F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0116/CFA pubblicata il 9 Maggio 2024 (motivazioni) – PFI/Sig. Jhonathan Proculo

Decisione/0116/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0114/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Fabrizio D'Alessandri - Componente

Paola Palmieri - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0114/CFA/2023-2024 proposto dalla Procura Federale Interregionale in data 02.04.2024;.

contro

Jhonathan Proculo per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale c/o Comitato regionale Marche n. 201 del 22.03.2024;

visti il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 29.04.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Paola Palmieri e udito l’Avv. Alessandro D’Oria per la reclamante; nessuno è comparso per il Sig. Jhonathan Proculo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il presente giudizio trae origine dal provvedimento n. 688 pfi 23-24 del 22.02.2024 con cui la Procura federale della FIGC deferiva il Sig Jonathan Proculo per la violazione dell’art 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, C.G.S. in quanto lo stesso, in data 22.1.2024, dopo la disputa della gara Monturano – Montegranaro del 21.1.2024 valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato regionale Marche, nel corso della trasmissione “IGClub” andata in onda sui canali social dell’emittente “IG sport 47” e condivisa sulla piattaforma web “youtube” (link: https://youtu.be/CaOtXkJDz2E), esprimeva pubblicamente dichiarazioni lesive della società Monturano Calcio S.S.D. a r.l. In particolare, dagli atti di indagine svolti dalla Procura emergeva che, nel corso dell’intervista venivano utilizzate le seguenti testuali espressioni: “… mah nell’arco dei tre punti, sei punti ci sono sei sette squadre; abbiamo vinto contro una squadra che basta parlare della classifica, se vediamo il campo era una squadra che non si doveva neanche iscrivere. Ci ha mancato di rispetto dal primo minuto all’ultimo. E’ giusto che merita quella posizione di classifica, però pensiamo a noi, parliamo tanto male delle altre squadre, magari con due vittorie stai avanti, con due stai dietro (dal minuto 2’33’’ al minuto 2’56’’) “…. ma se nel primo tempo stavano 0-5 andavano a vendere le banane” (dal minuto 4’29’’ al minuto 4’33), “all’andata abbiamo pareggiato con il Monturano, vuol dire gravità” (dal minuto 6’40’’ al minuto 6’45), “… certo uno come Marilungo non può andare mai in panchina …. ieri si è trovato a giocare su un campo di patate e speriamo che domani sta a fare allenamento che è scappato via” (dal minuto 8’18’’ al minuto 8’34’’)”.

L’atto di deferimento veniva comunicato al solo Sig. Proculo in quanto, in seguito alla comunicazione della chiusura indagini, con accordo in data 14.2.2004, la società Montegranaro S.S.D. a R.L. - anche essa sottoposta alle indagini della Procura federale - e la Procura stessa si accordavano ai sensi dell’art. 126 CGS per l’irrogazione della sanzione definitiva di 300 euro di ammenda.

Instaurato il contraddittorio innanzi al Tribunale di primo grado, la Procura chiedeva nei confronti del deferito, l’irrogazione della sanzione della inibizione di tre mesi a svolgere attività in seno alla FIGC.

Il Tribunale per le Marche riconosciuta la fondatezza delle violazioni ascritte al deferito decideva in tal senso:

“Il Tribunale federale territoriale ritiene che il deferimento vada accolto in quanto le dichiarazioni oggetto di imputazione – che sono certamente pubbliche in quanto rilasciate nel corso della trasmissione “IGClub” andata in onda sui canali social dell’emittente “IG sport 47” e condivisa sulla piattaforma web “youtube” (link: https://youtu.be/CaOtXkJDz2E), e quindi accessibili a tutti effettivamente travalicano i limiti di un legittimo diritto di critica e di opinione in quanto ledono la reputazione della società Monturano Calcio S.S.D. a r.l. Il diritto di critica e quello alla libertà di opinione, infatti, non possono essere esercitati in maniera indiscriminata ed assoluta, dovendo gli stessi essere contemperati con quello dell’altrui reputazione con la conseguenza che i primi trovano dei necessari limiti nella loro estrinsecazione, uno dei quali è costituito certamente dalla continenza verbale nella forma espositiva, che nel caso di specie è stato certamente oltrepassato; le espressioni utilizzate al fine di manifestare il pensiero, infatti, sono state ingiustificatamente sproporzionate rispetto al concetto da esprimere. Alla luce del fatto che le dichiarazioni, pur lesive, non risultano essere particolarmente gravi la Corte ritiene essere congrua la sanzione della inibizione di un mese per il deferito: non essendo il Proculo alla data odierna tesserato per alcuna società, la sanzione decorrerà dalla data di un suo eventuale futuro tesseramento”.

