F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0218/CSA pubblicata del 3 Maggio 2024 – F.C. Matera S.S.D. a R.L.

Decisione/0218/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0291/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (Relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo reclamo n. 0291/CSA/2023-2024, proposto dalla società F.C. Matera S.S.D. a R.L. in data 10.04.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 113 del 02.04.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19.04.2024, il dott.  Agostino Chiappiniello e udito l'Avv. Andrea

Scalco per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società F.C. Matera S.S.D. a R.L., ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore, Delvino Fabio Fernando dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 113 del 2 aprile 2024, in relazione alla gara Materia/Rotonda Calcio del 28 marzo 2024, valevole per il campionato di Serie D, Girone H.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo di un A.A”.

La società reclamante non contesta il fatto ma ritiene che il calciatore, sig. Delvino Fabio Fernando, abbia posto in essere una condotta non volontaria e offensiva, ma rientrante nell’esercizio del diritto di critica.

Conclusivamente viene chiesto l’annullamento della sanzione o, in subordine, la riduzione della stessa al periodo presofferto.

Nel corso dell’udienza è stato udito l’avv. Andrea Scalco per la società reclamante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.

Nel merito, il Collegio rileva che il referto dell’assistente dell’arbitro n. 1, sig. Savino Sciotti arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: “Al 48 del secondo tempo richiamavo l’attenzione dell’arbitro per far espellere il n. 98 del Matera Grumentum Delvino Fabio Fernando in quanto mi proferiva le seguenti parole: Ma che cazzo state combinando, siete una terna di coglioni!”.

Alla luce di quanto precede, il diritto di critica che, a giudizio della Società reclamante, legittimerebbe la condotta posta in essere dal calciatore non appare invocabile, essendo la frase sanzionata certamente offensiva e, quanto meno, irriguardosa. Il che integra la fattispecie prevista dall’art. 36, comma 1, lett. a), del C.G.S., per la quale la sanzione comminata è pari nel minimo edittale a quattro giornate.

Non si ravvisano infine i presupposti per l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13 del C.G.S., invocata dalla reclamante.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                      Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it