F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0210/TFN – SD del 29 Aprile 2024 (motivazioni) – FC Crotone Srl + altri – Reg. Prot. 190/TFN-SD

Decisione/0210/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0190/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Claudio Croce - Componente (Relatore)

Valentino Fedeli – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Angelo Venturini – Componente

Giancarlo Di Veglia -  Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 18 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24031/665pf23-24/GC/gb del 22 marzo 2024 nei confronti del sig. Raffaele Vrenna e della società FC Crotone Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

E’ posto in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 24031/665pf23- 24/GC/gb del 22 marzo 2024, nei confronti di:

“1) Sig. Raffaele VRENNA, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto tesserato - con la qualifica di Direttore Generale – della società F.C. CROTONE S.R.L., per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per aver egli, in data 16/12/2023, recato offesa al prestigio, alla reputazione e alla credibilità propri della Procura Federale e in specie dei rappresentanti di quest’ultima che ebbero al termine della gara CROTONE vs JUVE STABIA (disputata in data 09/12/2023 e valevole per la 17^ giornata del Campionato di Lega Pro Gir. C della corrente stagione sportiva) a refertare per iscritto quanto occorso al termine del primo tempo nel mentre le due squadre stavano rientrando negli spogliatoi (violento parapiglia durante il quale il Sig. Raffaele Vrenna avrebbe colpito con un pugno al volto l’allenatore dei portieri avversario Sig. Amedeo Petrazzuolo), mediante le parole ed espressioni di seguito indicate propalate nel corso di una conversazione telefonica intercorsa con altro tesserato, ovvero, il Sig. Amedeo Petrazzuolo raggiunto sull’utenza telefonica mobile omissis. E quali segnatamente: a) “IO TI HO TIRATO IL PUGNO A TE? NON TI HO TIRATO IL PUGNO A TE. QUINDI GIA' SE LA PROCURA HA SCRITTO UNA CAZZATA OK” (dal minuto 00:04:49 al minuto 00:04:52 della registrazione in atti denominata Audio 3 mp4; b) “AMEDE' SE FACCIAMO LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA, MI HA GIA' DETTO L'AVVOCATO CHE IN DIECI GIORNI DOPO LE VACANZE HANNO TOLTO TUTTE E DUE LE SQUALIFICHE, PERCHE' IL PROBLEMA E' LA' CHE LA PROCURA HA SCRITTO UNA MAREA DI PUTTANATE” (dal minuto 00:09:00 al minuto 00:09:13 della registrazione in atti denominata Audio 1 mp4). Conversazione telefonica il cui contenuto, integralmente trascritto a mezzo perizia giurata, veniva fatto oggetto di deposito nell’ambito del reclamo proposto dal Sig. Raffaele Vrenna stesso dinnanzi alla Corte Sportiva d’Appello avverso la sanzione dell’inibizione fino alla data del 12/06/2024 che gli era stata comminata dal Giudice Sportivo giusto Comunicato Ufficiale n.105/DIV del 12/12/2023, così da suscitare e favorire per l’effetto quella “diffusività della denigrazione altrui” idonea, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, a delineare ed integrare una condotta diffamatoria tutte le volte in cui si sia in presenza di offese rivolte a terzi veicolate attraverso comunicazioni e/o interlocuzioni aventi in origine natura e carattere privato. Con l’aggravante di cui all’art.14 lett. m) del C.G.S. per aver commesso l’infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare.

2) la società F.C. CROTONE S.R.L. per rispondere: a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6, comma 2, del C.G.S., per il sopra descritto comportamento ascrivibile al predetto Sig. Raffaele Vrenna nella propria qualità, all’epoca dei fatti, di tesserato - con la qualifica di Direttore Generale - della Società”.

La fase predibattimentale

Il presente procedimento trae origine dalla comunicazione pervenuta in Procura avente ad oggetto “Stralcio dagli atti trasmessi dalla Corte Sportiva d’Appello con ordinanza n. 0001/CSA-2023-2024 per l'accertamento di condotte di possibile rilievo disciplinare a carico del Sig. Vrenna Raffaele tesserato per il F.C. Crotone Srl” - Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 25/01/2024 al n. 665pf23-24”.

Ricevuto l’atto di conclusione delle indagini, i soggetti interessati, tramite il proprio difensore, hanno depositato una comune memoria difensiva con la quale, tuttavia, a parere della Procura, non sono stati offerti elementi e/o svolte considerazioni idonee a poter fondatamente portare ad una rivisitazione delle ragioni poste a fondamento del notificato atto prodromico all’esercizio dell’azione disciplinare.

Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- la copia con relativi allegati del provvedimento di acquisizione atti adottato dalla Procura Federale in data 25.01.2024;

- n. 2 file audio formato mp4 (denominati rispettivamente Audio 1 e Audio 3);

- la copia dell’interrogazione as400 relativa alla persona del sig. Raffaele Vrenna;

- il foglio di censimento della società F.C. Crotone S.R.L. relativo alla s.s. 2023-2024.

All’esito delle indagini, il Procuratore Federale ha configurato a carico del sig. Raffaele Vrenna, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto tesserato - con la qualifica di Direttore Generale – della società F.C. Crotone S.R.L., e a carico della società F.C. Crotone S.R.L. le violazioni su riportate.

Il dibattimento

Prima dell’apertura del dibattimento il difensore dei deferiti, ha fatto pervenire ulteriore memoria difensiva.

In sede di discussione, l’Avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, ha ripercorso i termini del deferimento e ne ha chiesto l’accoglimento con applicazione delle seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Raffaele Vrenna, mesi 4 (quattro) di inibizione, con decorrenza dal 12 giugno 2024; - nei confronti della società F.C. Crotone S.r.l., . 9.000,00 di ammenda.

L’Avv. Mattia Grassani, in rappresentanza dei soggetti deferiti, riportandosi integralmente alle memorie depositate in atti, ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti; alle stesse conclusioni si è associato il deferito Raffaele Vrenna.

La decisione

Nel corso dell’attività d’indagine è emerso che il sig. Vrenna Raffaele, soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto tesserato, con la qualifica di Direttore Generale, della società F.C. Crotone S.R.L., avrebbe arrecato offesa al prestigio, alla reputazione e alla credibilità propri della Procura Federale e in specie dei rappresentanti di quest’ultima che ebbero al termine della gara CROTONE vs JUVE STABIA (disputata in data 09/12/2023 e valevole per la 17^giornata del Campionato di Lega Pro Gir.C della corrente stagione sportiva) a refertare per iscritto quanto occorso al termine del primo tempo nel mentre le due squadre stavano rientrando negli spogliatoi (violento parapiglia durante il quale il sig. Raffaele Vrenna avrebbe colpito con un pugno al volto l’allenatore dei portieri avversario sig. Amedeo Petrazzuolo), mediante l’utilizzo delle parole testualmente riportate nel deferimento e da egli propalate nel corso di una conversazione telefonica intercorsa con altro tesserato, ovvero, il sig. Amedeo Petrazzuolo raggiunto sull’utenza telefonica mobile omissis.

