F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0205/TFN – SD del 24 Aprile 2024 (motivazioni) – Danilo Colacino – Reg. Prot. 194/TFN-SD
Decisione/0205/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0194/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona - Componente (Relatore)
Giammaria Camici - Componente
Paolo Fabricatore – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24363/531pf 2324/GC/SA/mg del 28 marzo 2024 nei confronti del sig. Danilo Colacino, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 26 marzo 2024, la Procura Federale ha deferito il sig. Colacino Danilo, all’epoca dei fatti Arbitro Associativo della Sezione A.I.A. di Catanzaro per rispondere:
- della violazione dell’art. 42, comma 1, comma 3 lett. a) b) c) e comma 4, lettera e) del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, nonché dell’art. 3, comma 2, dell’art. 5, comma 2, e degli artt. 6.1 e 6.4 del Codice Etico e di Comportamento dell’Associazione Italiana Arbitri, per aver, in data 24.11.2023 pubblicato sul suo blog, denominato “Irriverenteblogdanilocolacino”, un testo con il quale si commenta negativamente e in modo tendenzioso l’operato del Presidente della Sezione A.I.A. di Catanzaro, O.T. sig. Francesco Zangara, e dei vertici dell’A.I.A. della predetta Sezione, per non aver ricordato né citato, in occasione della festa dei novant’anni della Sezione, la presidenza CRA in capo a Orlando Bombardieri al pari di Francesco “Ciccio” Panzino, così come si rileva dal testo pubblicato che di seguito si riporta: “Catanzaro, ieri festa per i 90 anni della sezione Aia. Riuscitissima, ma con un... neo. La "dimenticanza'' di un pezzo di storia: Orlando Bombardieri. Il post-sfogo social della figlia Monica è garbato ma piccato!......Buttare il bambino con l’acqua sporca è un errore da non commettere nella vita. Mai! Ecco perché i complimenti al presidente Francesco Zangara e ai vertici AIA di Catanzaro per la festa di ieri al teatro Mario Foglietti, in occasione dei 90 anni della sezione, sono ben meritati…..Insomma del successo di un evento con un lungo lavoro di preparazione alle spalle, svolto da volontari instancabili ed encomiabili, però con un... neo. Forse neppure addebitabile al citato architetto Zangara, troppo giovane per aver vissuto una certa stagione interrottasi bruscamente nei primi anni Duemila. Quale? Quella caratterizzata dalla presidenza del Cra (Comitato regionale arbitri) in capo ad Orlando Bombardieri. Che avrà pure commesso degli errori gestionali, per carità. Ma che resta un pezzo di storia dell'Aia calabrese, e catanzarese, al pari ad esempio di Francesco "Ciccio" Panzino, fischietto di punta nella serie A degli anni Settanta, pure lui uscito dalla Can e quindi dall'Aia in maniera non proprio idilliaca sebbene per tutte altre ragioni. Comunque sia, seppur non spetti a noi stabilire se fosse possibile, e opportuno, intitolare un premio a Bombardieri, ci sembra di poter affermare senza tema di smentita che qualcosa andasse fatto. Lo ha oltretutto ricordato la figlia Monica con un garbato post-sfogo sull'immancabile Facebook, che si sarebbe attesa (non soltanto lei) un ricordo o almeno una citazione del padre (magari da parte di qualche associato premiato un po' più in là con l'età e quindi esente da rischi di fare... scivoloni). Accortezza, diciamo così, che era, con ogni probabilità, d'obbligo. Lo ribadiamo! E lo sa bene, se non l'ottimo Zangara come premesso per ragioni di anagrafe, il 100% di coloro che hanno la tessera Aia in tasca in Calabria con un'età pari, o superiore, a 40 anni. E che con Orlando non ha certo potuto non confrontarsi. Senza contare che il 75% dei tesserati presenti ieri al Foglietti, al mitico Orlando (già arbitro di un certo livello tanti decenni fa e poi dirigente di lunghissimo corso) devono moltissimo sotto il profilo umano, tecnico e non solo....";
- nonché della violazione dell’art. 2, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, benché convocato dalla Procura Federale per l’audizione del 30.01.2024, disatteso l’obbligo di presentarsi, trasmettendo via p.e.c. in pari data una comunicazione con la quale dichiarava di non intendere aderire alla convocazione.
La fase istruttoria
La Procura Federale ha iscritto il procedimento disciplinare n. 531 pf 23- 24, avente ad oggetto: “Accertamenti in ordine alla pubblicazione sul blog “irriverenteblogdanilocolacino” di un articolo redatto dall'AE Danilo Colacino”.
