Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0081/TFN - SD del 21 Ottobre 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: A.D.S. - Reg. Prot. 69/TFN-SD

Massima: Giornate 6 di squalifica al calciatore, da scontare in gare ufficiali nel campionato di competenza per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art.43, comma 1, delle N.O.I.F., “per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra a n. 2 gare  valevoli per la Coppa della Divisione Calcio 5 Girone n 2, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva”; nonché per la violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva “per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0105/CFA del 11 Aprile 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, di cui al Com. Uff. n. 284 del 23.02.2024

Impugnazione – istanza: –  ARE BONIFICO O O PALASELEEProcura federale interregionale/Sig. F.L. - A.S.D. Priverno A. Palluzzi

Massima: Accolto l’appello della procura federale ed inflitta l’inibizione di anni 2 al presidente per la violazione degli artt. 4, comma 1 C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto, in materia di utilizzo di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni (DAE), dall'art. 7, commi 11 ed 11 bis, del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 (Decreto Balduzzi), dall'Allegato E del decreto del Ministero della salute del 24 aprile 2013, nonché dall'art. 4 della legge n. 116 del 4 agosto 2021 per avere lo stesso, in occasione della seduta di allenamento della squadra della società A.S.D. Priverno A. …che si è tenuta in data 3.3.2022 presso il campo sportivo affidato in gestione alla società dallo stesso rappresentata, ubicato in località San Lorenzo di Priverno (LT), omesso di accertare e garantire che all’interno dell’impianto fossero presenti un defibrillatore semiautomatico o automatico esterno (DAE) perfettamente funzionante e regolarmente manutenuto, unitamente a personale all’uopo incaricato, preventivamente formato ed abilitato al suo utilizzo, omettendo in tal modo di adempiere alle prescrizioni gravanti su tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche che, come la A.S.D. Priverno A. …., non svolgono attività motoria a ridotto impegno cardiocircolatorio, così come indicate nell’allegato “E” del decreto del Ministero della salute del 24 aprile 2013, il cui rispetto è divenuto obbligatorio “nelle competizioni e negli allenamenti” a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 116 del 4 agosto 2021…L'art. 7 del citato decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 (convertito in l. 8 novembre 2012, n.189) è rubricato "Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica". Al comma 11 si prevede: "Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone ....... linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE) e di eventuali altri dispositivi salvavita nelle competizioni e negli allenamenti". E con il comma 11 bis (introdotto dall'art. 4 L.116/2021) si stabilisce: "È fatto obbligo alle società sportive di cui al comma 11, che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria "118" territorialmente competente, a cui devono essere altresì comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l'esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli orari di accessibilità al pubblico......". Il decreto del Ministero della salute del 24 aprile 2013, emesso proprio in attuazione del citato art 7, comma 11, L.158/2012 nonché delle disposizioni in tema di "tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e non" e di "determinazioni dei criteri e delle modalità di diffusione e collocazione dei defibrillatori automatici e semiautomatici esterni", stabilisce, tra l'altro, linee guida allo scopo di disciplinare i casi in cui "si rende necessario la dotazione e l'impiego da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche di defibrillatori semiautomatici esterni". Con l'allegato 'E' ("Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita") vengono così disciplinati la dotazione e l'impiego da parte di società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici esterni che, nell'ambito della c.d. catena di sopravvivenza, permettono - si legge al punto 1, quinto capoverso - "a personale non sanitario specificamente addestrato di effettuare con sicurezza le procedure di defibrillazione, esonerandolo dal compito della diagnosi che viene effettuata dall'operatore". Si prevede inoltre: - al punto 2, primo cpv., che "il DAE dev'essere integrato e coordinato con il sistema di allarme sanitario 118", proprio per consentire il rispetto della 