F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0215/CSA pubblicata del 2 Maggio 2024 – Real Calepina F.C. S.S.D. a.R.L.

Decisione/0215/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0283/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)

Stefano Agamennone - Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0283/CSA/2023-2024, proposto dalla società Real Calepina F.C. S.S.D. a.R.L. in data 02.04.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 74 del 26.03.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 17 aprile 2024, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno e udito l’Avv. Andrea Scalco per la reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 2.4.2024, preceduto da regolare preannuncio, la società Real Calepina F.C. S.S.D. a r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 74 del 26.3.2024, con la quale le è stata comminata la sanzione dell’ammenda di 2.000,00 e diffida perché “al termine della gara alcuni sostenitori nel tentativo di strappare uno striscione posizionato nella tribuna occupata dai sostenitori avversari, causavano degli scontri con spinte e insulti con i sostenitori avversari durati circa 8 minuti a cui prendevano parte anche alcuni dirigenti e calciatori della società”.

Il tutto occorso in occasione dell’incontro Tritium Calcio – Real Calepina, disputatosi in Brembate (BG) il 23.3.2024 e valevole per il Campionato Nazionale Juniores Under 19 – Girone C.

La reclamante, preliminarmente, sostiene l’inidoneità del referto arbitrale a costituire piena prova, ex art. 61, comma, 1, C.G.S. (riferibile solo ai tesserati), circa le condotte contestate ai sostenitori della Real Calepina, in quanto esso, nel caso di specie, rappresenterebbe un mero “documento probatorio” (ex art. 62 C.G.S.) da valutare liberamente alla stregua di tutte le circostanze del caso.

Nel merito, la reclamante lamenta la genericità del referto, in quanto non descriverebbe in modo adeguato né i presunti tafferugli, né le offese che sarebbero state profferite.

Lamenta inoltre che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto della grave provocazione che i sostenitori della Real Calepina avrebbero subito, consistente nell’esposizione di uno striscione, ad opera dei sostenitori avversari ed in violazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S., recante la scritta “Benvenuta Real Ricorsina”, con evidente riferimento alla gara di andata che la Real Calepina aveva perso a tavolino, su ricorso della Tritium Calcio, per avere schierato un calciatore in posizione irregolare.

Inoltre, la reclamante lamenta l’eccessiva gravosità della sanzione, a fronte: dell’assenza di alcun episodio di effettiva violenza; della partecipazione al tafferuglio anche di tifosi della compagine avversaria; dell’intervento di un dirigente della società volto a far cessare il tafferuglio; dell’assenza di precedenti specifici in capo ad essa reclamante.

Conclude pertanto per l’annullamento della decisione impugnata e, in subordine, per la rideterminazione della sanzione nella sola ammenda, in applicazione delle circostanze attenuanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Al di là di una piuttosto oscura distinzione tra “prova” e “documento probatorio”, è incontestabile che l’art. 61, comma 1, C.G.S., attribuisce “piena prova” al rapporto dell’arbitro “circa i fatti accaduti”, non solo quindi per il comportamento dei tesserati: in linea, peraltro, con il successivo art. 62 che conferma come tale rapporto costituisca fonte di prova anche con specifico riferimento al comportamento dei sostenitori delle squadre.

Ciò premesso, riferisce l’Arbitro che “al termine della gara, alcuni tifosi della Real Calepina cercavano di strappare con forza lo striscione dei tifosi avversari. Quindi si creava un tafferuglio con i tifosi avversari di circa una ventina di persone durato circa 8 minuti. In questo tafferuglio hanno preso parte anche alcuni calciatori e dirigenti”. Il referto risulta confermato dal successivo supplemento, ove si legge che “questo tafferuglio prevedeva spinte e offese tra i tifosi e i calciatori e i dirigenti che hanno preso

parte sono quelli scritti in distinta e di cui ho assunto provvedimenti”. Il riferimento è al dirigente della Real Calepina sig. Cuce Antonino ed al calciatore della medesima compagine sig. Sahih Badr, entrambi saliti in tribuna per partecipare al tafferuglio e distintisi per l’aggressività del loro comportamento.

Ciò premesso, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare congrua, laddove si consideri il provocatorio comportamento dei tifosi ospiti, passati deliberatamente alle vie di fatto (con l’attiva partecipazione di dirigenti e calciatori) nel tentativo di strappare  uno striscione (per vero dal contenuto garbatamente ironico) esposto dai tifosi di casa, così ponendo le condizioni per il verificarsi di ben più gravi incidenti in pregiudizio della pubblica incolumità.

Né alcuno dei motivi posti a base del reclamo può essere condiviso, posto che: se è vero che non risulta commesso alcun atto di aperta violenza, è anche vero che ciò non è accaduto per mera fortuna, avendo i tifosi della Real Calepina cercato il contatto fisico con i tifosi avversari, i quali ultimi si sono sostanzialmente limitati a reagire all’aggressione subìta; che l’intervento del dirigente della società non può certo configurarsi come volto a far cessare il tafferuglio, in quanto costui “saliva in tribuna e invece di placare la situazione, inveiva contro i tifosi avversari insulti e minacce” (cfr. referto arbitrale); che l’assenza di precedenti specifici, di per sé considerata, non configura alcuna attenuante specifica suscettibile di comportare una riduzione della sanzione.  

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                      Patrizio Leozappa

 

Depositato

 IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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