F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 27/TFNT del 29 Aprile 2024 (motivazioni) – Ricorso del sig. Danilo Mauriello per Gabriele Mauriello – Reg. Prot. 28/TFN-ST

Decisione/0027/TFNST-2023-2024

Registro procedimenti n. 0028/TFNST/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo - Vice Presidente

Roberto Maria Bucchi - Vice Presidente

Alessandro Giuseppe Maruccio - Componente (Relatore)

Francesco Corsi – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 22 aprile 2024, sul ricorso, ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS, proposto dal sig. Danilo Mauriello, nella qualità di genitore di Gabriele Mauriello (3461497), avverso e per l’annullamento del provvedimento emesso, in data 29 febbraio 2024, dal Comitato Regionale Campania, di diniego allo svincolo richiesto per “inattività ex art. 109 NOIF”, dal calciatore alla società Città di Avellino (935791), la seguente

DECISIONE

Premesso in fatto

Con ricorso ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a), del C.G.S., depositato in data 27 marzo 2024, il sig. Gabriele Mauriello, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale del figlio minore Danilo, calciatore, adiva l'intestato Tribunale Federale per chiedere l’annullamento del provvedimento emesso in data 29 febbraio 2024 dal Comitato Regionale Campania – Ufficio Tesseramenti, protocollo n. 176, con cui veniva negato lo svincolo richiesto dal calciatore; e, per l'effetto, dichiarare lo svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, dalla SSD Città di Avellino per non aver preso parte, per motivi allo stesso non imputabili, a quattro gare ufficiali consecutive.

Dagli atti depositati non risultava alcuna notifica alla LND – Comitato Regionale Campania.

In data 18 aprile 2024 l'Avv. Alfonso Laudonia, nell'interesse del ricorrente, depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso avanzato.

All'udienza del 22 aprile 2024, per la SSD Città di Avellino che, comunque, non era costituita in giudizio, compariva il sig. Walter Fusco, dirigente delegato dal Presidente della società. Nessuno compariva per il ricorrente. Nemmeno risulta essersi costituito il Comitato Regionale Campania.

Decisione

Il Collegio ritiene che la rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente sia presupposto pregiudiziale rispetto all'analisi del merito della questione e anche rispetto alla verifica delle regolarità delle notifiche alle parti controinteressate.

Il ricorrente ha motivato la propria rinuncia in ragione dell'accoglimento, da parte del Comitato Regionale Campania – LND, della richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF, ulteriormente presentata dal calciatore in data 28 marzo 2024, giorno successivo al deposito del presente ricorso. Al riguardo, è stato prodotto il comunicato ufficiale n. 118 del 12 aprile 2024, a dimostrazione della carenza di interesse alla coltivazione del presente giudizio.

Analogamente al processo amministrativo - laddove ai sensi dell’art. 84 del relativo codice, “la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado del giudizio” – deve ritenersi che nel processo sportivo l’istituto della rinuncia al ricorso equivalga a rinuncia agli atti di causa.

La Giurisprudenza ha chiarito che "la dichiarazione con la quale il ricorrente manifesti l'intenzione di rinunciare al ricorso, pur non risultando notificata all'amministrazione resistente, dimostra in maniera inequivoca la carenza di interesse alla decisione della causa” (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1506 del 5 marzo 2019 ).

Dunque, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso determina, come conseguenza, l'estinzione del processo.

Quanto sopra appare totalmente assorbente rispetto ad ogni altra successiva e conseguente considerazione in punto di fatto e di diritto, restando preclusa ogni valutazione nel merito.

Infine, quanto alle spese, attesa la mancata costituzione delle parti controinteressate, il Tribunale ritiene di non dover provvedere in ordine alle stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il procedimento per rinuncia al ricorso da parte del ricorrente. Nulla per le spese.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 aprile 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Alessandro Giuseppe Maruccio                                          Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 29 aprile 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it