Con l’odierno appello, la Procura ha proposto reclamo, con primo motivo, per “ Erronea applicazione del disposto di cui all’art. 23 del CGS– Contraddittorietà della motivazione”.

In particolare, la Procura contesta il passaggio della motivazione in cui il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche, pur ritenendo sussistente la responsabilità del soggetto deferito, ha affermato che le dichiarazioni rese dal sig. Jhonathan Proculo non fossero “particolarmente gravi”.

Le dichiarazioni rese dal sig. Proculo, per contro, a giudizio della reclamante, devono ritenersi particolarmente offensive ed ingiuriose di una società militante nello stesso campionato di appartenenza della compagine per la quale il soggetto deferito svolge attività rilevante per l’ordinamento federale. Affermare che una società non si sarebbe dovuta iscrivere ad un campionato, che “nel primo tempo stavano 0-5 andavano a vendere le banane”, non può certamente essere ritenuto non particolarmente grave, integrando gli estremi di una condotta denigratoria della società sportiva. Di qui l’ulteriore motivo fondato sulla incongruità delle sanzioni irrogate per “violazione ed erronea applicazione del principio generale di afflittività del trattamento sanzionatorio irrogato”.

Alla luce di tali doglianze la Procura ha chiesto, pertanto, la riforma dell’impugnata decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche affinché a carico del Sig. Jhonathan Proculo sia comminata la sanzione richiesta nel corso del procedimento innanzi al Giudice di prime cure, ovvero tre mesi di inibizione o, in subordine, la sanzione che sarà ritenuta giusta ed equa dalla Corte.

In vista dell’udienza del 9 aprile 2024 la parte reclamata non si costituiva e rimaneva pertanto contumace.

All’udienza, tenuta in video conferenza, risultava presente il solo rappresentante della Procura federale il quale illustrava brevemente le proprie tesi difensive insistendo nelle richieste e conclusioni già rassegnate. Il reclamo era quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Si rileva, preliminarmente, che non è in contestazione la sussistenza della violazione ma solo la commisurazione di una sanzione adeguata e coerente con la lesività della condotta.

Si osserva, al riguardo, che il Tribunale ha accertato la lesività delle dichiarazioni rese in relazione alla reputazione della società Monturano Calcio S.S.D. a r.l. statuendo nel senso che le espressioni utilizzate al fine di manifestare il pensiero sono state ingiustificatamente sproporzionate rispetto al concetto da esprimere e, in ogni caso, esorbitanti rispetto ai canoni di continenza. Come osservato dalla parte reclamante le espressioni, pur lesive, non sono state considerate dal Tribunale particolarmente gravi.

Sebbene il Giudice di primo grado non abbia motivato in ordine alla rilevata non particolare gravità delle dichiarazioni verbali richiamate in premessa, questa Corte osserva che, nell’ambito di una possibile graduazione della condotta ai sensi dell’art. 23 C.G.S., le dichiarazioni siano da considerarsi senz’altro gravi. Tuttavia, pur avendo oltrepassato i limiti della legittima critica non sono state utilizzate espressioni particolarmente ingiuriose né le dichiarazioni espresse hanno coinvolto interessi generali al di là dell’offesa alla reputazione della squadra perdente di talché si possa concludere per un particolare gravità della fattispecie.

Va tenuto presente, al riguardo, che ai sensi dell’art. 23, comma 4, CGS costituiscono fondamentali elementi di riferimento ai fini della graduazione dell’entità della sanzione:

a) la gravità, le modalità e l’idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio all’istituzione federale o a indurre situazioni di pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza di altre persone;

b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di una società o comunque vi svolga una funzione rilevante;

c) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l’imparzialità degli ufficiali di gara, dei componenti degli organi tecnici arbitrali e dei componenti degli organi di giustizia sportiva nonché la correttezza delle procedure di designazione.

Nel caso in esame ricorre solo l’ipotesi di cui alla lett. b), atteso che le dichiarazioni provengono da un soggetto che, sebbene non tesserato, per quanto emerge dagli atti e, in particolare, dal video diramati sul canale you tube, ha rilasciato l’intervista nella qualità di direttore sportivo della squadra vincente e, dunque, nello svolgimento di attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2 del CGS e in favore della squadra per cui detta attività è svolta.

