LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 360 del 30.04.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Kilian Perez HERNANDEZ/POL.VASTOGIRARDI
RICORSO DEL CALCIATORE Kilian Perez HERNANDEZ/POL.VASTOGIRARDI
La C.A.E. riunitasi in data 03.04.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore HERNANDEZ PEREZ KILIAN, regolarmente notificato a mezzo PEC in data 26.02.2024 alla Pol. Vastogirardi e inviato a questa Commissione;
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);
OSSERVA
- per la stagione sportiva 2022/2023 il ricorrente è stato tesserato per la società Pol. Vastogirardi, militante nel campionato di serie D, con la quale ha sottoscritto un accordo economico, ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6 delle N.O.I.F., che prevedeva il compenso globale lordo di euro 11.000,00 con decorrenza dal 01.08.2022;
- il calciatore risulta creditore verso la società di euro 1.224,00, avendogli quest’ultima corrisposto unicamente l’importo di euro 9.776,00;
- la società non si è costituita;
PRESO ATTO
della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società;
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la società Pol. Vastogirardi, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del signor HERNANDEZ PEREZ KILIAN della somma di euro 1.224,00 (milleduecentoventiquattro/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Ordina alla predetta società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.