Conversazione telefonica il cui contenuto, integralmente trascritto a mezzo perizia giurata, veniva poi fatto oggetto di deposito nell’ambito del reclamo proposto dal sig. R. Vrenna stesso dinnanzi alla Corte Sportiva d’Appello avverso la sanzione dell’inibizione fino alla data del 12/06/2024 che gli era stata comminata dal Giudice Sportivo giusto C.U. n. 105/DIV del 12/12/2023, così da suscitare e favorire per l’effetto quella “diffusività della denigrazione altrui” idonea, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, a delineare ed integrare una condotta diffamatoria tutte le volte in cui si sia in presenza di offese rivolte a terzi veicolate attraverso comunicazioni e/o interlocuzioni aventi in origine natura e carattere privato. Di talchè, quelle parole se pure, non possono considerarsi strictu sensu tali da rientrare nell’alveo delle cosiddette “dichiarazioni lesive” ex art. 23 del C.G.S. difettando, al riguardo, l’elemento della pubblicità delle stesse posto il carattere “privato” della conversazione telefonica in argomento (ossia, per essere state quelle parole preordinate ad essere portate alla limitata ed esclusiva conoscenza del solo ed immediato destinatario delle medesime, ovvero, il sig. Petrazzuolo raggiunto sull’utenza telefonica mobile omissis e quindi, per l’effetto, non destinate ab origine, invece, a poter essere conosciute da un numero indeterminato di soggetti) allo stesso tempo, però, si appaleserebbero, comunque, per la loro obiettiva ineleganza, sconvenienza e volgarità all’evidenza ingiuriose e per ciò stesso offensive. E ciò in considerazione del fatto che le espressioni “LA PROCURA HA SCRITTO UNA C……” e “LA PROCURA HA SCRITTO UNA MAREA DI P……..” utilizzate dal Vrenna esprimerebbero, a parere della Procura, un evidente sentimento di dileggio, scherno e disprezzo palesato verso e in danno della Procura Federale e del potere referendario di essa proprio. Con la conseguenza che per ciò stesso dovrebbe escludersi che quelle stesse parole possano ritenersi semplicemente inappropriate e/o eccessive apparendo piuttosto, invece, rientrare nella categoria delle cd. hate words (parole usate per esprimere disprezzo e intolleranza) e come tali presentare, quindi, un carattere manifestamente insultante e offensivo dell’altrui reputazione. Preliminarmente, ritiene il Tribunale che le frasi oggetto di deferimento “LA PROCURA HA SCRITTO UNA C……” e “LA PROCURA HA SCRITTO UNA MAREA DI P……..” utilizzate dal Vrenna nell’ambito di una conversazione privata e, una volta registrate e trascritte a mezzo perizia giurata, depositate all’interno di una memoria difensiva nell’ambito di un procedimento disciplinare pendente, sempre a carico del Vrenna, dinnanzi alla Corte Sportiva d’Appello, non abbiano alcun requisito di diffusività delle denigrazione altrui non essendo state pronunciate in un contesto pubblico.

Le stesse, infatti, non possono essere considerate “dichiarazioni lesive” difettando dell’elemento della pubblicità proprio perché proferite nell’ambito di una conversazione privata non destinata, sin dall’origine, a poter essere conosciuta da un numero indeterminato di soggetti.

L’aver depositato il file/audio contenente le suddette presunte frasi diffamatorie all’interno di una memoria difensiva portata all’attenzione esclusivamente dei componenti della Corte Sportiva d’Appello al solo fine di provare l’estraneità del proprio assistito ai fatti contestati, non assume alcun carattere “pubblico” idoneo a configurare il reato di diffamazione così come definito dal Codice Penale, dovendo, invece, ritenere che tale comportamento rientri nell’alveo del diritto di difesa legittimamente esercitabile all’interno di un qualsiasi procedimento disciplinare pendente davanti ad un Organo di Giustizia Sportiva.

Nel merito, questo Tribunale ritiene che le frasi oggetto di deferimento, estratte da una conversazione di circa 20 minuti, non abbiano quel carattere di offensività posto a base del deferimento; si ritiene, invece, che le stesse rappresentino esclusivamente un’espressione certamene volgare utilizzata dal deferito per esprimere la propria contrarietà a quanto dedotto dalla Procura nell’ambito del procedimento a carico dello stesso di cui al C.U. n. 105/DIV del 12/12/2023.

In buona sostanza, il sig. Vrenna ha utilizzato, nella citata conversazione telefonica privata (presumibilmente finalizzata a costituirsi una prova a discarico) due parole volgari, che tuttavia, ferme la loro aggettivazione e la natura gergale, sono entrate nel modo di parlare delle persone e, anche come tali, non hanno natura offensiva nè sono dirette ad offendere. Sono, come detto, solo volgari. E, si ripete, dette in un contesto privato, tra i due "attori" della, altrettanto volgare, pseudo-rissa che li ha visti coinvolti. Ma ritiene il Tribunale che il sig. Vrenna non avesse effettivamente alcun intendimento offensivo, che paradossalmente ha avuto una diffusività con la rimessione degli atti da parte della competente Corte Sportiva d'Appello.

Nel ritenere e ribadire che le parole, volgari e gergali, usate dal sig. Vrenna nella conversazione telefonica privata, non hanno avuto finalità nè natura offensiva, il Tribunale non può che proscioglierlo, con conseguente proscioglimento della società, comunque del tutto estranea (e, come tale, in ogni caso da prosciogliere) alla telefonata privata (anche nella sua finalità) oggetto dell'atto di deferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti. Così deciso nella Camera di consiglio del 18 aprile 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Claudio Croce                                                                             Carlo Sica

 

Depositato in data 29 aprile 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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