F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0204/TFN – SD del 24 Aprile 2024 (motivazioni) – Marco Paoloni e Riccardo Giuseppe Coluccio – Reg. Prot. 184/TFN-SD
Decisione/0204/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0184/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Serena Callipari – Componente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Maurizio Lascioli – Componente
Roberto Pellegrini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 15 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23718/267pf23-24/GC/GR/ff del 21 marzo 2024, nei confronti dei sigg.ri Marco Paoloni e Riccardo Giuseppe Coluccio, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Il sig. Marco Coluccio, padre del calciatore Riccardo Giuseppe Coluccio, minore d’età, con nota del 4 settembre 2023 inviata all’indirizzo mail della FIGC, denunciava di essere stato contattato dal sig. Marco Paoloni, che gli dichiarava di essere interessato a presentare il figlio a società professionistiche.
Il Coluccio aggiungeva che attraverso successivi contatti era stato convinto a corrispondere al Paoloni la somma di € 260,00, dietro l’assicurazione del percipiente che aveva soluzioni pronte per Riccardo, che necessitavano solo di essere dal Coluccio autorizzate. Dopo di che iniziavano da parte del Paoloni non meglio precisate proposte di sistemazione del giovane calciatore, che non si concretizzavano e che inducevano il Coluccio a troncare qualsiasi rapporto con il Paoloni.
Il Coluccio precisava che la sua era una delle numerose sgradevoli situazioni che coinvolgevano i giovani calciatori e le loro famiglie e concludeva chiedendo quale strada fosse percorribile per procedere legalmente contro il Paoloni.
La Segreteria Generale della FIGC, il 21 settembre 2023, trasmetteva la nota del Coluccio alla Procura Federale, la quale, aperto il fascicolo ed iscrittolo nel registro dei procedimenti con il n. 267 del 16 ottobre 2023, avviava le conseguenti indagini aventi ad oggetto “Accertamenti in ordine ai rapporti intercorsi tra un calciatore minorenne ed il sig. Marco Paoloni, presunto pseudo agente privo della necessaria abilitazione”.
Nel corso di dette indagini, venivano sentiti il Coluccio (13 novembre 2023) ed il calciatore Riccardo Giuseppe Coluccio (escusso alla presenza del padre in data 11 gennaio 2024) ed era acquisita ampia documentazione; era altresì sentito il sig. Valentino Angeloni (6 dicembre 2023), quale responsabile del Settore giovanile della ACF Fiorentina - presso cui, a detta del Paoloni, il calciatore sarebbe stato sul punto di trasferirsi - che smentiva la veridicità di tale assunto.
Veniva altresì convocato il Paoloni, il quale non si presentava, sicché la Procura Federale, chiuse le indagini e comunicate alle parti coinvolte nel procedimento le relative conclusioni, con atto del 19 marzo 2023, prot. 23718/267pf 23/24/GC/GR/ff, deferiva a questo Tribunale il sig. Marco Paoloni, all’epoca dei fatti tesserato come calciatore della Società USD Allumiere – Comitato Regionale Lazio, e Riccardo Giuseppe Coluccio, all’epoca dei fatti tesserato come calciatore della Società Athletic Club Albaro – Comitato Regionale Liguria, per rispondere delle seguenti incolpazioni:
- Marco Paoloni, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, dall’art. 16, comma 3 lett. B) e dall’art. 17, comma 6 del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver chiesto ed ottenuto nel mese di marzo 2023 dal sig. Coluccio Riccardo Giuseppe, attraverso il genitore il sig. Coluccio Marco, un compenso (pari ad euro 260,00) al fine di formalizzare un mandato con la previsione di sostenere alcuni provini procacciati dallo stesso Paoloni, nonostante la propria qualifica di calciatore tesserato con la società USD Allumiere e sprovvisto di regolare iscrizione presso il Registro degli Agenti FIFC o CONI;
- Riccardo Giuseppe Coluccio, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e dall’art. 17, commi 1, 2 e 6 del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver corrisposto nel mese di marzo 2023, attraverso il genitore sig. Coluccio Marco, un compenso (pari ad euro 260,00) al fine di formalizzare un mandato con il sig. Marco Paoloni e con la previsione di sostenere alcuni provini procacciati dallo stesso Paoloni, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Paoloni fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI.
La fase pre-dibattimentale
A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, dalla Procura Federale inviata alle parti in data 7 febbraio 2024, nel mentre il Paoloni non ha chiesto di essere sentito, né ha inoltrato scritti a difesa, il Coluccio nell’interesse del figlio e con l’assistenza dell’avv. Alessandro Calcagno ha fatto pervenire alla Procura Federale la memoria ex art. 123 c. 3 CGS del 15 marzo 2024, con la quale ha dedotto l’assoluta assenza di responsabilità in capo al proprio figlio per non aver quest’ultimo mai avuto rapporti con il Paoloni e per essere stato del tutto ignaro dei contatti che vi erano stati tra lui ed il Paoloni stesso ed ha concluso confidando nella pronta archiviazione dell’indagato; con altra memoria, recante la stessa data del 15 marzo 2024, pur ribadendo la totale estraneità ai fatti del figlio, ha formulato ai sensi dell’art. 126 CGS una proposta di accordo, finalizzata ad una pena definitiva pari ad 1 (una) giornata di squalifica in gare ufficiali del giovane calciatore, da commutarsi nell’ammenda di € 100,00 (cento).
Tale proposta non ha avuto seguito.
Il Coluccio, a mezzo dell’avv. Calcagno, ha trasmesso a questo Tribunale la memoria difensiva datata 12 aprile 2024, con la quale ha chiesto, in via preliminare e pregiudiziale, la declaratoria di incompetenza a decidere di questo Tribunale sia per la posizione del Paoloni in favore della Commissione Federale Agenti Sportivi, sia per la posizione del calciatore Coluccio in favore del Tribunale Federale a livello territoriale presso il Comitato Regionale LND Liguria; nel merito, ha chiesto il rigetto del deferimento del suddetto calciatore in quanto improcedibile e/o invalido e/o nullo, al pari degli atti d’indagine per manifesta violazione del giusto processo e del diritto di difesa del deferito, con piena assoluzione dello stesso da ogni addebito contestato; in subordine, ha chiesto la rimessione degli atti dell’intero procedimento alla Procura Federale al fine di retrocedere il presente procedimento alla fase di chiusura delle indagini onde consentire al calciatore deferito il pieno esercizio del diritto di difesa ed il pieno contraddittorio; in estremo subordine, soccorrendo l’accoglimento del deferimento, ha chiesto l’applicazione in danno del calciatore di una sanzione minima e simbolica, con applicazione delle attenuanti generiche e specifiche ai sensi dell’art. 13 CGS; ha infine chiesto di essere personalmente sentito e si è riservato ulteriori deduzioni ed eccezioni in sede di discussione orale.
Il dibattimento
All’udienza del 15 aprile 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Alessandro D’Oria, il quale ha replicato alle eccezioni sollevate dalla difesa del deferito, esaltandone l’infondatezza; nel merito, richiamato e successivamente illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei) a carico del Paoloni e di 4 (quattro) gare effettive a carico del Coluccio.
Si è altresì collegato l’avv. Alessandro Calcagno, il quale ha richiamato i propri scritti difensivi ed ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni ivi precisate.
Nessuno si è collegato per il Paoloni, né sono pervenuti ad istanza dello stesso scritti a difesa. Il Tribunale si è riservato di decidere.
La decisione
Ritiene questo Tribunale di dover preliminarmente esaminare le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del Coluccio.
Va affermata la competenza di questo Tribunale a giudicare il deferimento del Paoloni.
Costui all’epoca dei fatti era tesserato come calciatore in forza alla Società Allumiere, affiliata FIGC presso il Comitato Regionale Lazio; egli attualmente è tesserato con lo stesso status presso altra società del medesimo Comitato.
Se è indiscutibile e non contestabile che il Paoloni nel rapporto avuto con il Coluccio ha svolto un’attività di fatto riconducibile alla figura dell’agente sportivo, è altrettanto indiscutibile che l’art. 15 del Regolamento FIGC Agenti Sportivi, invocato dalla difesa del Coluccio, prevede che per un periodo di tempo da un mese ad un anno il nominativo ed i dati di colui che abbia svolto attività di agente senza essere iscritto al Registro Federale e/o in quello Nazionale siano iscritti in apposita sezione del Registro Federale sotto forma di “Annotazione” alla cui espressione è titolato l’articolo.
La detta “Annotazione” – recita la norma – “costituisce per tutto il tempo della sua durata causa di incompatibilità alla iscrizione nel Registro Federale, nonché nel Registro nazionale, oltre a costituire causa di inibizione per il medesimo periodo allo svolgimento di attività sportive secondo quanto previsto nei regolamenti della Figc”.
