LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 360 del 30.04.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Sebastian BENTOS/OL.VASTOGIRARDI

RICORSO DEL CALCIATORE Sebastian BENTOS/OL.VASTOGIRARDI

La C.A.E. riunitasi in data 03.04.2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore VAZQUEZ SEBASTIAN BENTOS, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. alla A.S.D. POLISPORTIVA VASTOGIRARDI e successivamente trasmesso a questa Commissione,

PRESO ATTO

- della costituzione in giudizio del ricorrente, il quale ha adito la C.A.E. per l’adempimento dell’accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la A.S.D. POLISPORTIVA VASTOGIRARDI che, per la stagione sportiva 2022/2023, prevede un compenso annuo lordo di Euro 15.000,00.

- che lo stesso denuncia, in particolare, l’inadempimento parziale delle obbligazioni di pagamento degli importi dovuti dalla società per la stagione sportiva in esame, in relazione ai quali egli si assume creditore dell’importo pari ad Euro 1.672,00, oggetto della domanda di condanna formulata in via principale nel reclamo;

- che la A.S.D. POLISPORTIVA VASTOGIRARDI, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio, né ha altrimenti contestato la pretesa azionata;

VALUTATA

la documentazione allegata al reclamo, con particolare riferimento alla “dichiarazione liberatoria” sottoscritta dallo stesso calciatore e con la quale egli ha dichiarato di “aver ricevuto dalla società l’importo dovuto sino alla data del 31.05.2023 pari ad € 13.328,00 così come previsto dall’accordo economico”, dichiarandosi in quella sede creditore di quanto ancora “dovuto, maturato, e ad oggi non onorato per la mensilità di giugno 2023 pari ad € 1.666,00»;

- che la domanda di condanna è stata formulata per l’importo pari ad Euro 1.672,00 “e/o per la maggiore o minore somma di giustizia”;

- che, pertanto, rispetto al quantum debeatur occorre tenere in debita considerazione la dichiarazione sottoscritta dal calciatore e dallo stesso allegata al reclamo, con la quale egli ha dichiarato di essere creditore del minor importo pari ad € 1.666,00, appena inferiore alla quantificazione operata in via principale nella domanda di condanna;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, dichiara la contumacia della A.S.D. POLISPORTIVA VASTOGIRARDI, accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. VAZQUEZ SEBASTIAN BENTOS della somma di Euro 1.666,00 (milleseicentosessantasei/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del ricorrente regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusta quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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