LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 360 del 30.04.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Raimondo Pio BONFINI/A.S.D.REAL AVERSA 1925
RICORSO DEL CALCIATORE Raimondo Pio BONFINI/A.S.D.REAL AVERSA 1925
La C.A.E. riunitasi in data 03 aprile 2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9;
Letto il ricorso del calciatore Raimondo Pio BONFINI regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 01 febbraio 2024 alla società ASD REAL AVERSA 1925 ed inviato a questa Commissione in pari data, con il quale, dato atto che: a) per la stagione sportiva 2022/2023 era tesserato con la società ASD REAL AVERSA 1925 ed aveva sottoscritto, ai sensi dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., un accordo economico che prevedeva il compenso lordo annuo forfettariamente determinato in € 10.000,00 più, a titolo di rimborso forfettario per le spese per il vitto e l’alloggio, la somma di € 8.000,00, con decorrenza dal 21.07.2022 al 30 giugno 2023; b) aveva assolto regolarmente alle proprie obbligazioni mentre la Società risultava aver versato il minore importo di € 16.700,00 e , pertanto, la Società risultava debitrice in favore del calciatore della somma di € 1.300,00;
Preso atto che il ricorso risulta regolarmente notificato e che sono state assolte le prescrizioni di cui all’art. 28, 4° comma del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e che la società, benchè ritualmente citata, non si è costituita;
Dato atto che nessuno è comparso alla seduta;
OSSERVA
Il Ricorso è fondato e, dunque, va accolto.
Il calciatore Raimondo Pio Bonfini ha prodotto l’accordo economico sottoscritto con la società ASD REAL AVERSA 1925. per la stagione sportiva 2022/2023 che prevedeva il compenso lordo annuo forfettariamente determinato in € 10.000,00 più, a titolo di rimborso forfettario per le spese per il vitto e l’alloggio, la somma di € 8.000,00 ed ha dichiarato di aver percepito dalla Società, per il periodo del vincolo contrattuale, la minor somma di € 16.700,00.
La società, benché ritualmente intimata, non si è costituita né ha fatto pervenire scritti a contestazione di quanto dedotto in ricorso sicché, in mancanza di obiezioni o dissensi, e preso atto del contenuto dell’accordo economico, si deve ritenere che le somme vantate dal ricorrente siano quelle determinate nel ricorso.
Accertata, pertanto, la fondatezza del ricorso, nei termini indicati, si ritiene che la società ASD REAL AVERSA 1925 debba essere condannata al pagamento dell’importo di € 1.700,00, oltre interessi maturati ( il pagamento delle spese legali non è dovuto)
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causale di cui in motivazione, condanna la società ASD REAL AVERSA 1925 al pagamento in favore del calciatore BONFINI RAIMONDO PIO della somma di Euro 1.700,00, oltre interessi maturati, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.