LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 309 del 06.03.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Vittorio ANTONINO/A.S.D.SAN LUCA
RICORSO DEL CALCIATORE Vittorio ANTONINO/A.S.D.SAN LUCA
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 7.02.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del Calciatore ANTONINO Vittorio ricevuto a mezzo pec il 9.10.2023, regolarmente notificato alla A.S.D. SAN LUCA
RILEVATA
l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);
PRESO ATTO
della mancata costituzione da parte della A.S.D. SAN LUCA
VALUTATI
Tutti i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione
OSSERVA
Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la A.S.D. SAN LUCA, per la stagione sportiva 2022/2023, a fronte di un compenso globale lordo di Euro 16.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall'Associazione sportiva dilettantistica la minor somma di Euro 14.400,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell’ A.S.D. SAN LUCA al "pagamento della somma di Euro 1.600,00".
La commissione preso atto che la richiesta ed accertata, la fondatezza del ricorso ritiene che la A.S.D. SAN LUCA debba essere condannata al pagamento dell'importo precisato in udienza.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la A.S.D. SAN LUCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. ANTONINO Vittorio dell'importo di Euro 1.600,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo:
Ordina alla A.S.D. SAN LUCA di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F