F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0114/CFA pubblicata il 7 Maggio 2024 (motivazioni) – U.S. Limite e Capraia A.S.D/U.S. Pistoiese 1921 S.S.D. a RL.
Decisione/0114/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0115/CFA/2023-2024
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Lombardo – Componente
Vincenzo Barbieri – Componente
Mariangela Caminiti - Componente
Ivo Correale - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0115/CFA/2023-2024 proposto dalla società U.S. Limite e Capraia A.S.D. in data 02.04.2024,
contro
la società U.S. Pistoiese 1921 S.S.D. a RL.,
per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione vertenze economiche n. 0029/TFNSVE-2023-2024 del 27.03.2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 30.04.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Ivo Correale e uditi gli Avv.ti Fabio Giotti e Niccolò Beccari per la reclamante e l’Avv. Gerardo Perillo per la società U.S. Pistoiese 1921 SSD a RL;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. La vicenda di cui al presente contenzioso trae origine dal “Contratto di Collaborazione” al fine dello sviluppo reciproco dell’attività del settore giovanile, stipulato in data 23 maggio 2018 tra le società U.S. Limite e Capraia A.S.D. (d’ora in avanti “Limite”) e U.S. Pistoiese 1921 S.S.D. a r.l. (d’ora in avanti “Pistoiese”).
In particolare, a margine di tale contratto che aveva validità fino al 30 giugno 2020, era stipulato anche un “Accordo Settore Giovanile”, il cui art. 9 – per quel che concerne in questa sede – prevedeva che “Relativamente a tutti i calciatori tesserati Pistoiese della squadra in oggetto che saranno in futuro ceduti da Pistoiese a titolo temporaneo e/o definitivo ad altra Società Professionistica Limite avrà diritto, in ogni caso, al 50% del corrispettivo della cessione che le sarà riconosciuto e liquidato da Pistoiese in corrispondenza dei tempi di incasso della cessione”. In pratica, la Limite si impegnava a gestire la parte tecnica, organizzativa ed economica, per la stagione sportiva 2018/19, di due squadre di categoria giovanile, la “Giovanissimi B Pro 2005” e la “Giovanissimi Pro Regionali 2006” (rectius, “Esordienti Pro regionali 2006”).
2. I contrasti tra le parti sono sorti quando il calciatore Gianmarco Di Biase, facente parte della squadra “Giovanissimi B 2005” per la stagione 2018/19, e confermato nella Pistoiese per la successiva 2019/20, si trasferiva nel gennaio 2023 alla società professionistica “Juventus F.C.”, per un corrispettivo di euro 350.000,00.
La società Limite, quindi, facendo valere il contenuto del suddetto art. 9) dell’“Accordo”, chiedeva alla Pistoiese il pagamento del 50% della somma in questione.
3. Non ottenendo positivo riscontro, tale società proponeva ricorso avanti al Tribunale federale nazionale – Settore vertenze economiche, il quale, con la decisione in epigrafe, dopo aver rigettato alcune eccezioni preliminari sulla giurisdizione, sulla violazione del diritto di difesa e sull’ammissibilità del ricorso, disponeva, in sintesi, quanto segue:
a) appariva dirimente l’art. 12 del su ricordato “Accordo”, che stabiliva come lo stesso fosse valido dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 e senza tacito rinnovo, limitando pertanto l’efficacia dell’”Accordo” alla sola stagione sportiva 2018/2019;
b) non poteva supplire in senso contrario l’art. 9 di esso, invocato dalla Limite a sostegno della propria pretesa, che non indicava alcun ulteriore termine di efficacia della statuizione, risolvendosi in una indicazione del tutto generica e, come tale, inidonea a sostenere l’ultrattività della clausola oltre la scadenza naturale dell’”Accordo” stesso;
c) ne conseguiva l’infondatezza della domanda di Limite, in quanto il giovane calciatore Di Biase, tesserato per la Pistoiese per la stagione sportiva 2018/2019, aveva continuato a militare tra le fila della stessa anche per le stagioni successive al 30 giugno 2019, fino al gennaio 2023, ove il trasferimento alla Juventus F.C. si era attivato a quasi quattro anni dalla scadenza dell’”Accordo” in questione.
4. Con rituale ricorso a questa Corte federale d’appello, la società Limite chiedeva la riforma di tale decisione, per i seguenti motivi.
“Erronea interpretazione del contratto denominato “Accordo settore giovanile” del 23 maggio 2018 per violazione delle regole interpretative stabilite dagli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. anche in relazione ai principi di non contestazione ex art. 115 c.p.c.”
Il Tribunale aveva sostanzialmente deciso la controversia sulla base di una errata ed illogica interpretazione dell’”Accordo” di cui in narrativa.