La Procura Federale ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante tra cui: - Segnalazione del Presidente della Sezione AIA di Catanzaro del 01-12-23; - Convocazione audizione A.A. COLACINO Danilo a mezzo Pec; - Verbale di mancata audizione del 30-01-2024; - Nota del 30-01-2024 trasmessa a mezzo Pec dal sig. Colacino.
All’esito delle indagini, l’Ufficio requirente ha adottato il provvedimento di cui all’art. 123 CGS, a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini all’incolpato.
Successivamente, il sig. Colacino Danilo ha depositato una nota difensiva con la quale ha evidenziato in sostanza come il testo dell’articolo oggetto di deferimento non fosse offensivo e per la sua chiarezza espositiva, non si prestasse a interpretazioni fuorvianti e tendenziose.
In data 28 marzo, la Procura ha provveduto a notificare il deferimento Prot. 24363/531pf 23-24/GC/SA/mg, il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato e il Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza per il giorno 16 aprile 2024.
La fase predibattimentale
Le parti non hanno fatto pervenire memorie difensive o altra documentazione.
Il dibattimento
All’udienza del 16 aprile 2024, è comparso l’Avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso in rappresentanza delle parti deferite.
L’Avv. Enrico Liberati si è riportato integralmente all’atto di deferimento e ha chiesto l’irrogazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di sospensione a carico del sig. Colacino.
La decisione
L’indagine in oggetto trae origine dalla segnalazione del 1° dicembre 2023 a firma del Presidente della sezione AIA di Catanzaro, nella quale si contestava al sig. Colacino la pubblicazione di un articolo offensivo all’esito della manifestazione del 23 novembre 2023, prevista per festeggiare il 90° anniversario della medesima sezione.All’esito dell’analisi dell’articolo in parola, tuttavia, non si rinvengono espressioni offensive tali da travalicare il diritto di cronaca e di critica e rientrare in una condotta illecita sanzionabile ai sensi dell’art. 42, comma 1, comma 3 lett. a) b) c) e comma 4, lettera e) del Regolamento Associazione Italiana Arbitri nonché dell’art. 3, comma 2, dell’art. 5, comma 2, e degli artt. 6.1 e 6.4 del Codice Etico e di Comportamento dell’Associazione Italiana Arbitri, contestati nel deferimento.
In dettaglio, l’art. 42 del Regolamento AIA impone agli arbitri il rispetto dei principi terzietà, imparzialità e lealtà e di mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti nonché di improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale. La medesima norma vieta di rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico ed associativo dell’AIA, anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o “nickname” atti ad impedire l’immediata identificazione del suo autore.
Tali principi vengono ribaditi dal Codice Etico e di Comportamento AIA. In particolare, l’art. 6.4. prevede che ogni Associato deve avere cura che le sue dichiarazioni, scritte o verbali, non debbano mai risultare di pregiudizio per la reputazione dell’Associazione, degli organi associativi e tecnici, di singoli altri iscritti. Non deve avere atteggiamenti o diffondere notizie e informazioni deliberatamente false e tendenziose.
Ebbene, nel caso di specie, l’articolo redatto dall’odierno deferito non risulta pregiudizievole per la reputazione del Presidente della sezione AIA di Catanzaro, né tantomeno dell’AIA, ed anzi in alcuni passaggi esalta la buona riuscita della manifestazione e la bontà dell’organizzazione alla quale il sig. Colacino ha partecipato personalmente, solo criticando il mancato ricordo di un precedente Presidente della Sezione.
Il sig. Colacino, peraltro, essendo un giornalista, ha legittimamente esercitato il proprio diritto di cronaca rispettando i parametri della veridicità dell’articolo, dell’interesse pubblico alla sua diffusione e della continenza del linguaggio.
Il Tribunale, quindi, non ritiene configurata nel caso in esame la responsabilità del sig. Colacino per il primo capo di incolpazione. Con riferimento, invece, alla mancata presentazione dinanzi alla Procura Federale, si rileva come dagli atti del procedimento emerga che il sig. Colacino sia stato convocato per l’audizione e abbia espressamente comunicato il suo diniego a presenziare con nota del 30.1.2024, integrando così la violazione dell’art. 22 comma 1 del CGS.
Il riconoscimento della responsabilità per uno solo dei due capi di incolpazione determina la rimodulazione della sanzione richiesta dalla Procura.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Danilo Colacino la sanzione di mesi 1 (uno) di sospensione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 aprile 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentina Aragona Carlo Sica
Depositato in data 24 aprile 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai