FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 436/AA del 15/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BONO USD SCALEA CALCIO 1912

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 528 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe BONO, e della società USD SCALEA CALCIO 1912, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE BONO, all’epoca dei fatti presidente della società Scalea Calcio 1912, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 26.11.2023, immediatamente dopo la gara Scalea – Stilo Monasterace valevole per il campionato di Eccellenza, rilasciato un’intervista all’emittente Radiofonica “Stadio Radio” nel corso della quale ha riferito fatti e circostanze non veridiche, attribuendo gli stessi ad entrambi gli assistenti arbitrali;

USD SCALEA CALCIO 1912, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Giuseppe Bono;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe BONO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD SCALEA CALCIO 1912;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giuseppe BONO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società USD SCALEA CALCIO 1912;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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