FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 444/AA del 22/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DENI AKRAGAS 2018 SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 859 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe DENI e della società AKRAGAS 2018 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE DENI, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto Dirigente della società AKRAGAS 2018 SRL, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23, del Codice di Giustizia Sportiva, e all’art. 57, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver lo stesso nel corso di una intervista post gara concessa agli organi di stampa al termine dell’incontro SANTACALDESE vs AKRAGAS disputato in data 17/03/2024, valevole per la 31^ giornata del campionato di SERIE D Girone I della corrente stagione sportiva e terminato con il risultato di 3-0 - espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le seguenti frasi ed espressioni: ”;

AKRAGAS 2018 SRL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti ascrivibili al tesserato Giuseppe DENI all’epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe DENI, e della Sig.ra Roberta LALA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AKRAGAS 2018 SRL;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giuseppe DENI, e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società AKRAGAS 2018 SRL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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