240, 330, e 333 c.p.p., secondo cui la denuncia anonima non è notizia di reato, ma è in grado di stimolare una legittima attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione, appunto, di una notitia criminis (Cass. pen., Sez. IV, 28 aprile 2016, n. 39028; Cass. pen., SS. UU, 29 maggio 2008, n. 25932; Cass. pen., Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 30313).

In particolare, secondo l’interpretazione di questo Tribunale e della Corte federale d’appello la qualificazione di una apprensione ufficiosa della notizia dell’illecito ritraibile da fatti denunciati in forma anonima richiede, in ogni caso, una doverosa attività preprocedimentale che integri un convincimento, acquisito come proprio dagli inquirenti, diverso e maggiore della mera enunciazione del fatto proveniente da una fonte non qualificata: di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro, attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata rispetto a quella puramente enunciata, dando prova di una effettiva attivazione dei poteri d’ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze ivi indicate, anche mediante meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tale da consentire una acquisizione “d’iniziativa” di una compiuta notizia di illecito, posta a base dei successivi deferimenti.

Nel caso di specie, a seguito della segnalazione anonima protocollata l’11 ottobre 2023, la Procura Federale, in data 2 novembre 2023, ha aperto un procedimento disciplinare senza, tuttavia, svolgere né dare prova dello svolgimento di alcuna attività preprocedimentale.

Dagli atti, infatti, risulta che anche la richiesta di documenti agli uffici federali e l’acquisizione di estratti di articoli dal web, oltre che, a valle di tale attività l’ampia attività istruttoria svolta, è avvenuta successivamente al 2 novembre 2023.

Dalla documentazione in atti, pertanto, non vi è traccia dell’attività pre-procedimentale compiuta dall’organo inquirente in data anteriore rispetto all’iscrizione nel registro. Anche l’oggetto attribuito al procedimento al momento della sua iscrizione, cioè “Presunte irregolarità poste in essere da vari soggetti tesserati FIGC”, conferma che non vi è stato, da parte della Procura Federale, alcun tipo di attività “… attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata …” come insegna la CFA.

Né, in contrario, può valere quanto dedotto in udienza dalla Procura federale circa il (ritenuto) contenuto circostanziato della denuncia anonima, atteso che il CGS non vieta le denunce generiche ma quelle anonime, generiche o circostanziate che siano, richiedendo che l’autore delle denuncia si disveli per essere ritenuto fonte credibile, tale da dare, essa solo, l’avvio a un procedimento disciplinare.

Il deferimento, pertanto, ad esclusione delle posizioni dei sigg.ri Michael RICCI, Roberto MARZELLI e della società ASD CERVIA 1920 per le quali quest’Ufficio, come detto in precedenza, non è competente a decidere, va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, quanto alle posizioni dei sigg.ri Michael Ricci, Roberto Marzelli e della società ASD Cervia 1920 dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna cui rimette gli atti relativi, con salvezza dei diritti di prima udienza. Quanto alle posizioni degli altri deferiti, dichiara l'inammissibilità del deferimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 aprile 2024.

 

I RELATORI                                                          IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                      Carlo Sica

Andrea Fedeli       

 

Depositato in data 17 aprile 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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