F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0219/TFN – SD del 3 Maggio 2024 (motivazioni) – Piacenza Calcio 1919 SSD a RL – Reg. Prot. 201/TFN-SD

Decisione/0219/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0201/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Rotondo – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici - Componente (Relatore)

Andrea Giordano – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24979/370pf23-24/GC/SA/mg del 4 aprile 2024 nei confronti della società Piacenza Calcio 1919 SSD a RL, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 3 aprile 2024, depositato il giorno successivo, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale la società Piacenza Calcio 1919 Srl per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art 2, comma 5, dello Statuto della FIGC, "per avere i propri sostenitori, in occasione della gara Club Milano – Piacenza, valevole per il Campionato di serie D, del 22 ottobre 2023, prima della fine del secondo tempo di gioco, rivolto versi costituenti espressione di discriminazione di razza e insulti dal contenuto altrettanto razzista al calciatore Dioh Mouna, tesserato per la società Calcio Club Milano. Più precisamente i tifosi del Piacenza posizionati nella Tribuna ospiti nel numero di 148 persone, hanno intonato per alcuni minuti il coro: “7 negro di merda” e l’ululato: “uh, uh, uh” simulando le grida delle scimmie.".

La fase istruttoria

In data 13 novembre 2023 la Procura Federale, a seguito di un articolo di stampa pubblicato in data 22 ottobre 2023 nella versione online dalla testata giornalistica “ilpiacenza”, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 370pf23-24 avente ad oggetto “Notizia stampa pubblicata sul sito "ilpiacenza.it" in ordine all'intonazione di cori razzisti in occasione della gara Club Milano-Piacenza del 22 ottobre 2023”.

In particolare, l’articolo in argomento riportava il seguente titolo: “Il Piacenza condanna qualunque forma di violenza” e richiamava la nota stampa del Piacenza Calcio che così testualmente recitava, per quanto qui di interesse: “Il Piacenza Calcio, nel condannare qualunque forma di violenza, sia essa verbale o fisica, desidera stigmatizzare e prendere le distanze dai cori, effettuati da pochi individui all’interno della tifoseria biancorossa, all’indirizzo di un calciatore del Club Milano al termine della gara tra Club Milano e Piacenza Calcio e informa inoltre che prenderà i dovuti provvedimenti verso il tesserato coinvolto nell’alterco accaduto al termine dell’incontro”.

L’Ufficio inquirente, acquisiti i fogli di censimento delle due società coinvolte, il referto arbitrale completo delle distinte di gara e la posizione dei tesserati dei due sodalizi sportivi, provvedeva all’audizione del Presidente del Calcio Club Milano, sig. Guido MARRONE, dei tesserati della predetta società sigg.ri Mouna Dioh, Pasquale Ruiz, Ekwalla Dioh, Petar Rankovic e Mouhamed Fall, dell’Arbitro della gara sig. Raffaele Gallo, e del Team Manager del Piacenza Calcio 1919 sig. Renato Grella. Acquisiva poi notizie circa l’accaduto tanto dalla Stazione dei Carabinieri di Rho, i cui militari erano presenti alla partita, quanto dal Comando di P.S. della stessa cittadina, il cui personale era anch’esso presente alla gara. Infine, la Digos del capoluogo lombardo, in relazione ai fatti oggetto d’indagine, inviava copia della relazione di servizio inoltrata alla locale Procura della Repubblica con i relativi verbali di sommarie informazioni raccolti. In data 26 febbraio 2024 notificava alla società Piacenza Calcio 1919 Srl la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava ai predetti la violazione delle norme indicate.

La società avvisata, per il tramite del proprio difensore di fiducia, acquisiva la copia degli atti e cercava di raggiungere un’intesa con l’Ufficio requirente al fine di ottenere l’applicazione di una sanzione su richiesta, prima del deferimento, ai sensi dell’art. 126 CGS. Non essendosi perfezionato l’accordo, la Società chiedeva e otteneva l’audizione del proprio Direttore Generale sig. Francesco Fiorani. Tuttavia la Procura Federale, ritenendo sussisterne le condizioni, si determinava a deferire la società Piacenza Calcio 1919 Srl innanzi a questo Tribunale ascrivendo alla stessa le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 30 aprile 2024.

La società Piacenza Calcio 1919 Srl, per il tramite del proprio difensore di fiducia Avv. Andrea Scalco, depositava memoria difensiva con la quale, evidenziando la circostanza che i cori e gli ululati, che asseritamente sarebbero pervenuti da tutti e 148 gli occupanti il settore ospite, non erano stati percepiti se non dal diretto interessato e da altri tre calciatori del Calcio Club Milano mentre tutti gli altri auditi, compreso l’arbitro, e le Forze dell’Ordine presenti sul posto non avevano sentito alcunché, contestava l’applicabilità alla fattispecie della violazione della norma di cui al quarto comma dell’art. 28 del CGS. Dissertava, poi, della “responsabilità oggettiva” della propria rappresentata (peraltro non contestata dalla Procura Federale n.d.r) evidenziando come la Società avesse da tempo adottato un modello organizzativo ex d. lgs. 231/2001, integrato da un codice etico, proprio al fine di evitare comportamenti illeciti. Invocava quindi, in subordine, l’applicazione di attenuanti ex art. 29 del CGS e concludeva in via principale per il proscioglimento della propria rappresentata e, in subordine, per una sanzione molto contenuta anche in considerazione che si trattava della prima violazione della norma di cui al capo di incolpazione.

Il dibattimento

All’udienza del 30 aprile 2024, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto 1° luglio 2023 del Presidente del Tribunale, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Francesco Keller in rappresentanza della Procura Federale il quale, illustrato brevemente il deferimento e replicato al contenuto della memoria depositata dalla difesa della deferita, concludeva per l’irrogazione alla società Piacenza Calcio 1919 Srl della sanzione della disputa di una gara a porte chiuse, con l’ammenda di euro 1.000,00.

Per la società deferita era presente l’Avv. Andrea Scalco il quale richiamava e reiterava il contenuto della memoria difensiva depositata e concludeva per il proscioglimento della propria rappresentata e, in subordine, per una sanzione inferiore a quella edittale in virtù dall’applicazione delle invocate attenuanti.

La decisione

Ritiene il Collegio che la Società deferita vada prosciolta dall’addebito contestatole anche se, dall’esame dell’istruttoria portata a termine dalla Procura Federale, non sembrerebbe sussistere dubbio circa il fatto che verso il termine della gara Club Milano – Piacenza, valevole per il Campionato di serie D, del 22 ottobre 2023, dalla tribunetta dove alloggiavano i 148 sostenitori ospiti, siano state indirizzate espressioni e cori dal contenuto discriminatorio e razzista all’indirizzo del calciatore Mouna Dioh, tesserato per la Società ospitante.

Stabilisce l’art. 28, comma 4, del CGS che “Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione …”. Avuto riguardo, in relazione a quanto oggetto del procedimento, al secondo periodo del comma, appare di tutta evidenza che affinché possa dirsi integrata la violazione della disposizione codicistica anzidetta e, quindi, possa sostenersi che la “manifestazione” costituisca effettivamente “espressione di discriminazione”, occorre che la stessa abbia una “dimensione e percezione reale”.

Ritenuto, come anticipato, che nella fattispecie deve darsi per accertato che nei confronti del tesserato del Club Milano sig. Mouna Dioh la tifoseria ospite abbia usato espressioni e cori discriminatori e razzisti quale “sette negro di merda” simulando il cosiddetto verso della scimmia “uh, uh, uh”, compito di questo Collegio è ora quello di valutare la “dimensione e percezione reale” di tale deprecabile e insulso fenomeno e quindi “l’oggettivizzazione data da una percezione certa e diffusa dell’espressione discriminatoria” (TFN-SD, n. 117 - 2020/2021).

Occorre quindi valutare le risultanze istruttorie messe a disposizione del Tribunale dalla Procura Federale cui senza dubbio competeva l’onere probatorio (CFA, n. 120/2022-2023 e 121/2022-2023).

Insulti e cori risultano essere stati percepiti, oltre che dal diretto interessato, anche dai calciatori tesserati del Club Milano sigg.ri Ekwalla Dioh, Petar Rankovic e Mouhamed Fall. Al contrario, non risultano aver avuto percezione dei fenomeni “de quibus” il calciatore tesserato del Club Milano sig. Pasquale Ruiz, schierato in campo quale terzino sinistro, il Team Manager del Piacenza sig. Renato Grella, il sig. Guido Marrone, Presidente del Club Milano, presente in tribuna, e l’arbitro della gara sig. Raffaele Gallo che, nel corso della sua audizione del 13 dicembre 2023, ha dichiarato che né lui né i suoi assistenti hanno percepito quanto lamentato dal sig. Mouna Dioh.

La CFA, a Sezioni Unite, in uno dei sui ultimi arresti in materia (CFA, SS.UU., n. 15/2023-24), ha stabilito che “ L’art. 28, comma 4, CGS, collega la responsabilità diretta della società a cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. Gli incolpati possono essere prosciolti qualora le manifestazioni in questione non abbiano raggiunto una intensità idonea a perfezionare la fattispecie prevista dal comma 4 e quindi non siano state percepite dall’arbitro”.

Il fatto che il direttore di gara escluda di aver udito le grida e i cori razzisti imitanti il verso della scimmia, contestati alla società ex art. 28, comma 4, CGS, non consente di escludere che vi siano stati, ma porta semplicemente a ritenere che non siano stati di intensità tale da meritare l’intervento arbitrale ovvero tali da assumere rilevanza ai sensi dell’art. 28, comma 4, CGS.

Va peraltro aggiunto che neanche le Forze dell’Ordine che garantivano la sicurezza dello svolgimento della gara, Carabinieri della Tenenza di Pero e Agenti del Commissariato PS di Rho-Pero, hanno avuto a stilare alcuna relazione di servizio per i rispettivi comandi in proposito ai fatti oggetto del procedimento. Per completezza, occorre osservare che dalla “Comunicazione di notizia di reato” dell’1 febbraio 2024 indirizzata dalla Digos della Questura di Milano alla locale Procura della Repubblica, emerge chiaramente che tale Ufficio ha svolto indagini solo perché è venuto a conoscenza dei fatti solo e in conseguenza della richiesta di eventuali risultanze indirizzata dalla Procura Federale alla Comando di PS di Rho-Pero.

Ad avviso di questo Tribunale, quindi, i cori e gli ululati discriminatori e razzisti, pur fermamente deprecabili, non hanno avuto, o comunque, non v’è certezza che abbiano avuto, quella risonanza e quello “strepitus” tali da consentirne un grado di percezione idoneo a integrare la fattispecie di cui all’art. 28, comma 4, del CGS.

Per quanto, poi, attiene alla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, ritiene il Collegio che il precetto citato non possa considerarsi violato perché, una volta sgombrato il campo dalla violazione di cui all’art. 28, comma 4, del CGS, non si rinvengono, in capo alla Società deferita, responsabilità in merito all’accaduto, tali da poter configurare la violazione dei principi generali di cui all’art. 4.

In conclusione, quindi, la Società deferita va prosciolta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie la società Piacenza Calcio 1919 SSD a RL.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 aprile 2024.

 

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                   Giuseppe Rotondo

 

Depositato in data 3 maggio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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