F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0208/TFN – SD del 29 Aprile 2024 (motivazioni) – Marian Daniel Solomon – Reg. Prot. 191/TFN-SD

Decisione/0208/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0191/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentino Fedeli – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 18 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23883/403pf23-24/GC/CAMS/fm del 22 marzo 2024 nei confronti del sig. Marian Daniel Solomon, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 20 marzo 2024, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. A.E. Marian Daniel Solomon, all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo appartenente alla Sezione AIA di Seregno, per rispondere: della violazione dell’art. 42, commi 1, 2, 3 lett. i) del Regolamento AIA, nonché degli artt. 5, 6.1 e 7.3 del Codice Etico e di Comportamento AIA, per avere lo stesso omesso di redigere ed inviare al competente Giudice Sportivo i referti delle gare Ges Monza 1946 / A. Casati Calcio Arcore - Cat. U17 Provinciali, Comitato Provinciale di Monza del 24.09.2023, e Folgore Caratese A.S.D./Cavenago - Cat. U16 Regionali CR Lombardia, del 08.10.2023, da lui stesso arbitrate, sebbene a più riprese sollecitato dal proprio Presidente di Sezione Annoni Stefano con mail del 18.10.2023 e 25.10.2023.

La fase istruttoria

L’indagine nasceva a seguito del ricevimento, da parte della Procura Federale, della nota inoltrata in data 28.10.2023 dal Presidente della Sezione AIA di Seregno, sig. Stefano Annoni, avente ad oggetto “Segnalazione Associato Marian Daniel Solomon”.

In particolare, con detta nota il Presidente della Sezione AIA di Seregno segnalava il comportamento tenuto dal proprio associato, Marian Daniel Solomon, il quale non aveva provveduto ad inviare al competente Giudice Sportivo il referto delle seguenti gare dallo stesso dirette:

a) Ges Monza 1946 / A. Casati Calcio Arcore - Cat. U17 Provinciali del Comitato Provinciale di Monza, del 24.09.2023;

b) Folgore Caratese A.S.D. / Cavenago - Cat. U16 Regionali CR Lombardia, dell’8.10.2023.

Alla nota indirizzata alla Procura, il sig. Annoni allegava la scheda tecnica relativa all’arbitro Marian Daniel Solomon dalla quale risultavano le designazioni per le suddette gare del 24.9.2023 e dell’8.10.2023; le comunicazioni inoltrate dal Presidente Annoni all’arbitro Solomon in data 18.10.2023 e 25.10.2023 con le quali il primo sollecitava la consegna dei referti della gare e informava l’arbitro dell’intervenuta adozione del provvedimento di sospensione dall'attività tecnica fino al 14 novembre 2023, a causa del mancato invio dei referti di gara; gli estratti dei CC.UU n. 14 e n. 26 del 26.10.2023 dai quali si evinceva il mancato ricevimento dei referti delle suddette gare.

Analoga segnalazione veniva effettuata dal Giudice Sportivo della Delegazione di Monza, sig. Umberto Sartorelli, il quale, con nota dell’8 gennaio 2024, informava la Procura Federale della circostanza che a causa del mancato invio, da parte dell’arbitro Marian Daniel Solomon, del rapporto relativo alla gara Ges Monza 1946 / A. Casati Calcio Arcore, la stessa non era stata omologata.

La Procura Federale, acquisiti gli atti provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 403pf23-24, avente ad oggetto: “Segnalazione del Presidente della Sezione AIA di Seregno in ordine alla condotta tenuta dall'arbitro Marian Daniel Solomon per non aver provveduto a redigere ed inviare al competente Giudice Sportivo i referti di due gare”.

Notificato prima l’avviso di conclusione delle indagini e poi l’atto di deferimento, il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione del procedimento l’udienza del 18 aprile 2024.

Il dibattimento

All’udienza del 18 aprile 2024, svoltasi in videoconferenza, compariva l’Avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, nel riportarsi al proprio atto di deferimento, chiedeva irrogarsi la sanzione della sospensione di 18 mesi.

Nessuno compariva per il deferito.

La decisione

1. Occorre preliminarmente osservare come sia noto, per gli operatori di giustizia FIGC, che questo Tribunale, a partire dalla decisione n. 0190/TFNSD-2022-23, successivamente confermata in numerose decisioni con più ampie argomentazioni, abbia affermato la propria incompetenza, essa spettando al Tribunale Federale territorialmente competente, trattandosi di giudizi non riguardanti arbitri o questioni nazionali, come è proprio di un Tribunale Nazionale non a caso così denominato.

È altresì noto che la Corte Federale d’Appello, a partire dalla decisione n. 0048CFA-2023-24 successivamente confermata in molteplici decisioni, non ha condiviso le considerazioni del Tribunale, argomentando sulla loro incondivisibilità in fondamentale ragione della prevalenza, ratione temporis, della norma del Regolamento AIA in vigore dal 1° gennaio 2023, dunque successiva all’approvazione del CGS.