In ordine alla dedotta violazione del principio di afflittività, inoltre, risponde ai principi e alla giurisprudenza in materia richiamata dal medesimo reclamante, che “l’entità della sanzione va commisurata alla gravità dell’illecito, nel quadro delle circostanze di fatto, in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve essere necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo” (CFA Sez. I, n. 31/2022–2023; CFA, Sez. IV, n. 55/2020–2021; nel medesimo senso anche Sez. I, n. 70/2023-2024: “L’art. 12 del Codice di giustizia sportiva – il quale dispone che gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva – impone di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (Cfr. CFA, Sez. I, n. 7/CFA/2022-2023). In questa prospettiva, l’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere dunque adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”. In effetti, solo se l’entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita - deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021)”.

Nel caso in esame la scelta della inibizione, sia pure per un periodo limitato di un mese, a giudizio di questa Corte non si pone in contraddizione con i principi suesposti, atteso che l’inibizione costituisce una delle sanzioni più gravi indicate dall’art. 9 tra le sanzioni irrogabili a carico dei dirigenti, soci e tesserati, nonché specificamente irrogabili nel caso di violazione dell’art. 23 C.G.S.

Come precisato dal terzo comma di tale disposizione “qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso o di una specifica struttura”, all’autore delle dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l’ammenda da euro 2.500,00 ad euro 50.000,00, se appartenente alla sfera professionistica. Invece “nei casi più gravi”, si applicano anche le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere f), g), h) ovvero la squalifica, il divieto temporaneo di accesso e, per l’appunto, h) l’inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, (con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro).

Nel caso in esame, pur non venendo in rilievo il pregiudizio alla istituzione federale nel suo complesso, come richiesto dal richiamato comma terzo, e pur essendo le dichiarazioni lesive rivolte nei soli confronti della squadra avversaria (per le modalità di gioco tenute in occasione di un incontro sportivo oltre che per la sua posizione in classifica), il Tribunale ha comunque accolto la richiesta della sanzione nei termini di inibizione, sia pure per un periodo inferiore a quanto richiesto dalla Procura federale.

Significativo è anche il fatto che, a carico della società Montegranaro, in virtù dell’accordo ex art. 126 CGS, sia stata individuata come sanzione congrua un’ammenda pressocché simbolica (di 600 euro poi ulteriormente ridotti, in virtù dell’accordo stesso, a soli 300 euro) e ciò, nonostante il parallelismo insito nella previsione di cui al sesto comma dell’art. 23 citato ove si prevede che la società è punita con un’ammenda “pari a quella applicata all’autore della sanzione”.

Nel caso in esame, dunque, la scelta della sanzione più grave a carico dell’autore delle dichiarazioni offensive, piuttosto che la scelta dell’ammenda è comunque coerente con il giudizio di complessivo disvalore espresso dal Tribunale nei confronti della condotta perpetrata dal Proculo nella sua attività di direttore sportivo (in via di fatto), della società Montegranaro. Disvalore che, tuttavia, per il tenore e le modalità di espressione nonché per la limitatezza della vicenda, non ha raggiunto livelli di particolare gravità.

Alla luce di quanto sopra, non è dato ravvisare pertanto alcuna conseguente violazione del principio di afflittività ovvero di proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti ascritti atteso che, in relazione a quanto sopra osservato, detta sanzione, comportando la inibizione a compiere attività nell’interesse della squadra per il periodo di un mese, può ritenersi comunque tale da rivestire una valida efficacia deterrente al fine di evitare ulteriori analoghi comportamenti da parte del soggetto sanzionato.

A tale riguardo - al di là del fatto che la commisurazione della sanzione si basa su circostanze proprie del caso concreto oltre che su elementi che non sempre rendono paragonabili fattispecie apparentemente analoghe - non giova al reclamante il richiamo ad alcuni precedenti emanati da questa Corte riferibili a fattispecie di tutt’altra gravità ovvero a sanzioni irrogate in conseguenza di espressioni gravemente dispregiative e lesive dell’immagine, del decoro e dell’altrui reputazione non solo ai danni dell’ufficiale di gara ma, più in generale, della categoria degli arbitri (CFA, decisione n. 62/2021-2022 che conferma la sanzione di tre mesi di squalifica a carico dell’allenatore autore delle dichiarazioni lesive e decisione adottata dal TFT Liguria, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 64 dell’1.3.2024, con cui viene ratificato un patteggiamento per due mesi di inibizione a carico del Presidente di una società sportiva per offese arrecate all’arbitro e all’intera classe arbitrale).

Il Collegio, pertanto, non ritiene di doversi discostare dalla individuazione delle sanzioni individuate con la sentenza oggetto di reclamo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Paola Palmieri                                                        Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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