F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0206/CSA pubblicata del 23 Aprile 2024 – Sig. Claudio Bellucci

Decisione/0206/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0277/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0277/CSA/2023-2024, proposto dal Sig. Claudio Bellucci in data 25.03.2024;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. del Settore Giovanile e Scolastico n. 098 del 20.03.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.04.2024, l’Avv. Andrea Galli e uditi l'Avv. Giambattista Alimonda e il reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

L’allenatore Sig. Claudio Bellucci ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico FIGC (cfr. Com. Uff. n. 098 del 20.03.2024), in relazione alla gara del Campionato Under 18 Serie A e B, Girone A,  Cagliari / Empoli del 17.03.2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato l’Allenatore per 5 giornate effettive di gara perché “ Espulso per condotta irrispettosa, pronunciava frasi ingiuriose nei confronti dell’Arbitro.”

Il reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione in misura equamente rapportata all'effettivo svolgimento dei fatti.

Il Sig. Bellucci ha dedotto di non aver proferito alcuna frase ingiuriosa e/o irrispettosa nei confronti del direttore di gara, sostenendo che la ricostruzione dei fatti contenuta nel referto sarebbe totalmente difforme rispetto a quanto realmente accaduto, essendosi, il reclamante, limitato a rivolgere un complimento ironico al Direttore di Gara a seguito dell’ennesima ammonizione irrogata ai calciatori della propria squadra.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 9 aprile 2024 sono stati uditi l'Avv. Giambattista Alimonda e il reclamante, i quali, dopo aver esposto i motivi di gravame, hanno concluso in conformità.

Il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta, che “Al 37’ del 1°T espellevo l’allenatore del Cagliari Bellucci Claudio perché usciva dall’area tecnica e mi riferiva le seguenti parole: “Stai a fare il fenomeno”. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare, il Bellucci mi riferiva le seguenti parole: "Vai a cagare coglione, ora vai a raccontarlo a casa”.

La squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta deve essere confermata, considerato che la stessa scaturisce evidentemente dalla sommatoria tra la squalifica conseguente all’espulsione irrogatagli per essere uscito dall’area tecnica e aver protestato irrispettosamente all’indirizzo del Direttore di Gara, e quella di 4 giornate per la indubitabile condotta offensiva verso lo stesso Arbitro, stante il tenore letterale delle espressioni refertate.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dal Sig. Bellucci deve essere respinto e la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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