Non può, tuttavia, al riguardo non considerarsi che la Corte non ha sinora esaminato, almeno espressamente, quella che per il Tribunale è la ragione fondamentale della dichiarazione di propria incompetenza. Essa si connette alla ritenuta incapacità giuridica del Regolamento dell’AIA di incidere su norme contenute nel CGS FIGC; incapacità derivante, prima tra tutte quelle argomentate nelle precedenti decisioni, dalla disposizione dettata dall’art. 33, comma 7, dello Statuto Federale a tenore della quale “Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale…”. Quindi, l’art. 62 del Regolamento AIA appare contrario allo Statuto Federale nella parte in cui attribuisce tutti i deferimenti riguardanti associati AIA alla competenza del Tribunale Federale Nazionale, in contrasto con quanto previsto dagli artt. 83 e 92 del CGS FIGC. Peraltro, come noto, in data 20 dicembre 2023 il Consiglio Federale ha esaminato la proposta di modifica degli artt. 83 e 92 CGS finalizzata a ripristinare la competenza territoriale per i procedimenti riguardanti gli associati AIA come disciplinata prima della approvazione da parte del medesimo Consiglio dell’ultima versione del Regolamento AIA (in vigore dal 1° gennaio 2023). Il Consiglio Federale non la ha approvata, rinviandone l’esame. Ritiene il Tribunale che la mancata approvazione della modifica vada interpretata come conferma, allo stato, della volontà del Legislatore Federale di mantenere valenza al disposto dell’art. 62 del Regolamento AIA. Conseguentemente, essendo il Tribunale chiamato ad applicare, nel rispetto delle prerogative e dei rapporti istituzionali, le norme volute dal Legislatore Federale, non spettando ad esso Tribunale alcuna potestà di espunzione dall’ordinamento federale a seguito di dichiarazione di loro contrasto con lo Statuto Federale, il Tribunale procede all’esame nel merito del deferimento, ovviamente auspicando che l’accennata proposta di modifica venga nuovamente portata all’attenzione del Consiglio Federale e che da questo venga approvata.

2. Passando a considerare il merito della vicenda, è noto che gli arbitri, per la peculiarità e il rilievo istituzionale del ruolo rivestito, sono considerati, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, i garanti del rispetto delle regole.

Ecco perché agli arbitri è richiesto, sia dal regolamento AIA sia dal Codice etico, non solo di improntare il loro comportamento al rispetto dei principi basilari dell'ordinamento sportivo quali quelli di lealtà, correttezza e probità, ma anche al rispetto delle regole deontologiche e dei doveri agli stessi imposti dallo Statuto, dalle norme federali e dal regolamento AIA.

L’art. 42 del regolamento AIA, in particolare, nel precisare i doveri degli arbitri, alla lettera i) del comma 3 stabilisce che gli arbitri sono obbligati ad assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione.

A sua volta, il Codice etico stabilisce che il comportamento dell’arbitro, oltre a riferirsi al senso di giustizia, deve essere ispirato alla “virtù del buon operare” e che tutte le attività, in particolare quelle burocratiche come la redazione dei referti, devono essere improntate alla lealtà, alla sinteticità e alla fedeltà dei fatti veramente avvenuti ed essere intellegibili, evitando la superficialità e l’approssimazione.

L’arbitro, in altri termini, deve svolgere le proprie funzioni con diligenza ed operosità (art. 5).

Nel caso di specie, i succitati principi risultano essere stati violati dal sig. Marian Daniel Solomon.

È, difatti, dimostrato per tabulas che l’arbitro Marian Daniel Solomon, senza giustificazione alcuna, non ha provveduto alla redazione e al conseguente invio al Giudice sportivo dei referti delle gare Ges Monza 1946/A. Casati Calcio Arcore, del 24.09.2023, e Folgore Caratese A.S.D./Cavenago, dell’8.10.2023, dallo stesso dirette. E ciò nonostante fosse stato più volte sollecitato sia dal Presidente della propria Sezione di appartenenza, sig. Stefano Annoni, e sia dallo stesso Giudice Sportivo della delegazione di Monza, sig. Umberto Sartorelli.

Tale condotta, anche per le conseguenze che ne sono derivate, quali la mancata omologazione della gara disputata il 24.09.2023 tra la Ges Monza 1946 e la A. Casati Calcio Arcore, configura certamente una violazione non solo dei principi di diligenza, lealtà, correttezza e probità che, come si è visto, devono sempre e comunque informare il comportamento degli arbitri, ma anche del dovere espressamente imposto dall’art. 42 del Regolamento AIA di assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario.

Alla stregua di tali considerazioni, il Tribunale ritiene congrua la sanzione della sospensione nella misura richiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confonti del sig. Marian Daniel Solomon la sanzione di mesi 18 (diciotto) di sospensione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 aprile 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Francesca Paola Rinaldi                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 29 aprile 2024.

 

IL SEGRETARIO

   Marco Lai

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