LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 360 del 30.04.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Luca DI MODUGNO/BRINDISI FBC

RICORSO DEL CALCIATORE Luca DI MODUGNO/BRINDISI FBC

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 15 febbraio 2024, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Luca DI MODUGNO (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Terlizzi (BA) il 30 maggio 2001, ha esposto quanto segue: nella stagione sportiva 2022/2023 è stato tesserato con durata del contratto dal 7 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 - con la BRINDISI FBC (nel seguito, anche, la società) con un contratto che prevedeva un compenso lordo determinato in euro 5.500,00; il calciatore ha adempiuto alle proprie obbligazioni, ma ha ricevuto solo euro 4.400,00; resta creditore nei confronti della società di euro 1.100,00.

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento di euro 1.100,00 (millecento/00), ovvero la maggiore o minore somma che verrà ritenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Fra la documentazione prodotta in giudizio, vi è la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del calciatore laddove è riportato che questi deve ricevere dalla società la somma richiesta con il ricorso di cui oggi è causa.

La Società non si è costituita in giudizio e dunque nulla può asserirsi in ordine all'an ed al quantum della pretesa del calciatore, che in assenza di controdeduzioni non può che essere ritenuta fondata.

La causa è venuta in discussione all’udienza del 3 aprile 2024, nella quale è stato ascoltato il Legale del calciatore.

Va rilevato che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la BRINDISI FBC a riconoscere al Sig. Di Modugno, come in epigrafe individuato, la somma di euro 1.100,00 (millecento/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;

- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

- ordina alla SSD Brindisi FC ARL di comunicare alla Lega Pro i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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