F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0115/CFA pubblicata il 9 Maggio 2024 (motivazioni) – ASD Red Tigers 1957/Comitato Regionale Lazio LND ed altri

Decisione/0115/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0123/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Angelo De Zotti - Componente

Ida Raiola - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0123/CFA/2023-2024 proposto dalla società sportiva AD Red Tigers 1957 in data 22.04.2024,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio di cui al Comunicato Ufficiale n.353 del 18.04.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 29.04.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Ida Raiola e uditi l’Avv. Alessandro Bianchini per la reclamante e l’Avv. Franco Pascucci per il Comitato Regionale Lazio; nessuno è comparso per le società A.S.D. SPQV Velletri Calcio, Atletico Morena e SSDARL A.S.D. Audace 1919;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ricorso del giorno 11/04/2024, notificato al Comitato regionale Lazio (d’ora in poi, CR Lazio) e alle controinteressate ASD SPQV Velletri Calcio, Atletico Morena SSD a r.l. e AS Audace 1919, la Red Tigers 1957 impugnava il Comitato Ufficiale (d’ora in poi CU) Lazio n. 338 del 10/04/2024, con il quale – in relazione alla stagione sportiva 2023/2024 del Campionato Juniores Regionale “A” (Elite) - era stata fissata, per il giorno 13 aprile 2024, la gara di Play-Out tra l’Atletico Morena SSD a r.l. e la ASD SPQV Velletri Calcio, con l’effetto di escludere essa ricorrente dalla possibilità di disputare la gara di Play Out.

1.1. Con la decisione di cui al CU n.353 del 18 aprile 2024, il Tribunale federale territoriale presso il CR Lazio respingeva il reclamo, condannando l’associazione sportiva reclamante al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell’art.56 Codice della giustizia sportiva (d’ora in poi, CGS), nella misura di .500,00# (euro cinquecento/00#) in favore del CR Lazio e della ASD Audace 1919.

1.2. Con atto notificato in data 22 aprile 2024, la ASD Red Tigers 1957 proponeva reclamo avverso la decisione del Tribunale federale territoriale presso il CR Lazio di cui al CU n.353 del 18 aprile 2024.

1.3. Con decreto monocratico n.0006/CFA/2023-2024 del 22 aprile 2024, veniva, in primo luogo, respinta la richiesta di misure cautelari provvisorie; in secondo luogo, era abbreviato a cinque giorni il termine di cui all’art.103, comma 2, CGS e, in ultimo, veniva fissata al giorno 29 aprile 2024 la trattazione del reclamo.

1.4. All’udienza del giorno 29 aprile 2024, tenutasi con la modalità della videoconferenza, il difensore del reclamante, avv. Alessandro Bianchini, concludeva per l’accoglimento del reclamo, mentre, per il CR Lazio, l’avv. Pascucci, chiedeva la conferma della decisione di primo grado.

1.5. All’esito della discussione, il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.Il reclamo è infondato e va respinto.

2.1. La Corte osserva, in relazione al primo motivo di reclamo, che esso è fondato, dovendosi ritenere erronea la statuizione dei giudici di primo grado nella parte in cui hanno ritenuto che la reclamante avesse tardivamente impugnato (anche) il CU n. 56 del 14 settembre 2023 e hanno, conseguentemente, dichiarato l’inammissibilità del reclamo.

2.1.1. Invero, pur a voler ipotizzare che la reclamante abbia voluto, nell’impugnare il CU n.353 del 18 aprile 2024 del CR Lazio, contestare anche le disposizioni del CU n.56 del 14 settembre 2024 (circostanza negata dalla difesa della reclamante, che, anzi, afferma di agire per la corretta interpretazione del CU del 14 settembre 2023), non può prescindersi, tuttavia, da un principio fondamentale dei processi di tipo impugnatorio ovvero che l’onere di impugnativa dell’atto che si assume lesivo della propria sfera giuridica sorge nel momento in cui la lesione diviene attuale mediante l’adozione dell’atto applicativo della regola che si vuole contestare: evenienza che, nella vicenda in esame, è venuta in essere solo con l’adozione del CU n.353 del 18 aprile 2024.

2.2. Con i successivi motivi di doglianza, la reclamante lamenta che il CR Lazio nell’individuare, tra le cinque squadre che si erano classificate agli ultimi posti del campionato del campionato regionale Juniores “A” (Elite) Girone C (a 14 squadre), se aveva correttamente previsto la promozione diretta dell’Audace 1919 (10^ classificata) e la retrocessione diretta della Pro Calcio Cecchina (14^ classificata), aveva però errato nel disporre – previa compilazione della c.d. classifica avulsa ai sensi delll’art.51, comma 6, Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (d’ora in poi, NOIF) - la sola gara di Play Out tra la 11^ classificata (Atletico Morena) e la 12^ classificata (Spqv Velletri Calcio), determinando in tal modo l’esclusione e la conseguente retrocessione diretta di essa reclamante Red Tigers 1957 e non anche una gara di “spareggio” tra la Red Tigers 1957 e la Spqv Velletri Calcio per individuare l’avente diritto a partecipare all’incontro di Play Out con la Atletico Morena.

2.2.1. Secondo la prospettiva della reclamante, il CR Lazio avrebbe dovuto, infatti, disporre una gara di spareggio tra la la Spqv Veleltri Calcio (12^ classificata) e la Red Tigers 1957 (13^ classificata), il cui esito avrebbe consentito di individuare la squadra ammessa a disputare la gara di Play Out con la squadra classificatasi 11^ (Atletico Morena) e ciò previa disapplicazione delle disposizioni di cui al CU n.56 del 14 settembre 2023, con il quale il CR Lazio aveva stabilito i criteri per determinare le posizioni in classifica del campionato in parola in casi di parità di punteggio, in quanto dette disposizioni si porrebbero in contrasto con le previsioni di cui al richiamato art.51, comma 6, NOIF, fonte normativa interna gerarchicamente superiore, dalle quali si ricaverebbe, quale principio generale di regolazione delle situazioni di parità di punteggio, il principio dello spareggio per individuare la compagine sportiva avente diritto a partecipare alla fase successiva (nel caso di specie, alla gara di Play Out).

2.3. La tesi difensiva della reclamante, pur suggestiva, non convince e va disattesa.

2.3.1. La Corte osserva che le disposizioni della cui applicazione si controverte nel presente procedimento sono l’art.51, comma 6, NOIF e il paragrafo 1/6 del CU del CR Lazio n.56 del 14 settembre 2023, le quali prevedono rispettivamente:

- art.51, co. 6, NOIF:

“Nei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ". In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine: - dei punti conseguiti negli incontri diretti; - a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; - della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; - del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; - del sorteggio. Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente. Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; e) del sorteggio”.

- CU n.56 del 14/09/2023 CR Lazio – par. 1/6

“RETROCESSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 “B” – 2024/2025 Retrocederanno al Campionato Regionale Under 19 “B” 2024/2025 n° 3 squadre per ciascun girone, individuate con le seguenti modalità Le squadre che si classificheranno al 14° posto nei rispettivi gironi del Campionato Regionale Under 19 “A” 2023/2024, retrocederanno direttamente al Campionato Regionale Under 19 “B” 2024/2025. Per determinare la retrocessione diretta (14ª posizione) in caso di parità di punteggio, si procederà, nel rispetto dell’Art. 51 delle N.O.I.F., alla disputa di una gara di spareggio su campo neutro. Le ulteriori due squadre che retrocederanno al Campionato Regionale Under 19 “B” 2024/2025, verranno determinate con la disputa dei play-out che si svolgeranno nel modo seguente: Le squadre classificate al 10°, 11°, 12° e 13° posto di ciascun girone verranno abbinate tra loro (10ª classificata/13ª classificata; 11ª classificata/12ª classificata) e con gara unica ad eliminazione diretta, disputata in casa della squadra con la migliore posizione di classifica, si determineranno le 2 squadre che avranno titolo alla permanenza nel Campionato Regionale Under 19 “A”. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Verificandosi ulteriore parità sarà dichiarata vincente del turno la squadra con la migliore posizione di classifica al termine del Campionato Regionale Under 19 “A” 2023/2024. Non si darà corso alla/e gara/e di play-out, se tra le due contendenti di ciascun abbinamento risulterà un divario superiore a 8 punti in classifica”

2.4. La lettura combinata delle due disposizioni conduce, ad avviso della Corte, a ritenere che le previsioni di cui al par. 1/6 del CU n. 56 del 14 settembre 2023 abbiano natura, per una parte, attuativa e, per un’altra parte integrativa delle previsioni della fonte interna gerarchicamente superiore (le NOIF): nella parte attuativa, esse specificano in dettaglio criteri e modalità di compilazione della c.d. classifica avulsa (la cui funzione è quella di stabilire un ordine di merito sportivo – mercé l’applicazione di criteri di valutazione aggiuntivi - tra più squadre che, a fine campionato, abbiano conseguito il medesimo punteggio finale), individuando, mediante due accoppiamenti (10^/13^; 11^/12^), le squadre che avrebbero dovuto disputare le due gare di Play Out; nella parte integrativa, esse aggiungono l’ulteriore previsione secondo cui “non si darà corso alla/e gara/e di play-out, se tra le due contendenti di ciascun abbinamento risulterà un divario superiore a 8 punti in classifica”

2.4.1. Quest’ultima previsione, la cui applicazione ha in concreto determinato l’esclusione della reclamante Red Tigers 1957 dalla disputa della gara di Play Out, dal momento che la squadra 10^ classificata (Audace 1919) aveva più di 8 punti di differenza con la sua ipotetica contendente (la Red Tigers 1957, appunto), nell’integrare l’assetto regolativo dell’art.51, comma 6, NOIF, si connota per una palese finalità premiale del merito sportivo per la compagine che, sul campo e negli scontri diretti, ha fatto meglio, conseguendo un monte punti di molto superiore rispetto all’ipotetica contendente nella gara di Play Out (nel caso di specie, ben 10 punti).

2.5. Non sussistono, dunque, ad avviso di questa Corte Federale, il contrasto e la violazione, da parte della fonte normativa interna gerarchicamente subordinata (CU del CR Lazio), delle disposizioni di cui all’art.51, comma 6, NOIF, per cui non vi è luogo alla disapplicazione di una regola illegittima, secondo le puntuali indicazioni rese da questa Corte nella decisione n. 62/CFA-20232024, secondo cui tale strumento è ammissibile solo allorché sussista un “macroscopico contrasto con la norma primaria”.

Il che non è nella vicenda in esame, là dove non sussiste alcuna antinomia tra atti normativi di rango diverso, quanto, piuttosto una relazione di specificazione/integrazione tra disposizioni dettate tra fonti di diverso grado gerarchico.

2.6. Neppure convince l’allegazione della difesa della reclamante secondo la quale dall’art.51, comma 6, delle NOIF si potrebbe inferire che la regola dello spareggio per designare, tra due squadre in parità, la più meritevole di partecipare al prosieguo del campionato, sia pure nella fase delle gare di Play Out, risultando, invece, dalla lettera delle richiamate disposizioni che lo spareggio sia previsto e debba avere luogo solo in una ipotesi specificamente individuata, cioè per l’assegnazione del titolo sportivo, circostanza che preclude la sua assunzione a principio regolativo di generale applicazione.

2.7. Il reclamo va, dunque, respinto.

2.8. Avuto riguardo alla novità della questione e alla peculiarità del caso di specie, si stima equo compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Ida Raiola                                                                          Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it