FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 438/AA del 18/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BARTOLI ASD REAL AVELLINO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 488 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Paolo BARTOLI e della società ASD REAL AVELLINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO BARTOLI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Avellino partecipante al campionato di Seconda Categoria LND Campania per la s.s. 2023/2024 ed iscritto all’albo del settore tecnico con licenza Uefa B, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 33, comma 1, 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver svolto, durante la stagione 2023-2024, a partire dall’8.10.2023 fino almeno al giorno 26.01.2024, la funzione di allenatore della squadra della propria società di appartenenza militante nel campionato di 2° Categoria LND Campania, per cui è tesserato in qualità di Presidente e legale rappresentante, qualifica che non lo abilitava a svolgere la funzione di tecnico; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per essersi tesserato, nella stagione sportiva 2023-2024, come presidente e legale rappresentante pro tempore della società A.S.D. Real Avellino, senza aver presentato al Settore Tecnico domanda di sospensione dall’Albo;

ASD REAL AVELLINO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Paolo Bartoli, in qualità di Presidente e legale rappresentante;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo BARTOLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD REAL AVELLINO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione/squalifica per il Sig. Paolo BARTOLI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD REAL AVELLINO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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