LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 309 del 06.03.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessio LEVEQUE/A.S.D.SAN LUCA

RICORSO DEL CALCIATORE Alessio LEVEQUE/A.S.D.SAN LUCA

Il sig. LEVEQUE Alessio, nato a Locri (RC) il 03.01.1999 (C.F. LVQLSS99A03D976AL in data 09.10.2023, per tramite del  proprio  difensore,  ha  trasmesso  a  mezzo  posta  raccomandata  a.r.  e PEC alla ASD San Luca 1961, con sede in San Luca, C.so Corrado Alvaro n. 193  (C.F. 90036730803 P. IVA 02999410802, Mat. F.I.G.C. 2508625) ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta società esponendo di essere stato tesserato con la stessa, militante nel campionato di serie D, per la stagione sportiva 2022/2023 e di aver sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con decorrenza dal 01.09.2022 al 30.06.2023 e che prevedeva  un compenso  globale annuo  lordo di euro 24.000,00.

Il calciatore lamenta che, pur avendo regolarmente e puntualmente svolto tutte le attività ed eseguite  le prestazioni cui era tenuto  in virtù del predetto accordo,   la ASD  San  Luca  1961 ha invece corrisposto la minor somma di euro 21.450,00, restando perciò debitrice nei suoi confronti del residuo importo di euro 2.550,00.

In considerazione di ciò il Sig. Leveque ha concluso chiedendo che questa Commissione Accordi Economici, voglia in via principale e nel merito condannare la A.S.D. San Luca al pagamento in suo favore della rimanente somma di euro 2.550,00, pari alla differenza tra quanto pattuito e quanto, invece, percepito, somma dovuta per l'attività sportiva svolta per la stagione 2022/2023. Con espressa richiesta di discussione del reclamo in pubblica udienza alla presenza della parte e/o del suo difensore.

Replica tempestivamente la ASD San Luca con memorie datate 20.10.2023 a firma del suo legale rappresentante,  precisando  in primo  luogo  che alla  data  della  firma  dell'accordo  ex  art. 94 ter N.O.I.F. il calciatore ha pure sottoscritto una scheda con i dati personali  7irmando e accettando il regolamento della società", scheda di cui ha prodotto copia con le memorie difensive.

La resistente rilevava ed eccepiva, inoltre, di aver inviato al Leveque in data 02.02.2023 contestazione per aver egli violato le disposizioni degli artt. 5 e 9 del Regolamento disciplinare approvato per la stagione sportiva 2022/2023, comunicandogli pure le relative sanzioni. Produceva al proposito (doc. C. di parte resistente) stampa di una comunicazione a mezzo posta elettronica del 2 febbraio 2023.

A miglior precisazione chiariva che il Leveque, come attestato dal Comunicato Ufficiale FIGC LND Dipartimento Interregionale n. 75 del 10.01.2023, è stato  squalificato  per  3  giornate  in conseguenza della condotta violenta mantenuta nei confronti di un avversario durante  l'intervallo della gara disputata 1'8 gennaio 2023. In considerazione di ciò, quindi, la società ha  ritenuto corretta l'applicazione delle sanzioni così come previste nei due articoli del regolamento sopra richiamati e più precisamente:

- quanto all'assenza ingiustificata (violazione dell'art. 5 Regolamento)  un decimo  della  mensilità pari, quindi, ad euro 240,00 (24.000,00:10:10xgg.1);

- quanto alla sospensione (violazione dell'art. 9 del Regolamento) un quinto della  mensilità  per ogni giornata di squalifica e pertanto  euro  1.440,00 (24.000,00:10:5x3).

A  parere della ASD San Luca, pertanto, tenuto conto delle  predette sanzioni,  il calciatore  per la stagione sportiva 2022/2023 avrebbe dovuto percepire complessivamente la somma di euro 22.320,00 (24.000,00 - 1.680,00), per cui, avendo il Leveque per sua stessa ammissione  ricevuto versamenti dalla società per complessivi euro 21.450,00, "la  Asd San Luca 1961 si ritiene debitrice verso il calciatore di € 870,00".

Tanto precisato la resistente ha concluso chiedendo che la Commissione Accordi Economici voglia, in accoglimento delle eccezioni sollevate, rimodulare la richiesta del calciatore.

Da ultimo il reclamante ha provveduto al tempestivo deposito di memorie di replica, eccependo

l'invalidità e comunque l'inapplicabilità del regolamento disciplinare richiamato dalla società nelle proprie difese, rilevando altresì, sempre in via di eccezione, che mai egli lo ha firmato o approvato e che la società neppure ha fornito la prova di averlo messo a sua conoscenza.

Oltre a ciò  il reclamante  denuncia  il contenuto vessatorio  del  Regolamento,   il cui testo è stato predisposto ed approvato unilateralmente dalla sola ASD San Luca, eccependo che il caso in esame ricadrebbe nella fattispecie dei contratti per adesione e richiamando ai fini della relativa disciplina gli artt. 1341  e 1342 c.c., il primo dei quali, al comma 1 c.c. prevede che le condizioni generali vincolano  colui che aderisce al contratto solo qualora  risulti che  "avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza' pena l'inefficacia nei suoi confronti. Nel caso di specie, invece, rileva la difesa del Leveque, non risulta conosciuta dal calciatore, né allegata alla scheda atleta prodotta dalla società, né vi è prova che effettivamente fosse stato affisso alla bacheca. Peraltro, eccepisce ancora  il calciatore,  non vi  è  specifica  sottoscrizione  delle  clausole  di  carattere  vessatorio contenute nel Regolamento, da intendersi, perciò, nulle e/come non apposte ed inefficaci nei suoi confronti.

Ulteriore eccezione di inefficacia e comunque inapplicabilità del Regolamento nel caso di specie risiede nel fatto che detto documento neppure risulta essere stato depositato secondo le modalità previste nei Regolamenti Federali, con la conseguenza che non potrà trovare tutela all'interno dell'Ordinamento Federale.

Ulteriori eccezioni sollevate con la memoria di replica attengono alla "mancata tempestività della contestazione e della pretesa della sanzione", nonché alla "genericità della contestazione". Infatti l'assenza di un solo giorno è stata contestata soltanto con messaggio di posta elettronica del 2 febbraio 2023 ed in riferimento ad un non meglio specificato giorno  del mese di novembre dell'anno precedente; come pure la violazione dell'art. 9 del Regolamento, segnalata sempre nella predetta data quantunque risalente all'8 gennaio 2023. Con l'aggravante che la comunicazione della  irrogazione della sanzione sarebbe avvenuta  ancor più tardivamente  e perfino dopo la conclusione della stagione sportiva di riferimento, ossia quella 2022/2023.

Infine il calciatore contesta pure la assoluta genericità delle contestazioni, giacché neppure è stato indicato quale sarebbe l'allenamento saltato senza giustificazione, limitandosi la A.S.D. San Luca ad indicare quali sarebbero state le norme violate, senza l'instaurazione di un sia pur minimo contraddittorio.

In considerazione di ciò si confermavano le richieste già formulate nell'interesse del calciatore, come pure è stato fatto alla seduta del 7 febbraio 2024, in esito alla quale il procedimento è stato tenuto a decisione.

*        **       ***     **       *

La  Commissione  Accordi   Economici  presso  la  L.N.D.,  verificati   l'adempimento  da  parte  del reclamante a tutte le prescrizioni formali disposte dal Regolamento L.N.D., nonché la tempestività del reclamo, esaminati gli atti ed i documenti ritiene lo stesso fondato.

E' accertato che le parti hanno sottoscritto  un accordo economico ex art. 94 ter delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023 con decorrenza dal 01.09.2022 al 30.06.2023, con il quale è stato concordato un compenso globale annuo lordo di euro 24.000,00. E' agli atti  la  prova documentale, costituita proprio dalla copia dell'accordo, sul quale non vi è alcuna contestazione delle  parti.

Di fatto non è neppure in dubbio il fatto che il calciatore abbia prestato integralmente la propria prestazione ed abbia adempiuto agli obblighi su di lui incombenti per l'intera durata dell'accordo: in effetti l'unica contestazione mossa dalla ASD San Luca attiene alla assenza non giustificata del Leveque ad un allenamento ed alla squalifica per tre gare inflitta al calciatore, come riportato nel Comunicato Ufficiale n. 75 del10.01.2023 prodotto in copia.

A ciò si aggiunga il fatto che tanto il reclamante, quanto la resistente ASD San Luca riconoscono che sia stato da quest'ultima corrisposto al Leveque il complessivo importo di euro 21.450,00 a fronte di quello di euro 24.000,00 dovuto in virtù dell'accordo concluso.

Invero la pretesa della ASD San Luca di  portare in compensazione l'importo di euro 1.680,00, calcolato a titolo di sanzione per la violazione degli artt. 5 e 9 del Regolamento disciplinare, si ritiene non possa trovare accoglimento ed in buona parte colgono nel  segno  le  motivazioni addotte dal reclamante   nelle repliche depositate da ultimo.

Non vi è agli atti, né la si può ricavare aliunde, la prova dell'asserita  pubblicazione e/o affissione nella non meglio precisata bacheca del Regolamento Disciplinare che si dice approvato con delibera del Direttivo del31.07.2022 e affissa il successivo 01.09.2022; né vi è prova del fatto che il Leveque ne abbia abbia avuto effettivamente conoscenza. Anche la scheda atleta, prodotta in copia dalla resistente, si limita a far menzione del regolamento pubblicato in data 01.09.2022 nella bacheca, senza che risulti, però, essere allegata copia alla stessa. Il che, ovviamente, non consente di ritenere provata, ma neppure presunta, la conoscenza dello stesso da parte del calciatore, con tutto ciò che ne consegue in termini di efficacia del regolamento, laddove pure esistente, nei suoi confronti.

Non può, inoltre, trascurarsi il fatto che- seppur in linea di principio la ASD San Luca, ritenenendo che i comportamenti contestati  al  Leveque  costituissero  inadempimento  all'accordo,  avrebbe avuto motivo, a mente del comma 10 dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. all'epoca vigente, di avanzare domanda davanti alla C.A.E. per l'accertamento delle somme dovute -  a mente dell'art. 28, c. 6, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti "I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; ....".

Ebbene, il Regolamento interno di cui la resistente intenderebbe avvalersi non pare abbia le caratteristiche testé ricordate, non potendo perciò assurgere al rango di prova la produzione di una copia, peraltro contestata dal reclamante e senza che sia neppure dedotta alcuna prova in merito alla effettiva conoscenza da parte del medesimo, come sarebbe stato onere della deducente ASD San Luca. Fondata, inoltre e comunque, la critica da parte del Leveque in merito tanto alla tardività quanto alla genericità della contestazione, che hanno impedito la costituzione di un valido contraddittorio sulle circostanze, la prima delle quali (assenza ad una seduta di allenamento) neppure correttamente collocabile nel tempo, con la conseguente grave, per non dire totale, menomazione del diritto di difesa del Leveque.

In tale stato di cose si ritiene, quindi, provata la domanda proposta dal reclamante  Alessio Leveque, mentre deve respingersi, in quanto non debitamente provata quella proposta dalla ASD San Luca, che sarà tenuta, pertanto a versare al calciatore il residuo importo di euro 2.550,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso  la  Lega  Nazionale  Dilettanti  accoglie  la  domanda formulata dal reclamante LEVEQUE Alessio, nato a Locri (Re) il  03.01.1999  (C.F. LVQLSS99A03D976A), e rigetta, invece, quella proposta dalla ASD San Luca 1961, con sede in San Luca, C.so Corrado Alvaro  n. 193   (C.F. 90036730803  P. IVA 02999410802,  Mat. F.I.G.C. 2508625),

che  conseguentemente  dichiara  tenuta  e  condanna  al  pagamento  in favore  del  reclamante

dell'importo di euro 2.550,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Dispone la restituzione al Sig. LEVEQUE Alessio  della tassa versata, subordinatamente  alla comunicazione da parte sua del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all'indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla ASD San Luca 1961, con sede in San Luca, C.so Corrado Alvaro n. 193 (C.F. 90036730803 P. IVA 02999410802, Mat. F.I.G.C. 2508625), in persona del legale rappresentante pro tempore, di comunicare al competente Dipartimento Interregionale  L.N.D.  i  termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni  dalla  data  della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma  11, delle N.O.I.F.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it