LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 309 del 06.03.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Luciano PITARRESI/U.S.RAGUSA
RICORSO DEL CALCIATORE Luciano PITARRESI/U.S.RAGUSA
Il sig. PITARRESI Luciano, nato a Palermo (PA) il 18.04.2001 (C.F. PTRLCN01D18G273J) in data 09.10.2023 ha trasmesso a mezzo PEC, per tramite del proprio difensore, alla ASD Ragusa Calcio, con sede in Ragusa, Via Mongibello n. 82 (C.F. 01307970887) Matricola n. 916056) ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, reclamo nei confronti della predetta società, debitamente corredato della ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, di copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, della procura speciale, nonché dell'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa di euro 100,00.
Il reclamante espone di aver sottoscritto con la ASD Ragusa Calcio, militante nel campionato nazionale di serie D, in forza di regolare tesseramento, un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023, a decorrere dal 09.12.2022 al 30.06.2023, con previsione di un compenso globale annuo lordo di euro 6.000,00.
Il calciatore lamenta che, quantunque avesse fatto fronte con regolarità agli impegni assunti in virtù del predetto accordo, la ASD Ragusa Calcio ha provveduto, invece, a corrispondere complessivamente solo il minore importo di euro 4.800,00, restando, perciò, egli creditore di euro 1.200,00. In considerazione di ciò il reclamante Sig. Pitarresi chiede la condanna della predetta società al pagamento del residuo importo di cui ancora è creditore, pari, come detto, ad euro 1.200,00, e che il ricorso venga discusso in pubblica udienza alla presenza sua e/o del suo procuratore di fiducia.
Non si è costituita la ASD Ragusa Calcio, né ha fatto pervenire alcun documento.
Alla seduta del 10 gennaio 2024, della cui fissazione è stata data regolare comunicazione alle parti, svolta la relazione dal commissario all'uopo incaricato, il procedimento è stato trattenuto a decisione sulle conclusioni così come precisate nel reclamo ed ancora confermate dal difensore del Pitarresi, nell'occasione sostituito da altro collega, giusta delega agli atti.
Nelle more della decisione il difensore del reclamante ha comunicato, a mezzo PEC in data 20.01.2024, di aver appreso dal suo assistito che la ASD Ragusa Calcio aveva già provveduto al versamento di quanto dovuto, ma di non averlo potuto comunicare prima dell'udienza, in attesa di verificare il buon esito dell'operazione.
In considerazione di quanto sopra la Commissione, con provvedimento ritualmente comunicato alle parti, ha rimesso il procedimento davanti a sé per la seduta del 7 febbraio 2024, in occasione della quale, preso atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ha tenuto il procedimento a decisione.
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La Commissione Accordi Economici presso la LND, considerato il contenuto della dichiarazione resa dalla parte reclamante a mezzo PEC del 20 gennaio 2024, agli atti, con la quale è stato dato atto dell'avvenuto versamento da parte della ASD Ragusa Calcio dell'intero importo richiesto dal reclamante, stante l'intervenuta e manifestata carenza di interesse alla prosecuzione del procedimento, avendo le parti definito la posizione, ritiene doversi estinguere lo stesso per intervenuta cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, accertata la cessazione della materia del contendere, dichiara il procedimento estinto e dispone l'incameramento della tassa reclamo versata dal Signor Luciano Pitarresi.