FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 437/AA del 18/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DI NATALE PICARIELLO PORFIDO NITTOLO ASD ATLETICO MANOCALZATI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 466 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Sebastiano DI NATALE, Vincenzo PICARIELLO, Giovanni PORFIDO, Raffaele NITTOLO e della società A.S.D. ATLETICO MANOCALZATI, avente ad oggetto la seguente condotta:

SEBASTIANO DI NATALE, all’epoca dei fatti amministratore unico e dirigente accompagnatore della società A.S.D. Atletico Manocalzati, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 33, comma 1, 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 38 comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale amministratore unico della società A.S.D. Atletico Manocalzati, omesso di provvedere al tesseramento in qualità di tecnici nella stagione sportiva 2023-2024 del sig. Vincenzo Picariello e del sig. Giovanni Porfido ed affidando al sig. Picariello la conduzione come tecnico della prima squadra della società A.S.D. Atletico Manocalzati militante nel Campionato di 2^ Categoria, ed affidando al sig. Porfido la conduzione come allenatore in seconda della medesima squadra, i quali benché iscritti all’Albo del Settore Tecnico erano tesserati con le qualifiche di dirigenti-allenatori per la società A.S.D. Atletico Manocalzati, qualifiche che non li abilitavano a svolgere le funzioni di tecnici;

VINCENZO PICARIELLO, all’epoca dei fatti iscritto all’Albo del Settore Tecnico, ma tesserato come dirigente-allenatore per la società A.S.D. Atletico Manocalzati, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 33 comma 1, 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere durante la stagione sportiva 2023-2024 assunto la conduzione tecnica della prima squadra della società A.S.D. Atletico Manocalzati militante nel campionato di 2^ categoria, benché fosse iscritto all’Albo del Settore Tecnico, ma tesserato solamente con la qualifica di dirigente-allenatore per la società A.S.D. Atletico Manocalzati, qualifica che non lo abilitava a svolgere la funzione di tecnico;

GIOVANNI PORFIDO, all’epoca dei fatti iscritto all’Albo del Settore Tecnico, ma tesserato come dirigente-allenatore per la società A.S.D. Atletico Manocalzati, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 33 comma 1, 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere durante la stagione sportiva 2023-2024 come allenatore in seconda assunto la conduzione tecnica della prima squadra della società A.S.D. Atletico Manocalzati militante nel campionato di 2^ categoria, benché fosse iscritto all’Albo del Settore Tecnico ma tesserato solamente con la qualifica di dirigenteallenatore per la società A.S.D. Atletico Manocalzati, qualifica che non lo abilitava a svolgere la funzione di allenatore in seconda;

RAFFELE NITTOLO, all’epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Atletico Manocalzati, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 33, comma 1, 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente della società A.S.D. Atletico Manocalzati, omesso di provvedere al tesseramento in qualità di tecnici nella stagione sportiva 2023- 2024 del sig. Vincenzo Picariello e del sig. Giovanni Porfido ed affidando al sig. Picariello la conduzione come tecnico della prima squadra della società A.S.D. Atletico Manocalzati militante nel Campionato di 2^ Categoria, ed affidando al sig. Porfido la conduzione come allenatore in seconda della medesima squadra, i quali benché iscritti all’Albo del Settore Tecnico erano tesserati con le qualifiche di dirigenti-allenatori per la società A.S.D. Atletico Manocalzati, qualifiche che non li abilitavano a svolgere le funzioni di tecnici;

A.S.D. ATLETICO MANOCALZATI, responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Raffele Nittolo, Sebastiano Di Natale, Vincenzo Picariello e Giovanni Porfido;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Sebastiano DI NATALE, Vincenzo PICARIELLO, Giovanni PORFIDO e Raffaele NITTOLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società A.S.D. ATLETICO MANOCALZATI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Sebastiano DI NATALE, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Vincenzo PICARIELLO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Giovanni PORFIDO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele NITTOLO e dell’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per la società A.S.D. ATLETICO MANOCALZATI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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