Si legge ancora nella norma che l’annotazione, dietro segnalazione o esposto anche della Procura Federale, è disposta dalla Commissione Federale Agenti Sportivi, la quale, ove ne ravvisi i presupposti, assume il provvedimento di annotazione per un periodo di tre mesi, suscettibile di aumentare di altri due mesi, anche consecutivi ad una precedente annotazione per un massimo di due anni consecutivi.
Il provvedimento è trasmesso, oltre alla Commissione CONI Agenti Sportivi, all’agente sportivo ed alla FIGC per gli eventuali provvedimenti inibitori conseguenti.
La disciplina della “Annotazione”, espressamente richiamata dall’art. 3 comma 3 del Regolamento disciplinare Agenti Sportivi, anch’esso citato dalla difesa del Coluccio al pari degli artt. 13, 14 e 22 di detto Regolamento, che appaiono comunque applicabili all’agente sportivo e non a chi, come il Paoloni, abbia esercitato tale attività senza averne titolo, nel prevedere la facoltà della FIGC di irrogare sanzioni disciplinari, conforta la valutazione secondo la quale la ”Annotazione” non ha natura di sanzione disciplinare, quanto piuttosto di atto di natura para amministrativa che incide sulla possibilità per il soggetto “annotato” di essere iscritto nel Registro abilitante l’attività di agente sportivo; senza sostituirsi ai provvedimenti sanzionatori in esito a procedimento disciplinare sportivo proprio della giustizia sportiva affidato agli organo della stessa “ordinari”. Ne consegue la competenza di questo Tribunale a decidere il deferimento di che trattasi.
Pertanto, la permanenza del Paoloni nell’ambito del presente procedimento esclude la competenza del Tribunale Federale territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, che, secondo la tesi sostenuta dalla difesa del Coluccio, una volta stralciata la posizione del Paoloni, si radicherebbe per essere il giovane calciatore tesserato per la SSD arl Athletic Club Albaro di Genova, partecipante al Campionato Juniores Under 19, organizzato da detto Comitato.
Al riguardo, soccorre l’art. 84, comma 1 lett. a), CGS, che afferma la competenza della Sezione disciplinare del Tribunale Federale a livello nazionale nel caso in cui le questioni riguardino più ambiti territoriali, come in effetti è nel caso in esame, appartenendo i tesseramenti dei due deferiti a Comitati regionali diversi.
Va infine respinta la pregiudiziale della difesa del Coluccio sull’asserita violazione del giusto processo, che sarebbe stata perpetrata dalla Procura Federale in danno del giovane calciatore Riccardo Giuseppe Coluccio.
Risulta dagli atti d’indagine che tanto il Coluccio padre, tanto il Coluccio figlio sono stati sentiti dall’incaricato della Procura Federale e che le loro dichiarazioni, rese in risposta alle domande dell’Organo inquirente, hanno formato oggetto di puntuali verbalizzazioni.
Dal che si deduce che alcuna lesione del diritto di difesa del giovane calciatore è avvenuta.
Quanto alla proposta formulata dal Coluccio ai sensi dell’art. 126 CGS ed alla circostanza che essa non è stata riscontrata dalla Procura Federale, toglie vigore alla eccezione della difesa del Coluccio l’assenza in capo alla Procura dell’obbligo di dare seguito, e neppure riscontro, alla proposta dell’indagato, che, infatti, non è previsto da alcuna norma del CGS.
Nel merito, il Tribunale osserva quanto segue.
Riccardo Giuseppe Coluccio, sentito dalla Procura Federale, confermato il proprio tesseramento in qualità di calciatore per la società Athletic Club Albaro di Genova, ha dichiarato di essere a conoscenza della mail che il padre aveva inviato alla FIGC e di aver parlato, una volta, al telefono con una persona che non si era presentata e che gli aveva detto della possibilità di effettuare un provino con la Fiorentina e che, ove fosse stato preso, sarebbe andato in convitto per un anno; aveva poi successivamente appreso dal padre che si era trattato del Paoloni; ha escluso di aver dato danaro al Paoloni e di non essere in grado di sapere con precisione se ciò era accaduto tra il Paoloni ed i suoi familiari; ha inoltre riferito che soltanto i suoi genitori e non altri erano a conoscenza del Paoloni e che erano stati i genitori ad informarlo dei contatti avuti con il Paoloni.
Il Coluccio, padre del ragazzo, audito dalla Procura Federale il 13 novembre 2023, ha confermato il contenuto della nota inviata il 4 settembre 2023 all’Ufficio legale della FIGC; ha aggiunto che si era iscritto al portale denominato www.cambiosquadra.it, sul quale aveva postato alcuni video del figlio, a motivo dei quali era stato messaggiato dal Paoloni, che, dopo aver affermato di aver visto i video, si era presentato come un ex portiere professionista, che aveva militato nelle Serie B e C.
