F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0215/TFN – SD del 2 Maggio 2024 (motivazioni) – Simoni Umberto e Fermana Football Club Srl – Reg. Prot. 202/TFN-SD

Decisione/0215/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0202/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Roberto Pellegrini – Componente (Relatore)

Carlo Purificato – Componente aggiunto (Relatore)

Luca Voglino – Componente aggiunto

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell’udienza fissata il 23 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 25024/837pf23-24/GC/gb del 4 aprile 2024 nei confronti del sig. Simoni Umberto e della società Fermana Football Club Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 4 aprile 2024, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Simoni Umberto, Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore della società Fermana FC Srl, al 16 febbraio 2024, ed attualmente Amministratore Unico per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per il mancato versamento, entro il termine del 16 febbraio 2024, dell’ammontare complessivo di Euro 9.474, riferito alle rate in scadenza nel periodo novembre-dicembre 2023 riguardanti una rateazione dei contributi INPS in essere con Agenzia delle Entrate – Riscossione; nello specifico si segnalava che la società effettuava il versamento delle rate in scadenza nel periodo novembre – dicembre 2023 riguardanti una rateazione dei contributi Inps in essere con Agenzia delle Entrate – Riscossione per un importo pari a 9.474,00 euro solo in data 15 marzo 2024, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale (id est 16 febbraio 2024).

- La società Fermana Football Club Srl per rispondere:

a) a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Simoni Umberto, Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore della Società Fermana FC Srl, al 16 febbraio 2024, ed attualmente Amministratore Unico;

b) a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS in relazione all’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF.

La fase istruttoria

Nel corso dell’attività istruttoria, veniva sostanzialmente acquisita la segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato versamento da parte della Fermana FC Srl, entro il termine del 16 febbraio 2024, delle rate in scadenza nel periodo novembredicembre 2023 riguardanti una rateazione dei contributi INPS in essere con Agenzia delle Entrate - Riscossione, così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 23 aprile 2024, i deferiti facevano pervenire memorie difensive con cui, nella sostanza, asserivano di aver rispettato la normativa fiscale in materia avendo aderito alla c.d. rottamazione quater e pagato la rateazione INPS in esame nei termini per come successivamente prorogati al 15 marzo 2024 con DL n. 145/2023 (c.d. milleproroghe); proroga di cui vi era stata ampia evidenza anche in sede di conversione dello stesso DL. Quanto poi alla responsabilità propria della Società per la violazione ex art. 33, c. 4, del Codice di Giustizia Sportiva, questa non potrebbe applicarsi al caso in esame in quanto non espressamente prevista dalla norma, come anche sostenuto dalla recente giurisprudenza federale.

Il dibattimento

In sede di discussione erano presenti il Dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Michele Cozzone per i deferiti.

La Procura federale evidenziava come il procedimento disciplinare si riferisse a rateazioni di pagamenti che hanno rilevanza per l’ordinamento federale, rifacendosi a quanto disposto all’art. 85, lett. C, par. 5 comma 3 delle NOIF e specificando come i fatti oggetto di deferimento siano stati segnalati dalla COVISOC a seguito di mancato rispetto delle scadenze previste dalla cosiddetta “rottamazione quater”, le cui proroghe finali sono avvenute in date successive rispetto alle date degli inadempimenti e alle scadenze federali.

A conclusione del suo intervento, il rappresentante della Procura Federale chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Umberto Simoni, mesi 3 (tre) di inibizione;

- nei confronti della società Fermana Football Club Srl, 2 punti di penalizzazione in classifica.

L’Avv. Michele Cozzone, in rappresentanza del sig. Umberto Simoni e della società Fermana Football Club Srl, ribadiva alcuni punti della propria memoria e dell’allegato tecnico fiscale depositato; in particolare evidenziava come la rateizzazione dei contributi INPS, pattuita dalla Fermana Football Club Srl. fosse stata pienamente e tempestivamente assolta nei termini normativamente consentiti, e ciò in quanto con il DL n. 145/2023 (c.d. milleproroghe) il termine per l’adempimento della rottamazione quater era stato rinviato al 15 marzo 2024, per cui nessun appunto poteva essere validamente e fondatamente mosso al Sodalizio ed al suo legale rappresentante.

Inoltre, con particolare riferimento alle richieste sanzionatorie e alla “responsabilità propria” del club, ribadiva che la contestazione ex art. 33, c. 4, del Codice di Giustizia Sportiva non potesse applicarsi al caso in esame in quanto non prevista dalla norma, come anche sostenuto dalla recente giurisprudenza federale.

La decisione

La vicenda riguarda il mancato pagamento di una rata della rateizzazione di contributi INPS da parte della Società deferita ed è certamente complessa per la molteplicità di interventi normativi susseguitisi nel tempo con conseguenti differimenti/proroghe dei relativi termini; i debiti contributivi – oggetto del deferimento - sono infatti stati inseriti in un primo momento in una richiesta di rateazione, presentata seguendo l’ordinaria procedura di dilazione di cartelle esattoriali, in un secondo momento invece – così come consentito – sono stati inclusi nell’istanza di rottamazione o definizione agevolata  - nella fattispecie "rottamazione quater" ex L. 197/22.

Ciononostante, pur nel detto complesso quadro normativo, risulta pacifico che la scadenza federale del 16 febbraio 2024, di cui all’art. 85, lett. C, paragrafo V, delle NOIF, relativa al pagamento della somma di 9.474,00 della rata in scadenza per il periodo novembre-dicembre 2023, non sia stata ottemperata dalla deferita.

Sul punto le difese della Società non possono condividersi, in primo luogo perché è acclarato che alla scadenza federale del 16 febbraio 2024 non fosse stato ancora effettuato alcun pagamento imputabile alla rateazione ordinaria e/o alla rottamazione quater, in secondo luogo perché a quella data nemmeno sussisteva alcun nuovo termine per poter provvedere al detto pagamento tramite la procedura prevista dalla rottamazione quater. Ed invero solo successivamente alla scadenza del termine federale del 16 febbraio 2024, con Legge del 23 febbraio 2024 n. 18 di conversione del Decreto-Legge n. 145/2023, l’ordinamento statale ha poi deciso di prorogare (ancora una volta) i termini di pagamento della sanatoria c.d. rottamazione quater (nel cui ambito erano stati inclusi dalla deferita anche i contributi in esame precedentemente rateizzati) fissando il nuovo termine del 15 marzo 2024.

Orbene, in tale complesso quadro deve una volta di più ribadirsi che l’ordinamento sportivo risulta del tutto autonomo e distinto da quello statale; i termini e gli adempimenti federali sono invero inderogabili e comunque non soggiacciono acriticamente ed automaticamente ad eventuali modifiche da parte di altri Ordinamenti o Autorità. In materia di versamenti e pagamenti contributivi la giustizia sportiva ha infatti precisato che “l’ordinamento sportivo richiede l’assoluta regolarità dei versamenti al fine di dimostrare l’affidabilità delle società iscritte ai campionati tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l’indicazione di precisi termini di scadenza (art. 85 NOIF) e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), sanzionandone, altresì, con severità la violazione. A tal fine, il giudizio circa la regolarità dei versamenti è operato dagli organi federali, prima, e dai giudici sportivi, poi, in modo autonomo senza risentire delle diverse valutazioni eventualmente operate in sede amministrativa dall’Agenzia dell’entrate o dall’INPS (per quanto riguarda i contributi previdenziali). Il mancato rispetto dei termini di versamento del piano di rateazione - cui il debitore sia stato ammesso quanto all’obbligo di pagamento delle ritenute IRPEF - integra la violazione delle norme indicate anche se il ritardo sia minimo o se esso sia stato tollerato dall’ente impositore in quanto, come si è detto, l’ordinamento sportivo compie le proprie valutazioni in autonomia giudicando la condotta alla luce delle norme sportive e tributarie applicabili, senza che rilevino le valutazioni operate in sede amministrativa” (Corte Federale d’Appello n. 108/CFA/2022-2023/D - 2022-2023).

La modifica o la proroga delle scadenze inizialmente previste per l’ottemperanza ad una definizione bonaria fiscale (c.d rottamazione) tra l’altro “postuma”, ossia successiva alla scadenza dei termini federali non comporta ovviamente la caducazione o l’automatica modifica di questi ultimi; è evidente che nel caso in esame la deferita abbia deciso di non rispettare il termine federale confidando, a suo rischio e pericolo, nell’emanazione di una successiva nuova proroga o sanatoria fiscale e ritenendo, senza alcuna comunicazione all’Organo federale di controllo, di fatto sospese le scadenze federali del 16 febbraio 2024.

Orbene tale comportamento, seppure legittimo e consentito dall’ordinamento statale, certamente contrasta con quello sportivo, soprattutto in relazione ai noti principi di cui all’art. 4 CGS. D’altra parte è noto che i due Ordinamenti, quello sportivo e quello statale, restano ciascuno autonomi e su piani diversi, per cui “in relazione al perseguimento della propria pretesa punitiva nei confronti di propri appartenenti che si sottraggono ai precetti dell'ordinamento settoriale, l'ordinamento sportivo rimane legittimamente impermeabile ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie, sicché la condotta di un soggetto appartenente all’ordinamento federale, fermo restando l’eventuale accertamento della stessa in altre sedi giudiziarie, può essere diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari (cfr. CFA, SS.UU., n. 95/2019-2020)” (Corte Federale d’Appello. n. 105/CFA/2023-2024/C).

Il mancato rispetto dei termini federali del 16 febbraio 2024, di cui all’art. 85, lett. C, paragrafo V, delle NOIF, relativi al pagamento della somma di 9.474,00 delle rate in scadenza dei contributi INPS (periodo novembre-dicembre 2023), e che al momento dei fatti in contestazione non erano né sospesi, né prorogati, costituisce pertanto una violazione dell’art. 4, comma 1, CGS da parte del Presidente Simoni.

Possono invece condividersi le argomentazioni della deferita circa l’inapplicabilità al caso in esame della contestata violazione ex art. 33, c. 4, del Codice di Giustizia Sportiva; invero, come già precisato da questo Tribunale, la norma citata non sanziona espressamente il mancato versamento delle rate relative ai piani di rateazione INPS ovvero a piani di definizione bonaria (c.d. rottamazioni). In questa sede deve pertanto ravvisarsi la sola responsabilità della società deferita ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato Umberto Simoni.

Sussistendo le sole violazioni dell’art. 4, comma 1, CGS per come contestate al Presidente Simoni e quella conseguente a carico della Società deferita ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, si ritengono congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Simoni Umberto, mesi 2 (due) di inibizione;

- per la società Fermana Football Club Srl, euro 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 aprile 2024.

 

I RELATORI                                                                    IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                             Carlo Sica

Carlo Purificato

 

Depositato in data 2 maggio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it