F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0211/TFN – SD del 30 Aprile 2024 (motivazioni) – Andrea Molinaro e US Alessandria Calcio 1912 Srl – Reg. Prot. 198/TFN-SD
Decisione/0211/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0198/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Pierpaolo Grasso – Vice Presidente
Gaetano Berretta – Componente (Relatore)
Andrea Fedeli – Componente
Gaia Golia – Componente
Carlo Purificato – Componente aggiunto (Relatore)
Luca Voglino – Componente aggiunto
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell’udienza fissata il 23 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24972/833pf23-24/GC/gb del 3 aprile 2024 nei confronti del sig. Andrea Molinaro e della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con la nota indicata in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:
- il sig. Molinaro Andrea, n.q. di Presidente del C.d.A. e Amministratore Delegato della US Alessandria Calcio 1912 Srl, dal 06/12/2023: per violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 16 febbraio 2024, al pagamento in favore di alcuni tesserati degli emolumenti netti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023. Nello specifico, si segnala che: 1) a n. 4 tesserati sono stati corrisposti gli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023, per un importo complessivo pari ad euro 20.449,00, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024; 2) a n. 4 tesserati sono stati corrisposti gli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023, per un importo complessivo pari ad euro 15.899,00, in data 19 febbraio 2024, sebbene la Società abbia effettuato le disposizioni di bonifico in data 16 febbraio 2024 ma i relativi pagamenti sono stati eseguiti solo il 19 febbraio 2024, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024; 3) a n. 5 tesserati sono stati corrisposti gli emolumenti netti relativi alla mensilità di dicembre 2023, per un importo complessivo pari ad euro 11.777,00, in data 19 febbraio 2024, sebbene la Società abbia effettuato le disposizioni di bonifico in data 16 febbraio 2024 ma i relativi pagamenti sono stati eseguiti solo il 19 febbraio 2024, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024;
- la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata:
a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS vigente, della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata;
b) per responsabilità propria, ai sensi l’art. 33, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF, che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto.
La fase istruttoria
Con segnalazione del 14 marzo 2024, la Co.Vi.So.C. riferiva alla Procura Federale che all’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo, era emerso il mancato pagamento, da parte della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, entro il termine federale del 16 febbraio 2024, degli emolumenti netti dovuti in favore di alcuni tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2023, in violazione di quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF.
L’indagine della Procura Federale, espletata sulla base degli accertamenti istruttori trasmessi dalla Co.Vi.So.C. e previa acquisizione dei fogli censimento acquisiti dalla Lega Pro via e-mail in data 15 marzo 2024, si concludeva in data 18 marzo 2024 con l’emersione di un’ipotesi di responsabilità a carico del sig. Molinaro Andrea, all’epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e Amministratore Delegato della società calcistica (violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF) e a carico della stessa US Alessandria Calcio 1912 Srl (responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS e responsabilità propria per la violazione dell’art. 33, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lett. A, par. VII, delle NOIF).
Con memoria del 28.3.2024 l’Alessandria Calcio prendeva posizione avverso l’ipotesi di responsabilità ed eccepiva che in realtà la scadenza del termine federale per il pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati non era in concreto intervenuta, atteso che il versamento degli ultimi stipendi ancora non corrisposti interveniva con distinte operazioni di bonifico bancario datate proprio il 16 febbraio 2024, data di scadenza del termine federale. La circostanza che l’accredito delle somme in favore dei tesserati sia intervenuto in data successiva – segnatamente il 19 febbraio 2024, prima data lavorativa utile successiva alla disposizione dei bonifici - non potrebbe essere imputata all’Alessandria Calcio, atteso che tale slittamento temporale sarebbe dipeso dalle tempistiche di lavorazione dell’istituto di credito e, come tale, non imputabile alla società calcistica, che alla data di scadenza del termine era comunque nel possesso della partita finanziaria necessaria per dare corso ai pagamenti, che venivano infatti concretamente disposti entro il termine previsto.
La Procura Federale non riteneva di accogliere la tesi difensiva e disponeva il deferimento sia della società sia del legale rappresentante, con atto depositato in data 3 aprile 2024.
La fase predibattimentale
Il contraddittorio processuale risulta regolarmente incardinato. L’intervenuta fissazione dell’udienza di discussione per il giorno 23 aprile 2024 risulta regolarmente portata a conoscenza delle parti deferite con avviso recapitato via “pec” in data 5 aprile 2023 presso il domicilio digitale eletto successivamente alla comunicazione di conclusione indagini, come da documentazione agli atti del fascicolo d’ufficio.
Con memoria difensiva depositata il 19 aprile 2024, la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Eduardo Chiacchio del Foro di Napoli, si costituiva nel presente procedimento e confermava le eccezioni già formulate nella fase preprocessuale in ordine all’asserita infondatezza sostanziale degli addebiti formalizzati nel deferimento e concludeva pertanto domandando, in via principale, il proscioglimento per gli addebiti oggetto di contestazione, in via subordinata, l’irrogazione di una ammenda ritenuta equa e di giustizia.
Il dibattimento
All’udienza del 23 aprile 2024 è comparso il rappresentante della Procura Federale nella persona del Dott. Luca Scarpa, il quale si è riportato all’atto di deferimento e ha concluso domandando l’irrogazione, nei confronti dell’Alessandria Calcio, della sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della prossima stagione sportiva e nei confronti del sig. Molinaro Andrea della sanzione dell’inibizione per tre mesi.
Il difensore delle parti deferite ha richiamato quanto dedotto e richiesto nelle memorie difensive depositate e dopo aver rimarcato la correttezza dell’operato della società sportiva, ha concluso domandando il proscioglimento dei soggetti deferiti. In caso di irrogazione sanzionatoria nei confronti della società calcistica, ha domandato che l’eventuale penalizzazione venga comminata nella corrente stagione sportiva.
