LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 360 del 30.04.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Fode SYLLA/A.C.CITTA’ DI CASTELLO SSD
RICORSO DEL CALCIATORE Fode SYLLA/A.C.CITTA’ DI CASTELLO SSD
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 03.04.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore SYLLA FODE ricevuto a mezzo pec il 22.02.2024;
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);
PRESO ATTO
della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il suo legale di fiducia, nonché della mancata costituzione della Società sopra citata;
VALUTATI
il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, nell’udienza del 03.04.2024, tramite il proprio legale;
OSSERVA
il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell’art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023 che prevedeva il compenso lordo di euro 10.500,00, con decorrenza dal 01.07.2022 al 30.06.2023. Il ricorrente esponeva di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi contrattuali, ma riceveva dalla società la minor somma di euro 7.300,00, e lamentava di essere creditore dall’A.C. CITTA’ DI CASTELLO S.S.D.A.R.L dell’importo complessivo di euro 3.200,00.
Preliminarmente, va rivelato come sopra riportato, che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall’art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D, risultando ritualmente notificato il ricorso alla Società in data 22.02.2024 e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società A.C. CITTA’ DI CASTELLO S.S.D.A.R.L, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell’accordo economico ritualmente depositato presso la L.N.D.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la società A.C. CITTA’ DI CASTELLO S.S.D.A.R.L, in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento in favore del sig. SYLLA FODE di euro 3.200,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla società A.C. CITTA’ DI CASTELLO S.S.D.A.R.L di comunicare al Comitato Regionale UMBRIA i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.