F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0216/CSA pubblicata del 2 Maggio 2024 – A.C. Locri 1909
Decisione/0216/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0285/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Stefano Agamennone - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0285/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.C. Locri 1909 in data 05.04.2024;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n111 del 26.03.2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.04. 2024, l’Avv. Stefano Agamennone.
Ritenuto in fatto ed considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.C. Locri 1909 in data 07.02.2024 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per quattro gare effettive inflitta al calciatore Majchol Pappalardo, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in relazione alla gara del campionato di serie D girone I Canicattì / Locri 1909 del 24/03/2024
Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere rivolto all'Arbitro espressione gravemente irriguardosa”.
La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto una congrua riduzione della sanzione.
La soc Locri 1909, pur riconoscendo che il comportamento del calciatore non sia meritevole di giustificazione, ha chiesto la riduzione della sanzione perché il calciatore avrebbe “ammesso di avere sbagliato già negli spogliatoi, subito dopo quanto accaduto” ed avrebbe “anche inoltrato formali scuse all’assistente, per il tramite della sezione AIA di appartenenza”
In considerazione di ciò, secondo la reclamante, il calciatore dovrebbe beneficiare della circostanza attenuante di cui alla lett e) dell’art 13 CGS, che prevede l’ammissione di responsabilità quale concausa dell’eventuale attenuante della sanzione.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 17 aprile 2024, il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Nel referto arbitrale non c’è alcuna evidenza del fatto che il calciatore “già negli spogliatoi” avrebbe ammesso di aver sbagliato. La soc Locri 1909 a distanza di 11 giorni dalla gara ed il giorno antecedente la proposizione del reclamo ha inviato, tramite posta elettronica, alla sezione di appartenenza dell’ufficiale di gara oggetto delle frasi irriguardose una lettera di scuse firmata dal calciatore Pappalardo.
E’ evidente che trattasi di scuse intempestive che, per come sono state espresse, non possono configurare alcuna circostanza attenuante.
Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e dev’essere confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Agamennone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce