F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0196/TFN – SD del 18 Aprile 2024 (motivazioni) – Lucy Molinaro – Reg. Prot. 183/TFN-SD

Decisione/0196/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0183/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini - Componente (Relatore)

Gaia Golia – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23476/444pf2324/GC/SA/mg del 19 marzo 2024, nei confronti della sig.ra Lucy Molinaro, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto n. 23476/444pf23-24/GC/SA/mg del 18 marzo 2024, depositato in data 19 marzo 2024, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare la sig.ra Lucy Molinaro, all’epoca dei fatti arbitro effettivo di Calcio a 5 della Sezione A.I.A. di Lamezia Terme, per rispondere:

della violazione dell’art. 42, commi 1 e 3 lett. b) e c), del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, così come integrato anche dagli artt. 5, I, II e IV capoverso, 6.1, I e IV capoverso, e 6.7 del Codice Etico e di Comportamento dell’A.I.A., per avere la stessa, prima durante e dopo la gara Spes Poggio Fidoni – Msg Rieti del 4 novembre 2023 valevole per il girone D del campionato di serie B Calcio a 5, nel corso di vari colloqui intercorsi con il sig. Massimo Petroccelli e la sig.ra Federica Pellegrini, rispettivamente arbitro e cronometrista designati unitamente alla sig. Lucy Molinaro per la direzione del sopra indicato incontro, utilizzato le seguenti testuali espressioni:

a) nei confronti del sig. Massimo Petroccelli, arbitro effettivo di Calcio a 5 della Sezione A.I.A. di Policoro: “ sei senza coglioni, tira fuori le palle, tu ti devi imporre su quella (riferito alla collega Federica Pellegrini – n.d.r.) e la devi obbligare a fare quello che vogliamo noi, altrimenti chiamo Falvo e ti faccio appendere le scarpette al chiodo. Intanto la faccio chiamare da Gallo" (frase pronunciata nel corso della telefonata intercorsa il 2 novembre 2023, antecedentemente alla gara),“lo vuoi capire che ti devi imporre con questa (riferito alla collega Federica Pellegrini – n.d.r.), non può durare 1 ora un tempo, io non lo reggo, dille di accelerare il cronometro” (frase pronunciata nel corso del colloquio avvenuto durante l’intervallo della gara) e “ tu non ti sei saputo imporre con questa (riferito alla collega Federica Pellegrini – n.d.r.), figuriamoci con i calciatori, grazie che poi gli osservatori ti dicono che non hai personalità” (frase pronunciata nel corso del colloquio avvenuto in auto dopo la gara durante il tragitto di ritorno dall’impianto sportivo);

b) nei confronti della sig.ra Federica Pellegrini, arbitro effettivo di Calcio a 5 della Sezione A.I.A. di Frosinone “ io i mezzi pubblici non li prendo, non me ne frega un cazzo, siete voi a venire da me” (frase pronunciata nel corso della telefonata intercorsa il 30 ottobre 2023 antecedentemente alla gara), “non puoi far durare un tempo un’ora lo vuoi capire” (frase pronunciata nel corso del colloquio avvenuto durante l’intervallo della gara),“ e che cazzo non mi fate manco mangiare, ma che modi sono, allora lasciami qua che torno per i fatti miei“, “la colpa del suo 8.30 (voto attribuito al sig. Petroccelli dall’Organo Tecnico – n.d.r.) è tutta tua, tu dovevi fare quello che volevo io, dovevi essere a nostra disposizione, poi vedi quando vieni in Calabria come ti trattiamo”, “io ti tratterò sicuramente meglio di te perché a differenza tua, io sono una signora”, “ma di quali OO TT parli, io sento solo quelli che contano, non quelli che senti tu” (frasi queste ultime pronunciate nel corso del colloquio avvenuto in auto dopo la gara durante il tragitto di ritorno dall’impianto sportivo);

La fase istruttoria

In data 29 novembre 2023, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n 444 pf23-24, avente ad oggetto “Segnalazione del responsabile della CAN5 in ordine alla presunta condotta minacciosa dell'AE5 Lucy Molinaro posta in

essere in danno dell'AE Federica Pellegrini, designata in qualità di cronometrista per la gara Spes Poggio Fidoni – MSG Rieti del 4 novembre 2023”.

Nel corso dell’attività istruttoria, veniva acquisita, oltre alla documentazione di rito, una mail del responsabile della CAN5 , sig.Francesco Falvo, con la quale veniva inoltrata alla Procura Federale, per quanto di competenza, una segnalazione del AE5, sig.ra Federica Pellegrini, avente ad oggetto fatti accaduti in occasione della gara Spes Poggio Fidoni – MSG Rieti del 4 novembre 2023.

In estrema sintesi, l’esponente rappresentava come, in occasione della suddetta gara, sin dalla fase preparatoria della trasferta, uno degli arbitri designati, sig.ra Lucy Molinaro, avrebbe mostrato ostilità nei suoi confronti,  non condividendo le modalità organizzative del pre-gara; tale disappunto sarebbe stato altresì espresso, telefonicamente, anche all’altro arbitro designato, sig. Massimo Petroccelli, al quale sarebbero state rivolte espressioni inurbane e latamente minacciose quali “ tira fuori le palle, tu ti devi imporre su quella (riferito alla collega Federica Pellegrini – n.d.r.) e la devi obbligare a fare quello che vogliamo noi, altrimenti chiamo Falvo e ti faccio appendere le scarpette al chiodo. Intanto la faccio chiamare da Gallo". L’ostilità della sig.ra Molinaro nei confronti dei colleghi sarebbe altresì proseguita nel corso della gara, ove avrebbe rimproverato, con toni aspri e dinanzi ai tesserati presenti sul terreno di gioco, la cronometrista per il tempo di gioco, nonché successivamente, in occasione del viaggio in auto dei tre per il rientro in hotel, avrebbe continuato a serbare una condotta aggressiva e, quantomeno, ineducata.

Veniva pertanto acquisito il referto di gara e le relazioni dell’osservatore arbitrale e dell’Organo tecnico.

Veniva altresì disposta l’audizione del sig. Petroccelli, dell’esponente sig.ra Pellegrini, dell’OT Sig. Antonio Gallo, componente della Commissione CAN5 e delegato all’organizzazione delle trasferte, del designatore degli arbitri, sig. Salvatore Lombardo, nonché della deferita sig.ra Molinaro.

All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federale, in data 9 febbraio 2024, rilevata la sussistenza di violazioni disciplinari, notificava la comunicazione di conclusione indagini.

La sig.ra Molinaro, a mezzo del proprio difensore, Avv. Destito, faceva pervenire memoria difensiva, con la quale, nell’evidenziare lacune ed incongruenze nelle prove dichiarative, sottolineava l’infondatezza delle condotte violative alla stessa contestate, restate, di fatto, prive di riscontro.

La Procura Federale, ritenute le argomentazioni addotte in memoria non idonee ad escludere la responsabilità della tesserata, notificava l’atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza dell’11 aprile 2024, la deferita, nei termini di rito, faceva pervenire memoria difensiva a firma dell’Avv. Destito, con la quale, di fatto, venivano sollevate le stesse argomentazioni della precedente memoria già versata in atti.

Il dibattimento

All’udienza dell’11 aprile 2024, svoltasi in videoconferenza, partecipavano, per la Procura Federale, l’Avv. Alessandro D’Oria, nonché la parte deferita personalmente, sig.ra Molinaro assistita dal proprio difensore,  Avv. Destito.

II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione della seguente sanzione:

- per la sig.ra Lucy Molinaro mesi 5 (cinque) di sospensione.

Prendeva la parola l’Avv. Destito il quale, nel riportarsi a quanto dedotto nella memoria difensiva versata in atti, ribadiva l’infondatezza delle violazioni contestate nell’atto di deferimento, chiedendo il proscioglimento della propria assistita. In estremo subordine chiedeva l’applicazione di una sanzione contenuta nei minimi edittali.

La decisione

Occorre preliminarmente osservare come sia noto, per gli operatori di giustizia FIGC, che questo Tribunale, a partire dalla decisione n. 0190/TFNSD-2022-23, successivamente confermata in numerose decisioni con più ampie argomentazioni, abbia affermato la propria incompetenza, essa spettando al Tribunale Federale territorialmente competente, trattandosi di giudizi non riguardanti arbitri o questioni nazionali, come è proprio di un Tribunale Nazionale non a caso così denominato.

È altresì noto che la Corte Federale d’Appello, a partire dalla decisione n. 0048CFA-2023-24 successivamente confermata in molteplici decisioni, non ha condiviso le considerazioni del Tribunale, argomentando sulla loro incondivisibilità in fondamentale ragione della prevalenza, ratione temporis, della norma del Regolamento AIA in vigore dal 1° gennaio 2023, dunque successiva all’approvazione del CGS.

Non può, tuttavia, al riguardo non considerarsi che la Corte non ha sinora esaminato, almeno espressamente, quella che per il Tribunale è la ragione fondamentale della dichiarazione di propria incompetenza. Essa si connette alla ritenuta incapacità giuridica del Regolamento dell’AIA di incidere su norme contenute nel CGS FIGC; incapacità derivante, prima tra tutte quelle argomentate nelle precedenti decisioni, dalla disposizione dettata dall’art. 33, comma 7, dello Statuto Federale a tenore della quale “Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale …”. Quindi, l’art. 62 del Regolamento AIA appare contrario allo Statuto Federale nella parte in cui attribuisce tutti i deferimenti riguardanti associati AIA alla competenza del Tribunale Federale Nazionale, in contrasto con quanto previsto dagli artt. 83 e 92 del CGS FIGC. Peraltro, come noto, in data 20 dicembre 2023 il Consiglio Federale ha esaminato la proposta di modifica degli artt. 83 e 92 CGS finalizzata a ripristinare la competenza territoriale per i procedimenti riguardanti gli associati AIA come disciplinata prima della approvazione da parte del medesimo Consiglio dell’ultima versione del Regolamento AIA (in vigore dal 1° gennaio 2023). Il Consiglio Federale non la ha approvata, rinviandone l’esame. Ritiene il Tribunale che la mancata approvazione della modifica vada interpretata come conferma, allo stato, della volontà del Legislatore Federale di mantenere valenza al disposto dell’art. 62 del Regolamento AIA. Conseguentemente, essendo il Tribunale chiamato ad applicare, nel rispetto delle prerogative e dei rapporti istituzionali, le norme volute dal Legislatore Federale, non spettando ad esso Tribunale alcuna potestà di espunzione dall’ordinamento federale a seguito di dichiarazione di loro contrasto con lo Statuto Federale, il Tribunale procede all’esame nel merito del deferimento, ovviamente auspicando che l’accennata proposta di modifica venga nuovamente portata all’attenzione del Consiglio Federale e che da questo venga approvata.

Venendo al merito del procedimento, il Collegio ritiene provata la responsabilità della deferita in ordine alle violazioni ascrittele nei limiti appresso specificati.

Dall’esame delle risultanze istruttorie è dato evincersi, con ragionevole certezza, come, in occasione della trasferta per la gara Spes Poggio Fidoni – MSG Rieti del 4 novembre 2023, l’AE Sig.ra Molinaro abbia serbato una condotta offensiva ed inappropriata nei confronti dei propri colleghi, rivolgendo loro espressioni non consone ai ruoli reciprocamente rivestiti.

Occorre preliminarmente osservare come, contrariamente a quanto sostenuto nelle memorie difensive, il tenore offensivo delle espressioni pronunciate dalla Sig. Molinaro sia pacificamente evincibile dalle dichiarazioni, ampiamente convergenti, dei sigg.ri Pellegrini e Petroccelli, i quali, nel riferire circostanze univoche, puntuali e concordanti, hanno sottolineato la palesata ostilità della Collega nei loro confronti a causa di una non condivisa organizzazione della trasferta.

Sotto il profilo probatorio, nel processo sportivo, analogamente ai canoni giurisprudenziali del processo penale, le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste anche da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato (del deferito), previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (ex pluris V Cass. Pen. 3114/24).

Nel caso di specie, peraltro, i riscontri, di cui la deferita lamenta la mancanza, hanno invece corroborato la ricostruzione della sig.ra Pellegrini, essendo state rese univoche versioni, anche se alcune de relato, da tutti i tesserati sentiti in sede di indagini preliminari.

Sotto altro profilo, ai fini della presente decisione, alcun rilievo può assumere l’eventuale fondatezza delle doglianze dell’AE Molinaro in ordine alla gestione logistica della trasferta (peraltro non sindacabile in questa sede), valorizzata nella memoria difensiva, in quanto inidonee a giustificare comportamenti aggressivi e violativi dei principi informatori dell’Ordinamento sportivo, nonché del comune vivere civile.

Nel precisare i doveri degli arbitri, l’art. 42 del regolamento AIA, oltre a richiamare i principi di lealtà sportiva, correttezza e probità “in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”, al comma 3, testualmente recita: "sono altresì̀ obbligati ......

b) a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti;

c) ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale”.

Il richiamo al rispetto dei basilari principi dell’Ordinamento sportivo, atteso il ruolo rivestito, appare infatti ancor più stringente nei confronti della classe arbitrale, imponendo, anche a tutela dell'immagine e della credibilità̀ dell’intera categoria, comportamenti improntati a rettitudine e correttezza anche e soprattutto, per quanto di interesse, nei confronti degli altri tesserati, tantopiù se colleghi.

A conferma di tale assunto soccorre, per quanto possa rilevare, altresì il Codice etico e di comportamento della stessa AIA, in particolare laddove regola i rapporti con gli associati (art. 6.1):

“Gli Associati devono mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti. Le critiche, i modi e i toni devono rientrare sempre nell’alveo regolamentare …Tra gli appartenenti all’AIA ci deve sempre essere solidarietà, tutti devono essere accumunati da un sentimento di mutua considerazione e rispetto reciproco, evitando di creare attriti, calunnie e conflitti d’interesse. Non devono essere mai usate espressioni, offensive e ingiuriose, nei confronti degli altri”.

Appare pertanto evidente come proprio la peculiarità del ruolo rivestito imponga agli appartenenti all’associazione arbitrale comportamenti improntati a canoni di rispetto delle regole deontologiche particolarmente rigorosi.

Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio come l’AE sig.ra Molinaro abbia disatteso tali obblighi, serbando nei confronti dei colleghi comportamenti inappropriati e latamente minacciosi.

Si deve altresì rilevare, sotto il profilo sanzionatorio, come alcune delle espressioni utilizzate dalla deferita, seppur inopportune ed ineducate, non appaiano violative dei principi sopra richiamati, potendo rientrare in una comune dialettica tra colleghi, soprattutto laddove pronunciate in un contesto privato.

Diversamente devono invece valutarsi le frasi offensive e latamente minacciose rivolte all’AE Petroccelli  “ sei senza coglioni, tira fuori le palle, tu ti devi imporre su quella (riferito alla collega Federica Pellegrini – n.d.r.) e la devi obbligare a fare quello che vogliamo noi, altrimenti chiamo Falvo e ti faccio appendere le scarpette al chiodo”; analogamente, deve sottolinearsi il particolare disvalore delle affermazioni irrispettose rivolte al medesimo AE Petroccelli  durante l’intervallo della gara, essendo state proferite sul terreno di giuoco  e, soprattutto, alla presenza di altri tesserati.

Alla luce delle argomentazioni sopra espresse, si ritiene congruo irrogare la sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della sig.ra Lucy Molinaro la sanzione di mesi 1 (uno) di sospensione.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 aprile 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonella Arpini                                                         Carlo Sica

 

Depositato in data 18 aprile 2024

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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