In base a questo, Limite aveva assunto tutte le obbligazioni di natura organizzativa per la gestione delle due squadre giovanili indicate, a partire dall’utilizzo settimanale dell’impianto sportivo in sua gestione denominato “M. Cecchi”, dove durante tutta la stagione sportiva 2018/2019 le squadre della Pistoiese “Giovanissimi B Pro 2005” ed “Esordienti Pro Regionali 2006” si erano allenate con spese interamente a carico della società Limite.
Il suddetto “Accordo” prevedeva, nel suo complesso, anche riferimenti a obbligazioni future, tra cui era richiamato l’art. 8, con ulteriore onere a carico della Limite, rappresentato dal rilascio, in caso di necessità, delle “liberatorie” relative al premio di preparazione, ex art. 96 delle N.O.I.F., e al premio alla carriera, ex art. 99 bis N.O.I.F., per tutti i calciatori tesserati nelle due squadre giovanili nella stagione 2018/2019 e confermati dalla U.S. Pistoiese nella stagione 2019/2020.
La reclamante evidenziava, poi, che erano state pattuite anche obbligazioni e controprestazioni economiche con effetti ultronei rispetto alla sola stagione 2018/19, a carico della Pistoiese, secondo quanto previsto dagli artt. 9), 10) ed 11), di cui la Limite aveva appunto azionato la prima.
Per la reclamante, le parti contraenti avevano, dunque, circoscritto l’efficacia della pattuizione di cui all’art. 9), limitatamente ai calciatori tesserati con la Pistoiese nelle squadre “Giovanissimi B Pro 2005” ed “Esordienti Pro Regionali 2006” nella stagione sportiva 2018/2019 e confermati nelle successive stagioni sportive, come era accaduto per il calciatore Di Biase, il quale aveva effettivamente svolto attività con la relativa squadra, partecipando a tutte le gare del campionato “Giovanissimi B Pro 2005”, era stato poi confermato dalla Pistoiese nella stagione 2019/2020 e nelle successive stagioni, fino al suo trasferimento, a titolo definitivo e oneroso, presso società professionistica, in data 30 gennaio 2023.
Il punto critico della decisione di primo grado – per la reclamante – era dato dalla circostanza per la quale essa si era “appiattita” sul limite temporale stabilito all’art. 12, ove era stato pattuito che “Il presente accordo sarà valido dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019 e
non sarà rinnovato tacitamente”.
Tale conclusione contrastava, però, palesemente, con tutti i criteri generali di interpretazione del contratto, a partire dall’interpretazione letterale ex art. 1362 c.c. già applicata da questa Corte federale in un precedente che era riportato.
Procedendo all’interpretazione del contratto secondo il senso letterale delle parole, infatti, per la reclamante si deduceva chiaramente come il limite temporale stabilito all’art. 12 (1 luglio 2018-30 giugno 2019) fosse da ricondurre unicamente all’art. 1 dell’”Accordo”, ove erano indicate le obbligazioni gestionali a carico della Limite “per la stagione sportiva 2018/2019”. Infatti, già dal successivo e ricordato art. 8, il suddetto limite temporale era superato, laddove si prevedevano ulteriori obblighi a carico della Limite estesi con efficacia alle stagioni successive.
Tali ulteriori obblighi non potevano che collocarsi, storicamente e pacificamente, nella stagione 2019/2020 e successive, poiché solo dal 1° luglio 2019 la Pistoiese poteva “riconfermare” i calciatori per la s.s. 2019/2020 e, quindi, solo dopo tale riconferma si sarebbero potuto richiedere a Limite le richiamate “liberatorie” per i premi ex artt. 96 e 99 bis N.O.I.F.
Per la reclamante, lo stesso art. 9) confermava la bontà di tale interpretazione proposta, richiamando un periodo temporale successivo alla fine della stagione 2018/2019, laddove era detto: “Relativamente a tutti i calciatori tesserati Pistoiese della squadra in oggetto che saranno in futuro ceduti da Pistoiese a titolo temporaneo e/o definitivo ad altra società…”.
Anche gli artt. 10 e 11 dell’”Accordo”, per la reclamante, confermavano la vigenza ultrattiva del medesimo, dato che si riferivano all’evento (futuro) di cui alla conferma/non conferma di calciatori per la stagione 2019/20 e relativa maturazione dei premi di cui ai due richiamati articoli delle N.O.I.F. (art. 10), nonché alla disputa di almeno cinque gare ufficiali di un campionato professionistico non limitato a una sola stagione (art. 11).