La decisione
Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale, in particolare le risultanze dell’attività di controllo Co.VI.So.C. compendiate nella segnalazione del 14 marzo 2024, è obiettivamente emerso che la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl non ha provveduto, per il terzo bimestre 2023/24, al pagamento integrale degli emolumenti dovuti in favore dei propri tesserati e non è stata in grado di documentare tale adempimento entro il termine federale del 16 febbraio 2024.
Sulla base del prospetto elaborato dall’organo di vigilanza, l’ammontare complessivo degli emolumenti dovuti ai tesserati (euro 180.439,00) è stato definito completamente soltanto in data 19 febbraio 2024.
1) Con riguardo alla posizione dei tesserati Pellegrini, Sepe, Servili e Parrinello, il pagamento dello stipendio di novembre e dicembre 2023 è intervenuto con 4 distinti bonifici bancari eseguiti in data 19 febbraio 2024 (ammontare complessivo bonificato pari ad euro 20.449,00).
2) Con riguardo alla posizione dei tesserati Nunzella, Agliuca, Rossi e Rota, il pagamento dello stipendio di novembre e dicembre 2023 è intervenuto con 4 distinti bonifici bancari eseguiti in data 16 febbraio 2024, con valuta di addebito del 19 febbraio 2024 e regolamento dell’operazione in data 20 febbraio 2024 (ammontare complessivo bonificato pari ad euro 15.899,00).
3) Con riguardo alla posizione dei tesserati Banchini, Gazoul, Giubilato, Gjomeno e Guaraldo, il pagamento dello stipendio di dicembre 2023 è intervenuto con 5 distinti bonifici bancari eseguiti in data 16 febbraio 2024, con valuta di addebito del 19 febbraio 2024 e regolamento dell’operazione in data 20 febbraio 2024 (ammontare complessivo bonificato pari ad euro 11.777,00).
I fatti, nella loro materialità, risultano comprovati dalle evidenze documentali agli atti del fascicolo processuale.
Con riguardo ai pagamenti riepilogati al n. 1, la violazione risulta indiscutibile, direttamente correlata al dato temporale dell’esecuzione dei bonifici ivi indicati (19 febbraio 2024).
Con riguardo ai pagamenti riepilogati ai n. 2 e 3, la violazione risulta, ad avviso del Collegio, parimenti verificatasi, atteso che se è vero che la data di esecuzione dei bonifici risulta coincidere con la data di scadenza del termine federale (16 febbraio 2024), è altrettanto vero che la valuta di addebito dell’operazione risulta cristallizzata in data 19 febbraio 2024 e anticipa la successiva regolazione del dare/avere tra gli istituti di credito, intervenuto in data 20 febbraio 2024.
Secondo l’orientamento affermatosi nella giurisprudenza degli organi di giustizia federali, nell’ipotesi in cui i pagamenti dovuti dalle società sportive debbano intervenire entro un termine perentorio, l’eventuale adempimento tramite bonifico bancario potrà ritenersi perfezionato non già alla data della sua esecuzione, bensì a quello – eventualmente anche coincidente – in cui venga fissata la valuta di addebito (cfr., specificamente sul punto, CFA, Sez. I, n.110/2020-21)
Il Tribunale accerta conseguentemente l’intervenuta violazione dell’art. 85, lett. C, par. IV, delle NOIF, a mente del quale “Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite: … - entro il 16 febbraio l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;…”.
Quale conseguenza della violazione della richiamata disposizione NOIF, l’art.33, comma 3, CGS prevede che “ Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:… d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo terzo bimestre (1° novembre‐31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;”.
Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. TFN, n. 159/2022 – 23; id., n. 163/2022 – 23; id., n. 16/2023 – 24; CFA, SSUU, n. 103/2022 – 23), la ragione giustificativa del rigoroso assetto normativo apprestato dall’ordinamento sportivo FIGC a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni delle Società nei confronti dei tesserati - e del conseguente obbligo di riversamento delle ritenute fiscali e contributive – trova fondamento nell’esigenza, da un lato, di assicurare la costante stabilità economico – finanziaria dei soggetti che partecipano attivamente ai campionati, dall’altro, di salvaguardare la par condicio tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio.
In questo quadro, pertanto, le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili.
Nel caso di specie, la violazione dei rigidi precetti federali è evidente, così come è evidente la loro addebitabilità in termini di responsabilità propria ex art. 4, comma 1 e 33, comma 2, CGS sia al Presidente del C.d.A. e amministratore delegato della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, sig. Molinaro Andrea, sia alla stessa Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, anche per responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS.
Sulla base di una valutazione complessiva della vicenda processuale ed avuto riguardo alla circostanza che i pagamenti dei trattamenti stipendiali, sebbene oltre la scadenza del termine federale, sono comunque stati assicurati dalla società calcistica ai propri tesserati entro un lasso limitato di tempo rispetto alle scadenze negoziali e federali, la sanzione nei confronti della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, può essere ragionevolmente limitata al minimo edittale di due punti di penalizzazione, da scontare tuttavia nella prossima stagione sportiva allo scopo di assicurare, alla luce dell’attuale sostanziale definitività dei risultati sportivi stagionali, una afflittività effettiva (art. 8, comma 1, lett. g, CGS).
Con riguardo alla posizione del sig. Molinaro Andrea, il Collegio reputa equo e ragionevole, in considerazione della connotazione sostanziale della vicenda, irrogare la sanzione di tre mesi di inibizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Andrea Molinaro, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per la società US Alessandria Calcio 1912 Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 23 aprile 2024.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Gaetano Berretta Carlo Sica
Carlo Purificato
Depositato in data 30 aprile 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai