LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 360 del 30.04.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Tomas Andres GRANDIS/POL.VASTOGIRARDI

 

 RICORSO DEL CALCIATORE Tomas Andres GRANDIS/POL.VASTOGIRARDI

Il sig. GRANDIS Tomas Andres, nato a Oliva (Argentina) il 02.01.1995 (GRNTSN95A02Z600N), in data 25.01.2024 ha trasmesso, per tramite del proprio difensore ed a mezzo PEC, alla A.S.D. Polisportiva Vastogirardi, con sede in Vastogirardi (IS),  Via Trigno n. 1, C.F. e P. IVA 00410730949 Matr. 82429, ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta società, debitamente corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00. Il reclamante esponeva di aver sottoscritto con la ASD Polisportiva Vastogirardi, militante nel campionato di serie D, in forza di regolare tesseramento, un accordo economico per la stagione sportiva  2022/2023 ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., a decorrere dal 01.08.2022 fino al 30.06.2023, con previsione di un compenso globale per l’intera stagione di euro 17.500,00, di cui euro 15.500,00 ex art. 2 ed euro 2.000,00 ex art. 4. Tuttavia, sebbene il calciatore abbia fatto integralmente e regolarmente fronte agli impegni assunti in virtù di detto accordo, la ASD Pol. Vastogirardi ha versato solo il minor importo di euro 15.552,00, restando perciò debitrice, per le causali predette,  della residua somma di euro 1.944,00, come pure attestato dalla liberatoria a firma del medesimo Grandis, allegata al reclamo.  Il calciatore, quindi,  ha chiesto la condanna della A.S.D. Polisportiva Vastogirardi al pagamento della somma di euro 1.944,00, ovvero di quella maggiore o minore eventualmente ritenuta di giustizia, oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto fino al soddisfo, nonché la discussione del ricorso in pubblica udienza alla presenza della parte e/o del suo procuratore di fiducia.

Non si è costituita la ASD Pol. Vastogirardi ed alla seduta del 3 aprile 2024 il procedimento è stato tenuto a decisione sulla conclusioni come rassegnate nel reclamo. 

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La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., verificati l’adempimento da parte del reclamante a tutte le prescrizioni formali disposte dal Regolamento L.N.D., nonché la tempestività del reclamo, ritiene lo stesso fondato.

E’ accertato, in quanto documentato e stante pure la mancanza di qualsiasi contestazione in merito, che le parti hanno sottoscritto un accordo economico ex art. 94 ter delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023 con previsione di un compenso  globale lordo di euro 17.500,00, così come pure è accertato che la ASD Pol. Vastogirardi abbia versato il minor importo di euro 15.552,00.

La residua somma complessivamente dovuta al reclamante, pertanto, è accertata in euro 1.944,00, importo sul quale sono dovuti gli interessi da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda sino all’integrale effettivo saldo.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal reclamante Sig. GRANDIS Tomas Andres, nato a Oliva (Argentina) il 02.01.1995 (GRNTSN95A02Z600N), e per l’effetto condanna la  A.S.D. Polisportiva Vastogirardi, con sede in Vastogirardi (IS),  Via Trigno n. 1, C.F. e P. IVA 00410730949 Matr. 82429, in persona del legale rappresentante pro tempore,  al pagamento in favore del reclamante dell’importo di euro 1.944,00, oltre agli interessi di mora da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda all’effettivo integrale saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione al Sig. Grandis Tomas Andres della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte sua del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla A.S.D. Polisportiva Vastogirardi, con sede in Vastogirardi (IS),  Via Trigno n. 1, C.F. e P. IVA 00410730949 Matr. 82429, in persona del legale rappresentante pro tempore,  di comunicare al competente Dipartimento Interregionale L.N.D. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

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