LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 309 del 06.03.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Mario QUINTO/A.S.D.ROMA CALCIO A/5
RICORSO DEL CALCIATORE Mario QUINTO/A.S.D.ROMA CALCIO A/5
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 7.02.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del Calciatore QUINTO Mario ricevuto a mezzo pec il 25.11.2023, regolarmente notificato alla A.S.D. ROMA CALCIO AS
RILEVATA
l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);
PRESO ATTO
della mancata costituzione da parte della A.S.D. ROMA CALCIO AS
VALUTATI
Tutti i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione
OSSERVA
Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.l.F. sottoscritto con la A.S.D. ROMA CALCIO AS, per la stagione sportiva 2022/2023, a fronte di un compenso globale lordo di Euro 7.200,00.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall'Associazione sportiva dilettantistica la minor somma di euro 5.100,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell'A.S.D. ROMA CALCIO AS al "pagamento della somma di Euro 2.100,00".
La commissione preso atto che la richiesta ed accertata, la fondatezza del ricorso ritiene che la A.S.D. ROMA CALCIO AS debba essere condannata al pagamento dell'importo precisato in udienza.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per effetto condanna l ‘’A.S.D. ROMA CALCIO A 5 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. QUINTO Mario dell’importo di Euro 2.100,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’ indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla A.S.D. ROMA CALCIO AS di comunicare alla Divisione Calcio A 5 i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d1identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’ art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.