FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 439/AA del 18/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CARDONE POL. FORTE COLLEFERRO C5 ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 785 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Luigi CARDONE e della società POL. FORTE COLLEFERRO C5 ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI CARDONE, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza legale della società POL. FORTE COLLEFERRO ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver costui, stante il rapporto di immedesimazione organica in essere con la Società al tempo rappresentata, mediante un lungo post apparso in data 19.02.2024 sulla pagina Facebook ufficiale della POL. FORTE COLLEFERRO ASD successivamente all’avvenuta pubblicazione del C.U. N. 164 del 10.01.2024 Comitato Regionale Lazio FIGC LND con il quale veniva resa pubblica la decisione del Giudice Sportivo di respingere il ricorso proposto da quest’ultima società in esito alla gara disputata contro la A.S. ROMA CALCIO a 5 in data 02.12.23 e valevole per il CAMPIONATO UNDER 17 C5 ECCELLENZA REG.LI della corrente stagione sportiva (gara sospesa dall’arbitro prima del termine per intemperanze sugli spalti e sul terreno di gioco e per ciò stesso gravata da reclamo da parte della POL. FORTE COLLEFERRO ASD sul presupposto che "l'arbitro non abbia messo in atto tutte le possibili soluzioni per evitare la sospensione della gara”), espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri dell’arbitro che ebbe a dirigere la gara de qua e, per l’effetto e più in generale, anche dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;

POL. FORTE COLLEFERRO C5 ASD, per responsabilità diretta ex artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al predetto Sig. Luigi CARDONE nella propria qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente con poteri di rappresentanza legale della società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi CARDONE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. FORTE COLLEFERRO C5 ASD;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Luigi CARDONE, e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società POL. FORTE COLLEFERRO C5 ASD;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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