'catena di sopravvivenza'; - al punto 4 (rubricato "Indicazioni per le Società sportive circa la dotazione e l'impiego di DEA") si prevede tra l'altro che: 1) le società che utilizzano permanentemente o temporaneamente un impianto sportivo devono assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo; 2) sia predisposto il "relativo personale addestrato all'utilizzo" dell'apparecchiatura; 3) tutti i soggetti che intendono dotarsi di DAE devono darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l'elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato; 4) la presenza di una persona formata all'utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti; 5) i DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali; 6) i DAE devono essere mantenuti in condizioni di operatività, la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento, le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza; 7) deve essere identificato un referente incaricato di verificarne regolarmente l'operatività; 8) le società sportive ... sono tenute ad informare tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono presenti negli impianti (atleti, spettatori, personale tecnico) della presenza del DAE e del loro posizionamento ....; 9) la società è responsabile della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo. Tutto ciò premesso va subito precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le prove acquisite inducono a ritenere che al momento del fatto, presso il campo dove si era accasciato il …., non fu portato alcun defibrillatore e che deve anche ragionevolmente ritenersi che lo stesso non fosse neppure in dotazione alla Priverno….E' principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, già ribadito anche da questa Corte (decisione n. 59/2023-2024), che in tema di valutazione di una pluralità di prove testimoniali destinate a ricomporre il medesimo fatto, la valenza probatoria di ciascuna dichiarazione non è compromessa dal fatto che una o più circostanze siano riferite da alcuni testimoni e non da altri, quando vi sia la prova che le fonti orali, presenti sul luogo del fatto, non abbiano avuto tutte la completa o la medesima percezione di tutti i segmenti della vicenda, per i suoi tempi e i modi di sviluppo. Ed in questo caso non è revocabile in dubbio che la situazione percettiva possa essere stata, per i presenti, differente perché influenzata dal clima di confusione e concitazione venutosi a creare al momento del malore che aveva colto il … E' sempre compito del giudice considerare, sulla base dei dati di fatto, l'incidenza, sull'accuratezza e la credibilità della testimonianza nelle sue componenti oggettiva e soggettiva, delle possibili interferenze, sulla percezione visiva dei fatti, della posizione del teste rispetto ad essi e della operata surrogazione, da parte dello stesso teste, delle lacune visive, con la sua pregressa esperienza e conoscenza del luogo, nonché della sicurezza manifestata nel riferire di quanto osservato (Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 5602 del 21/01/2021 Rv. 281647 - 05). E la credibilità soggettiva del teste, in particolare, passa attraverso il positivo vaglio sul suo disinteresse rispetto al fatto, sulla reiterazione e costanza del narrato, sulla sua specificità, non escludendosi anche la verifica logica della propalazione in relazione ai vari aspetti della vicenda in esame in cui si colloca la testimonianza stessa. Alla luce di tali considerazioni deve allora concludersi che le dichiarazioni di quanti hanno riferito della presenza di un DAE portato sul campo dove giaceva il Pietrosanti appaiono confuse, non reiterate nel tempo, tra loro contraddittorie, e provenienti da testi di certo più o meno coinvolti dall'interesse a proteggere la società per un loro legame con la stessa. Unica eccezione sotto tale profilo è rappresentata dal Perna che è dipendente della Priverno ma ciononostante (di qui la sua maggior credibilità sul punto) ha seccamente smentito chi ha dichiarato di averlo visto portare sul campo il DAE. Sicché può dunque affermarsi che tale attrezzatura non solo non fu affatto utilizzata, ma non fu neppure portata dove era svenuto il P…., prima che intervenissero i sanitari del 118. Ma residuano forti dubbi anche quanto alla effettiva presenza dell'apparecchiatura medica nei locali stessi della società, e non solo per la prova logica data dal rilievo che se un DAE fosse stato al momento reperibile tra le dotazioni della sala medica, il Consoli in primis, che tentò di rianimare il giovane, lo avrebbe saputo, così come ne sarebbero stati informati gli operanti del 118, e di certo vi sarebbe stato almeno un tentativo di utilizzarlo in quei momenti disperati. Il CGS infatti si applica alle società ed ai dirigenti ... e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale (art. 2, comma 1), nonché a ....coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale (art. 2, comma 2), sicché il presidente di società di calcio, dotato di poteri di rappresentanza della stessa con o senza vincoli di responsabilità patrimoniale, rientra 'tout court' nell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni federali. Per la sussistenza dell'illecito disciplinare di cui al citato art. 4, comma 1, CGS non è necessaria alcuna concorrente violazione di altra norma specifica perché possa dirsi violato il dovere di lealtà e correttezza. Essa è norma perfettamente autosufficiente e funge da 'chiusura' che permette l’applicazione delle sanzioni ove sia provata una condotta antisportiva che, anche senza una specifica violazione di legge, possa comunque affermarsi costituisca comportamento inaccettabile sotto il profilo della sua legittimità sportiva. Come ha precisato questa Corte "Il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva, ha assunto una dimensione più ampia, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all’attività sportiva" (CFA, SS.UU., n. 53/2021-2022). La previsione di cui all'art. 4 CGS si sostanzia pertanto in un parametro di legittimità del comportamento in concreto tenuto da ciascun associato e affiliato all’ordinamento sportivo. E non è un caso che le sanzioni per la sua violazione non siano predeterminate nel minimo e nel massimo, perché è l’elasticità stessa che caratterizza la norma primaria, la sua adattabilità alle situazioni e la sua estrema versatilità ad essere impiegata in combinato disposto con tutta l’altra serie di disposizioni vigenti, a giustificare un sistema sanzionatorio “aperto” e funzionale alle esigenze del caso, naturalmente secondo parametri motivazionali esplicitati e che si attaglino alla singola vicenda. Il ruolo della fattispecie diventa fondamentale per la soluzione del singolo caso e per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 113/2020-2021). La violazione dell'art. 4, comma 1 CGS, nel caso in esame, è del tutto pacifica, essendo sufficiente solo considerare come la Priverno - ed il suo Presidente - abbia di fatto disatteso ogni disposizione dettata in materia di prevenzione nell'ambito delle attività sportive e, in particolare, per la dotazione e l'impiego di defibrillatori semiautomatici ed automatici. Anche a volersi ritenere che si fosse dotata di un DAE, infatti, la società lo deteneva scarico - dopo averlo rilevato da un centro servizi a titolo non chiarito - in palesi condizioni di impossibilità di utilizzo, senza averne disposto alcuna registrazione presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria del 118, senza averne stabilito un'esatta e nota collocazione nei suoi locali, senza averne comunicato caratteristica, marca, modello e data di scadenza delle parti deteriorabili e senza aver predisposto persone formate per il suo utilizzo o comunque senza aver garantito che fosse presente personale a tanto idoneo durante le gare o gli allenamenti della squadra, senza averlo manutenuto periodicamente secondo le scadenze previste così da mantenere l'apparecchio stesso in condizioni di efficienza ed operatività, senza infine informare tutti i soggetti presenti nel proprio impianto della sua collocazione o posizionamento. E ciò nella completa ed ammessa ignoranza, da parte dello stesso Presidente deferito, di tutti tali doverosi adempimenti, al punto che la predetta attrezzatura medica sia risultata di fatto, non solo di per sé stessa inutilizzabile, ma anche, ai più, del tutto ignota come dotazione della società. Una condotta - quella del … - che ha assunto un elevato grado di colpa e che non può dirsi scriminata da alcuna delega formale ad altri nell'ambito della compagine societaria né dall'ignoranza delle varie disposizioni normative statali od indicazioni del CONI e della FIGC. Non è compito di questa Corte pronunciarsi sull'eventuale incidenza causale di un tale comportamento sulla morte sul campo del giovane … ma tale evento di certo delinea la gravità delle omissioni verificate e con essa della violazione da parte del Lamesi dei principi di correttezza e probità garantiti dall'art. 4, comma 1, del CGS, ove solo si consideri che il presidio indicato rientra tra quelli c.d. 'salvavita', come tale definito nelle stesse disposizioni del tutto ignorate dal deferito.

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