LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 309 del 06.03.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Mattia ALTOBELLI/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

RICORSO DEL CALCIATORE Mattia ALTOBELLI/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND  (di seguito  per  brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 18 dicembre 2023, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Mattia ALTOBELLI (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Termoli (Prov. CB) il 14 gennaio 1995, ha esposto quanto segue:

a. nella stagione sportiva 2022/2023 è stato tesserato- dall'8 agosto 2022 al 30 giugno 2023 - con la ASD Vastese Calcio 1902 (nel seguito, anche, la società) con un contratto che prevedeva un compenso lordo annuo pari a euro 22.000,00 (ventiduemila/00) ed un'indennità pari a euro 8.000 (ottomila/00)  quale  rimborso forfettario  per vitto  e alloggio;

b. il calciatore ha ricevuto euro 23.549,60 (ventitremilacinquecentoquarantanove/60), rimanendo, quindi, creditore nei confronti della Società di euro 6.450,40 (seimilaquattorcentocinquanta/40);

c. la Società ha comunicato la prosecuzione degli allenamenti al termine della stagione sportiva per i giorni 17 e 18 maggio 2023, allorquando i calciatori, fra i quali l'odierno ricorrente, si sono recati presso la struttura per svolgere l'attività sportiva  per la quale erano stati convocati;

d. in quella sede, i calciatori hanno riscontrato sia l'assenza dello staff tecnico e medico e sia la mancanza del materiale necessario per svolgere l'attività sportiva, senza che nessuna giustificazione fosse fornita al riguardo dalla società;

e. il 19 maggio seguente i tesserati prendevano atto della presenza - presso l'impianto sportivo dove, tuttavia, continuava a non essere disponibile il materiale sportivo - del Signor Ascatigno, qualificatosi quale nuovo allenatore incaricato dalla società;

f. emerso che il sig. Ascatigno non ricopriva il ruolo di allenatore della società, il calciatore ha comunicato a quest'ultima che, dietro suggerimento dello staff tecnico della società, avrebbe proseguito gli allenamenti presso la propria residenza;

g. in merito ad una richiesta di rimborso avanzata della società per un presunto vitto anticipato dalla stessa, il Legale del calciatore ha risposto che quest'ultimo ha usufruito dei soli pasti offerti dalla società (peraltro giova ricordare fin da adesso che nel contratto è previsto che la società riconosca al calciatore una somma forfettaria per le spese di vitto e alloggio).

Per i suddetti motivi il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento della somma di euro 6.450,40 (seimilaquattrocentocinquanta/40) o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Ha altresì chiesto la discussione del ricorso in pubblica udienza.

La società si è costituita, con PEC inviata al Legale del Calciatore e alla CAE, il 29 dicembre 2023, nei termini previsti dall'articolo 28 comma 5 del Regolamento della LND.

In buona sostanza, la società con la memoria in questione solleva due questioni. La prima, che il calciatore per sua stessa ammissione è tornato alla propria abitazione dal13 giugno e dunque non era dovuta la somma per il vitto e l'alloggio pari a euro  412,12  (quattrocentododici/12).  La seconda questione che la società offre nella memoria è che, di conseguenza, quest'ultima deve essere condannata a pagare al calciatore euro 6.038,28 (importo dato  dalla  sottrazione  della somma richiesta, pari a 6450,40, della somma di euro 412,12).

Il 26 gennaio 2024, nei termini previsti dall'articolo 28 comma 5 del Regolamento della LND, con memoria integrativa trasmessa al Legale della società ed alla CAE il calciatore precisa, in merito alla memoria della società, che quest'ultima  non nega:

1. di aver affidato le mansioni di allenatore ad un soggetto non abilitato e non tesserato;

2. di aver dapprima invitato i calciatori a proseguire gli allenamenti, per poi non consentire agli stessi di svolgere le attività;

3. di aver chiesto rimborsi a titolo di vitto per pasti mai usufruiti;

e nonostante questo cerca comunque un beneficio economico.

Il calciatore aggiunge che il diritto al vitto e alloggio non è venuto meno con il fatto di aver fatto ritorno alla sua residenza, essendo quest'ultimo rimasto a disposizione e comunque svolgendo allenamenti individuali. Peraltro è da considerare, prosegue la memoria de qua, che l'articolo 4 del contratto fra la società ed il calciatore prevede una pattuizione in via forfettaria, intendendosi convenuto che l'importo resta scevro da valutazioni e giustificazioni "sul quando" e "sul come" il calciatore decida di disporne.

Quindi il calciatore, dolendosi del comportamento della società, ha reiterato la domanda di cui al ricorso e ha chiesto di essere ascoltato in udienza.

All'udienza  del 7 febbraio 2024, presente il Legale del calciatore, mentre il Legale della società ha comunicato alla CAE di rimettersi alle note difensive, quest'ultimo ha precisato che il calciatore non chiede altro che la soddisfazione economica derivante dal contratto sottoscritto e non soddisfatto integralmente.

La  CAE,  in  linea  con  i suoi  ultimi precedenti  sul  tema,  non  ritiene  che  sia  ammissibile,  come richiesto dalla società, procedere ad una riduzione del compenso per il solo fatto che il calciatore sia tornato alla propria residenza. E questo anche perché non risulta controverso che il calciatore non sia stato  messo nelle condizioni di svolgere l'attività sportiva, per i motivi analizzati  nel dettaglio sopra, ma anche perché il calciatore, nell'allontanarsi e tornare alla propria residenza, ha comunicato alla società che sarebbe rimasto a disposizione (pagina 3 del ricorso introduttivo).

Va rilevato, infine, che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie  il ricorso  e, per  l'effetto, condanna  la  ASD  Vastese  Calcio  1902  a  riconoscere  al  Sig. Altobelli, come in epigrafe individuato, la somma di       euro 6.450,40 (seimilaquattrocentocinquanta/40) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;

- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

- ordina alla ASD Vastese Calcio 1902 di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta)  della  data  della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma  11delle  N.O.I.F.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it