Il Paoloni lo aveva successivamente contattato per whatsapp, dichiarandosi interessato al ragazzo, che avrebbe proposto alla squadra Primavera della Fiorentina. Perché ciò accadesse, il Paoloni, stante la minore età del ragazzo, si era impegnato a redigere una scrittura privata, che avrebbe dovuto autorizzarlo ad intraprendere una trattativa e che egli avrebbe depositato in FIGC ed il cui costo era di € 260,00.
Il Coluccio aveva poi aggiunto di essersi lasciato convincere dal Paoloni sulla dazione di danaro, che aveva in effetti pagato; ha aggiunto che il Paoloni gli aveva chiesto altro danaro, che egli non gli aveva comunque corrisposto; aveva inoltre dichiarato che il Paoloni, sfumata la Fiorentina, gli aveva proposto, come soluzione alternativa alla prima, il trasferimento del ragazzo al Parma, che però non era avvenuto.
Il Coluccio aveva concluso l’audizione, affermando che dal 13 luglio 2023 non aveva più sentito il Paoloni.
In data 6 dicembre 2023 era stato audito dalla Procura Federale il sig. Valentino Angeloni, quale responsabile del Settore giovanile della Fiorentina, il quale aveva dichiarato di non aver mai conosciuto il Paoloni e di non saper nulla del ragazzo.
In tale contesto probatorio, che non ha trovato smentite, appare evidente la sostanziale totale estraneità del giovane calciatore ai fatti per come sono stati accertati.
Il ragazzo non ha svolto alcuna trattativa con il Paoloni, non lo ha neppure incontrato di persona, tanto che ne aveva appresa l’esistenza dai racconti che gli avevano fatto i suoi genitori, né tanto meno ha in alcun modo partecipato alla dazione di danaro in favore del Paoloni, che era stata effettuata dal padre del giovane calciatore, senza che il ragazzo ne venisse a conoscenza. Questo coacervo di considerazioni, unitamente alla minore età del giovane calciatore, che lo rendeva sottoposto all’autorità genitoriale anche nella scelta del suo futuro calcistico, conducono ad escludere in capo al deferito la sussistenza delle violazioni che gli sono state ascritte.
A tutt’altre considerazioni portano il comportamento del Paoloni, sufficientemente accertato dagli atti d’indagine, neppure presentatosi, con inerente autonoma violazione disciplinare, alla convocazione dell’Organo inquirente.
Come può evincersi dalla Relazione d’indagine datata 22 gennaio 2024 a firma del collaboratore della Procura Federale, è risultato che il Paoloni aveva posto in essere reiterate condotte qualificabili ed inquadrabili nell’attività propria del procuratore sportivo pur in assenza dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi in suo favore.
Nella vicenda oggetto del deferimento, l’unico interlocutore del Paoloni era stato il Coluccio, padre del ragazzo, al quale il Paoloni aveva garantito l’esistenza di trattative per il trasferimento del figlio alla Fiorentina, che – a dire del Paoloni - necessitavano per il deposito della relativa procura (peraltro proposta dal Paoloni a firma del minore) della somma di € 260,00, che il Coluccio gli aveva poi dato.
Ma tali trattative erano risultate del tutto inesistenti per essere state escluse dal sig. Valentino Angeloni, responsabile del Settore giovanile della ACF Fiorentina.
Anche le successive trattative con il Parma, che il Paoloni aveva assicurato esserci, erano risultate inesistenti.
È stato altresì accertato che la cessazione dell’attività del Paoloni nei confronti del Coluccio era avvenuta non per decisione dello stesso, ma perché i genitori del giovane calciatore avevano deciso di interromperla.
Pertanto, alla stregua dei suddetti accertamenti, sussistono in pieno le violazioni ascritte al Paoloni, con particolare riferimento al richiamato art. 4, comma 1, CGS, essendo evidente che il deferito è venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, propri di ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
In conclusione, nel mentre va dichiarato il proscioglimento di Riccardo Giuseppe Coluccio, dev’essere irrogata a Marco Paoloni la sanzione chiesta dalla Procura Federale, che appare proporzionata alla gravità del fatto.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Riccardo Giuseppe Coluccio.
Irroga nei confronti del sig. Marco Paoloni la sanzione di mesi 6 (sei) di squalifica.
Così deciso nella Camera di consiglio del 15 aprile 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 24 aprile 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai