F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0217/CSA pubblicata del 3 Maggio 2024 – Football Club Forlì S.r.l./A.C. Carpi S.S.D. a R.L.

Decisione/0217/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0306/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Alberto Urso - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 306/CSA/2023-2024, proposto con procedimento d’urgenza dalla società Football Club Forlì S.r.l.

contro

la A.C. Carpi S.S.D. a R.L.

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - LND Serie D, di cui al Com. Uff. n. 124 del 23.04.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 29.04.2024, il Dott. Alberto Urso, uditi l’Avv. Mattia Cornazzani per la reclamante, presente altresì il direttore generale Sig. Matteo Mariani, e l’Avv. Matteo Sperduti per la società A.C. Carpi S.S.D. a R.L., presente altresì il direttore generale Enrico Bonzanini;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Football Club Forlì S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - LND Serie D (Com. Uff. n. 124 del 23.04.2024) con cui è stato respinto il ricorso dalla stessa presentato in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone D, A.C. Carpi/Forlì del 21 aprile 2024 volto alla inflizione della sanzione della perdita della gara a carico della A.C. Carpi per avervi fatto irregolarmente partecipare il calciatore Cecotti Tommaso (entrato in campo al 16’ del secondo tempo), il quale non avrebbe correttamente scontato la squalifica inflittagli a seguito della terza giornata di campionato; al riguardo, il Cecotti si era sì astenuto dal partecipare alla gara del 28 gennaio 2024, successiva a quella in cui era maturata la squalifica, ma tale partita era stata però disputata con la U.S. Pistoiese, società successivamente esclusa dal campionato, con conseguente irrilevanza ad ogni effetto delle gare disputate  con la medesima. Nel respingere il ricorso, il Giudice Sportivo convalidava il risultato di gara, pari a 2 a 1.

La reclamante censura tale decisione lamentandosi della inadeguata individuazione del thema decidendum, con correlata omessa pronuncia da parte del Giudice Sportivo, considerato che - nel merito - il Com. Uff. Dip. Interr. LND n. 121 del 16 aprile 2024 aveva sancito l’esclusione della U.S. Pistoiese 1921 dal Campionato, con conseguente irrilevanza per la classifica delle gare disputate con la stessa, ai sensi dell’art. 53, comma 3, NOIF, e dunque anche ai fini dell’esecuzione delle sanzioni di squalifica, a norma dell’art. 21, comma 4, C.G.S.

Nella specie, essendo intervenuto l’annullamento, con effetto retroattivo, dei risultati delle gare disputate con la Pistoiese (per un vizio di legittimità originario delle stesse), queste risultavano prive di ogni effetto, non potendo dunque valere neppure a fini di esecuzione della sanzione della squalifica; in tale prospettiva, ad avviso della reclamante, l’annullamento del risultato ha portata diversa e ben più ampia di quella della revoca dell’omologazione, afferente al solo risultato di gara.

Concludendo in conformità, la reclamante ha chiesto la riforma della decisione impugnata, con conseguente accertamento della violazione dell’art. 21, comma 4, C.G.S. e inflizione a carico della società A.C. Carpi della sanzione ex art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S. in relazione alla gara controversa.

S’è costituita in resistenza la A.C. Carpi chiedendo il rigetto del reclamo.

Alla riunione del 29 aprile 2024 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto per le ragioni di seguito esposte.

Occorre premettere in fatto che, giusta Com. Uff. Dip. Interr. LND n. 121 del 16 aprile 2024, è stata disposta l’esclusione dal campionato di serie D della società SSDARL U.S. Pistoiese 1921; conseguentemente a tale esclusione il citato Com. Uff. ha disposto che “in applicazione dell’art.53 comma 3 delle NOIF, la classifica del girone di competenza venga riscritta e pubblicata con l’annullamento dei risultati di tutte le gare in precedenza disputate dalla società rinunciataria e la pubblicazione del calendario a partire dalla 15° giornata di ritorno, prevedendo il turno di riposo alla società che avrebbe dovuto incontrare quella esclusa”.

Tanto premesso, può procedersi con il diretto esame delle doglianze sollevate dalla reclamante in relazione al c.d. “merito gara” (e, in specie, della richiesta dell’applicazione della sanzione ex art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S. a carico della A.C. Carpi), non condivisibili per le ragioni che seguono.

L’art. 21, comma 4, C.G.S. prevede che “Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo. […]”.

A tenore della disposizione, perché la gara possa essere utile all’esecuzione della sanzione per il calciatore che non vi abbia preso parte occorre che la stessa “si s[ia] conclus[a] con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali” e non sia stata “successivamente annullat[a] con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva”.

Emerge chiaramente come il regime dell’efficacia - ai fini dell’esecuzione delle sanzioni - dell’astensione dalle gare sia legato alle vicende proprie della singola gara, e in specie alla sua attitudine a incidere sull’andamento della competizione esponendo le squadre che vi partecipino a un c.d. “rischio sportivo” (cfr. Alta Corte Giustizia Sportiva, 26 febbraio 2013 n. 78, che richiama il proprio procedente Id., 4 luglio 2011, n. 12; in generale, sull'applicazione del regime per la valida esecuzione delle squalifiche, cfr. anche CGF, III, in Com. Uff. n. 244/CGF, 11 aprile 2011).

I suddetti presupposti di cui all’art. 21, comma 4, C.G.S. (sostanzialmente sovrapponibile, in parte qua, all’art. 22, comma 4 del previgente C.G.S.), espressivi del richiamato “rischio sportivo”, possono ben dirsi integrati, nella specie, per la gara disputata fra il Carpi e la Pistoiese, alla quale il Cecotti non prese parte per scontare la squalifica già irrogatagli: la detta gara si era infatti conclusa “con un risultato valido agli effetti della classifica” e non è stata “successivamente annullat[a] con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva”; di qui la sua idoneità a consentire di scontare le sanzioni inflitte ai calciatori che non vi avessero preso parte.

In tale contesto, su tutt’altro piano si colloca il provvedimento di esclusione di una società (in specie, la Pistoiese) dal campionato, che - quanto all’incidenza sulle gare già disputate con la squadra esclusa - ha il solo effetto di sterilizzarne i risultati ai fini della classifica, a norma dell’art. 53, comma 3, NOIF (“Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa”; in tal senso si dispone nel citato Com. Uff. n. 121 del 2024 “l’annullamento dei risultati di tutte le gare in precedenza disputate dalla società rinunciataria”).

In tal caso, s’è in presenza di un provvedimento, di natura amministrativa, che, a fronte dell’esclusione della società dalla competizione, si fa carico della (distinta) questione inerente alle sorti delle gare già disputate dalla società esclusa, risolvendola attraverso una generalizzata sterilizzazione postuma dei risultati (dei quali non si deve “tenere conto”) in via consequenziale all’esclusione e con effetto circoscritto alla classifica (“non hanno valore per la classifica”).

Alla luce di ciò, in presenza di gare in cui, “ Quando […] disputate […], le squadre partecipanti [avevano] assunto proprio quel ‘rischio sportivo’” sopra richiamato, “Le vicende che [abbiano] interessato solo a posteriori quelle gare a seguito dell’esclusione della [società avversaria] dal campionato restano […] del tutto irrilevanti, anche perché esse si sono determinate de iure e non a seguito di una specifica pronuncia di annullamento da parte degli Organi della giustizia sportiva. Sarebbe contrario ai più elementari princìpi dell’ordinamento (sia generale che sportivo) sanzionare a posteriori una scelta societaria (quella di non far giocare un giocatore squalificato nella prima gara utile) che a priori, al momento in cui è stata assunta, era non solo legittima, ma (ai sensi dell’art. 22, comma 2, [del previgente C.G.S., omologo dell'art. 21, comma 1, del vigente], a tenor del quale ‘le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall’art. 45, comma 2, del presente Codice’) doverosa”. Del resto “le due valutazioni (quella della idoneità della partita ai fini della squalifica e quella relativa agli effetti da attribuire alle partite disputate da squadra poi esclusa) si muovono su piani del tutto diversi” (Alta Corte Giustizia Sportiva, n. 78 del 2013, cit.).

Sotto altro profilo, “La natura personalistica della sanzione disposta a carico del tesserato implica, oltre tutto, che l’aver quegli scontato la penalizzazione con riguardo a una partita regolarmente omologata (con, mettiamo, un pregiudizio economico per chi, com’è possibile, venga retribuito sulla base della partecipazione alle gare) non possa esser messo nel nulla da una determinazione, di natura totalmente diversa, in ordine alla riorganizzazione del campionato a seguito di ritiro di una squadra: con l’inopinata conseguenza di chiamare l’atleta, che ha già scontato la sanzione e subito una perdita economica, a scontare altra giornata di squalifica per la condotta già punita ed eventualmente a subire un nuovo pregiudizio economico. La sanzione subita e scontata, nel rispetto dell’art. 22, può così dirsi ‘consumata’, senza che la si possa riproporre in ragione di scelte che nulla hanno a che vedere col profilo disciplinare e con la regolarità delle gare effettuate” (Alta Corte Giustizia Sportiva, n. 78 del 2013, cit.).

In tale prospettiva, i principi di certezza e stabilità nell’esecuzione delle sanzioni non possono consentire modifiche postume dell’effetto della mancata partecipazione del calciatore a una gara a fronte di successivi provvedimenti (non già giudiziali di annullamento della singola gara, bensì amministrativi) d’esclusione della società avversaria dal campionato e connessa regolazione “virtuale” delle conseguenze sulla classifica.

Di qui l’infondatezza delle ragioni di doglianza sollevate dal Forlì.

In conclusione, per le suesposte ragioni il reclamo va respinto, con conferma della decisione impugnata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                          Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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