F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0219/CSA pubblicata del 3 Maggio 2024 – U.C. Montecchio Maggiore S.r.l.
Decisione/0219/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0292/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Antonino Tumbiolo - Componente (Relatore)
Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0292/CSA/2023-2024, proposto della società U.C. Montecchio Maggiore S.r.l in data 05.04.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 113 del 02.04.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19.04.2024, il dr. Antonino Tumbiolo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società U.C. Montecchio Maggiore S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore Pegoraro Tommaso in relazione alla gara di Campionato di Serie D Girone C, Bassano Virtus ssd a rl - Montecchio Maggiore srl del 28.03.2024 (cfr. Com. Uff. n. 113 del 02.04.2024).
Il Giudice Sportivo ha inflitto al signor Pegoraro Tommaso la suddetta sanzione, motivando così il provvedimento: “Per avere provocato e rivolto espressione offensiva ad un tesserato della panchina avversaria creando un momento di tensione tra le due società."
La società reclamante, propone una ricostruzione dei fatti diversa da quella riportata negli atti ufficiali, sostenendo che il calciatore, in occasione della segnatura del 5° gol del Montecchio Maggiore, transitava davanti alla panchina della squadra avversaria, generando, inconsapevolmente, una reazione di un calciatore di quest'ultima con successiva mass confrontation.
La società reclamante concludeva con la richiesta di rideterminare la sanzione, in considerazione del fatto che il calciatore non avrebbe rivolto né pronunciato frasi offensive ai giocatori avversari.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il 19 aprile 2024, il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.
La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del referto arbitrale, nel quale la condotta del calciatore veniva così descritta: "In occasione della segnatura di una rete da parte della sua squadra provocava e offendeva a parole i calciatori e i dirigenti avversari occupanti la panchina, scatenando un parapiglia generale che coinvolgeva sia i calciatori titolari che di riserva. Veniva separato grazie al pronto intervento da parte dei compagni e dei dirigenti della sua squadra.
La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ai fini della decisione della presente controversia, non può che muovere da quanto disposto dall’art. 39 comma 1 C.G.S., che prende in considerazione la condotta gravemente antisportiva, la cui sanzione minima edittale di due giornate va, nel caso di specie, aggravata, in considerazione del fatto che la provocazione verbale del calciatore è stata rivolta sia ai calciatori che ai dirigenti avversari ed ha innescato un parapiglia generale.
Alla luce di quanto precede, appare congrua una squalifica a tre giornate effettive di gara.
P.Q.M
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Tumbiolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce