FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 442/AA del 19/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da COMPAGNINO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 539 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Valerio COMPAGNINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

VALERIO COMPAGNINO all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore per la società Falaschelavinio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e comma 2, del Regolamento Settore Tecnico, per avere lo stesso, mediante un messaggio audio inviato in data 19.11.2023 a mezzo “Facebook Messenger” al sig. Pietro Cazzorla - Presidente A.I.A. sez. di Aprilia -, proferito, in riferimento all’arbitro della gara Falaschelavinio - Polisportiva Carso del 19 novembre 2023, le seguenti espressioni: “non si può mandare un arbitro che alle 10:00 di mattina si presenta con una Red Bull in mano a bere cioè ad arbitrare una partita […] fa un primo tempo normale e poi gli parte la scintilla, oggi ha buttato fuori i due guardalinee, un massaggiatore, un giocatore, ha buttato fuori un mister, cioè ma vede delle cose che non ci stanno in campo […] ci ha rovinato una partita tranquilla dove se legge il referto sembra che ci siamo pestati di botte ma non è successo veramente nulla […] questo rovina le partite, mettetevi nei panni nostri, non si può mandare un ragazzo in giro così, c’ha problemi, c’ha i tic fa l’appello si vede già dall’appello c’ha problematiche […] io ve voglio bene però cioè è stato in difficoltà […] non potete mandarlo ai regionali […] non so che dirvi però mi vergogno se questo è il calcio, se questo è il calcio di tutti gli sportivi compresi gli arbitri io mi vergogno cioè mi viene proprio di abbandonare”.;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Valerio COMPAGNINO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Valerio COMPAGNINO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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