F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0214/CSA pubblicata del 2 Maggio 2024 – U.S. Avellino 1912 S.r.l.
Decisione/0214/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0296/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Maurizio Borgo - Vice Presidente
Carlo Buonauro - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0296/CSA/2023-2024, proposto dalla società U.S. Avellino 1912 S.r.l. in data 15.04.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 203/Div del 09.04.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza del 17 aprile 2024, tenutasi in videoconferenza, il Dott. Carlo Buonauro e udito l’Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La società AU.S. AVELLINO 1912 S.R.L. ha impugnato la decisione (ex C.U. n. 203/DIV del giorno 9 aprile 2024) sopra citata con la quale - in riferimento alla gara ‘TURRIS - AVELLINO’ del giorno 07 aprile 2024, valevole per la 16^ Giornata di Ritorno del Campionato di Serie C Now, Girone C, Stagione Sportiva 2023-2024 - è stata inflitta al calciatore sig. Tommaso ALOISI la sanzione dell’inibizione a tutto il 29 aprile 2024 ed €500,00 di ammenda, "per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti dei tesserati avversari in quanto durante un assembramento fra calciatori e tesserati di entrambe le squadre che stava degenerando in rissa, spintonava alcuni avversari pronunciando nei loro confronti frasi irriguardose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale)."
A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere la rimozione della sanzione comminata o la sua riduzione, la reclamante ha svolto alcune considerazioni.
In particolare, ha sostenuto, con riferimento alla contestata condotta, che la stessa andrebbe valutata alla luce della assoluta tenuità dei fatti e delle condizioni economiche del sanzionato.
Questa Corte ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.
La principale argomentazione difensiva si basa sulla circostanza che l’asserita condotta, per un verso, non presenti contenuti oggettivamente scorretti in ragione del tenore delle espressioni profferite; e, per altro verso non denoti teleologicamente alcun elemento di violenza in quanto orientata a rasserenare l’ambiente su entrambi i fronti.
Tale asserita dinamica dei fatti (in disparte la genericità della deduzione, non suffragata da elementi tali da superare gli atti dotati di fede accertativa privilegiata: ivi emerge che trattasi parole al contempo di turpiloquio e minaccia, pronunciate in una azione di spinta nei confronti dei soli avversari, atteso che si legge che “al termine del primo tempo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, si è creata una zuffa tra calciatori, dirigenti e staff delle due compagini) risulta smentita dal referto e, dunque, non appare idonea a superare né la contestata qualificazione, né la conseguente quantificazione della sanzione.
Quanto al primo aspetto, anche alla luce della univoca descrizione del gesto in contestazione, emerge sia l’intrinseca portata offensivo-irriguardosa della terminologia utilizzata nonchè l'indole violenta dello stesso, sia l’intenzione opposta di fomentare gli animi in un momento in cui all’opposto la situazione stava normalizzandosi.
In questo senso, dunque, anche quanto all’aspetto dosimetrico della sanzione, apparendo la stessa ben calibrata, ed addirittura con tratti di favor, non possono essere accolte le osservazioni del reclamante.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Buonauro Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce