F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0208/CSA pubblicata del 24 Aprile 2024 – SSDARL Tivoli Calcio 1919

Decisione/0208/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0282/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0282/CSA/2023-2024, proposto dalla Società SSDARL Tivoli Calcio 1919 in data 29 marzo 2024,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 111 del 26 marzo 2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 9 aprile 2024, il dott. Agostino Chiappiniello e udito l'Avv. Paolo Rodella per la reclamante; è comparsa, altresì, la Sig.ra Patrizia Diodati, Presidente della società.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società SSDARL Tivoli Calcio 1919, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore, Tomas Vestenicky dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 111 del 26 marzo 2024, in relazione alla gara Real Monterotondo Scalo/Tivoli Calcio 1919 del 23 marzo 2024, valevole per il campionato di Serie D.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere colpito con un pugno in volto un avversario, dopo aver perso il possesso del pallone, senza però causargli danni fisici”.

La società reclamante non contesta il fatto ma ritiene che il calciatore, sig. Tomas Vestenicky, abbia posto in essere una condotta non volontaria e violenta, frutto del normale dinamismo di gioco, senza colpire con un pugno un avversario, mentre cercava di impossessarsi della sfera in presenza di un difensore che lo cinturava.

La reclamante rappresenta che l’arbitro era posizionato ad una distanza superiore ai 40 metri dal luogo dello scontro, con il calciatore sanzionato di spalle, per cui il direttore di gara non aveva una visuale adeguata per poter valutare l’episodio.

In ogni caso, la società ritiene che il Direttore di Gara abbia valutato i fatti accaduti con una eccessiva severità e chiede la riduzione della squalifica inflitta al calciatore.

Nel corso dell’udienza è stato udito l’avv. Paolo Rodella per la società reclamante. E’ comparsa altresì la Presidente della società Sig.ra Patrizia Diodati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.

In via preliminare, si deve puntualizzare che la società reclamante non contesta che il fatto sia effettivamente avvenuto, ma sostiene che il calciatore, sig. Tomas Vestenicky, abbia posto in essere una condotta non volontaria e violenta, frutto del normale dinamismo di gioco, senza colpire con un pugno un avversario, mentre cercava di impossessarsi della sfera in presenza di un difensore che lo cinturava.

Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: "Colpisce con un pugno in volto un avversario, dopo aver perso il possesso del pallone, senza però causargli danni fisici”.

Alla luce del richiamato referto, trattandosi di un pugno sferrato sul volto, la condotta in questione appare idonea ad arrecare un potenziale pregiudizio al calciatore avversario, così che è fondata la qualificazione effettuata dal Giudice Sportivo in termini di condotta violenta e congrua la conseguente sanzione irrogata.

Le contestazioni della società reclamante con riferimento alla dinamica dell’evento e, in particolare, alla distanza in cui era posizionato l’arbitro non trovano alcun riscontro.

Per quanto riguarda l’eccessiva severità della sanzione irrogata, lamentata nel reclamo, la Corte rileva che le tre giornate di squalifica comminate sono pari al minimo edittale previsto per le condotte violente dall’art. 38 del C.G.S. e che l’assenza di danni fisici non rappresenta una esimente, atteso che, in presenza di tali danni, la sanzione sarebbe stata più severa.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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