LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 309 del 06.03.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Vittorio ANTONINO/A.S.D.SAN LUCA

 

RICORSO DEL CALCIATORE Vittorio ANTONINO/A.S.D.SAN LUCA

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 7.02.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9,   letto   il   ricorso   del  Calciatore   ANTONINO   Vittorio   ricevuto   a   mezzo   pec   il  9.10.2023, regolarmente notificato alla A.S.D. SAN LUCA

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della A.S.D. SAN LUCA

VALUTATI

Tutti i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

Il ricorrente  calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la A.S.D. SAN LUCA, per la stagione sportiva 2022/2023, a fronte di un compenso globale lordo di Euro 16.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall'Associazione sportiva dilettantistica la minor somma di Euro 14.400,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell’ A.S.D. SAN LUCA al "pagamento della somma di Euro 1.600,00".

La commissione  preso atto che la richiesta ed accertata,  la fondatezza  del ricorso ritiene che la A.S.D. SAN LUCA debba essere condannata al pagamento dell'importo precisato in udienza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la A.S.D. SAN LUCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. ANTONINO Vittorio dell'importo di Euro 1.600,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone  la  restituzione  della  tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla  comunicazione   dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo:

lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla A.S.D. SAN LUCA di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati  e  firmati  dallo  stesso  entro  e  non  oltre  30  giorni  (trenta)  della  data  della  presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F

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