Dato che l’Accordo in esame comprendeva solo calciatori “classe 2005 e 2006” che nel 2019 avevano, rispettivamente, 14 e 13 anni, questi nella stagione 2018/2019 non avrebbero in nessun caso, neppure alla fine della stessa, potuto disputare gare ufficiali con la prima squadra della Pistoiese, ai sensi dell’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., per cui il limite temporale dell’”Accordo” non poteva che estendersi anche oltre la fine della stagione 2018/19, salvo che per le ricordate obbligazioni di cui all’art. 12, in virtù dell’applicazione degli ulteriori criteri dell’interpretazione complessiva delle clausole, ex art. 1363 c.c., dell’interpretazione in buona fede, ex art. 1366 c.c., e della conservazione del contratto, ex art. 1367 c.c.
Per la reclamante, essendo entrambi (“Contratto” e “Accordo”) “contratti a prestazioni corrispettive”, la corrispettività, interpretando le clausole in buona fede, doveva emergere ed essere correttamente valorizzata, per cui, dal momento nel quale la Limite aveva reso un servizio alla Pistoiese, assumendosi sia l’onere economico-gestionale nella stagione 2018/2019, sia il rischio di non percepire alcunché da tale servizio, la stessa aveva di conseguenza diritto a percepire la controprestazione, nel momento in cui fossero maturate le obbligazioni economiche a carico della Pistoiese.
Inoltre, la decisione del Tribunale di prime cure risultava erronea anche alla luce del criterio interpretativo della conservazione del contratto ex art. 1367 c.c. evidenziando, in relazione ai richiamati artt. 10 e 11, che se si limitasse temporalmente la loro efficacia al periodo 1° luglio 2018-30 giugno 2019, non vi sarebbe alcuna possibilità, riguardo all’art. 10, di valutare la carriera dei calciatori “non confermati” e, con riguardo alla clausola ex art. 11, la stessa non risulterebbe applicabile e, quindi sostanzialmente nulla, poiché nel corso della stagione sportiva 2018/2019 nessun calciatore tesserato nelle squadre oggetto di Accordo avrebbe potuto giocare in “prima squadra”. Analogamente doveva concludersi per l’art. 9), quindi, la cui applicazione logica e concreta non sarebbe potuta che avvenire “in futuro” rispetto alla stagione sportiva 2018/2019.
Del tutto irrilevante, infine, era per la reclamante, che il Tribunale avesse evidenziato, in motivazione, l’affermazione dei difensori della società Limite in sede di discussione di aver attivato l’art. 9) dell’”Accordo” solo per il calciatore Di Biase e non per altri, dovendosi contestualizzare tale affermazione nella discussione orale avvenuta.
La reclamante concludeva la sua esposizione, insistendo, come fatto in primo grado, in relazione al pagamento del 50% delle somme effettivamente corrisposte alla Pistoiese dalla Juventus F.C. per il suddetto trasferimento, nella richiesta di acquisire d’ufficio, ex art. 210 c.p.c. la documentazione ufficiale depositata presso la Lega Serie A dalla Juventus F.C. relativa all’acquisto in questione, non potendo la reclamante acquisire direttamente tali documenti.
Alla società Limite, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, era dovuto un importo pari ad € 175.000,00, oltre IVA se dovuta, o la diversa somma se accertata in corso di causa.
5. Si costituiva in giudizio la società Pistoiese, rilevando l’infondatezza del reclamo.
In particolare, era contestata la tesi dell’ultrattività dell’”Accordo” riguardo all’art. 9), rispetto all’art. 12). In tal senso l’ultrattività delle clausole contrattuali (tra cui quella prevista dall’art. 9) in merito al diritto sulla percentuale derivante dalla futura rivendita dei calciatori che avessero militato nel settore giovanile della ricorrente) non risultava affatto in contrasto con il dato letterale dell’art. 12), potendo essere invocata solo ove l’accordo fosse stato espressamente rinnovato dalle parti, circostanza questa non verificatasi.
Nel momento in cui l’art. 12 stabiliva che “… l’accordo ha validità fino al 30 giugno 2019 e non sarà rinnovabile tacitamente…” non escludeva che le condizioni poste dalle altre clausole (in particolare dall’art. 9) potessero verificarsi, ma le subordinava chiaramente all’espresso rinnovo dell’accordo. Ne conseguiva - per logica – l’impossibilità di estendere “ex sé” gli effetti del contratto oltre la durata stabilita dall’art. 12), così come correttamente stabilito dal giudice di primo grado.
Gli articoli che prevedevano l’ultrattività dell’accordo, perciò, andavano a disciplinare solo l’ipotesi in cui l’accordo fosse stato prorogato, dato che ove si fosse verificato il rinnovo espresso del contratto, vi sarebbe stata l’evidente necessità di disciplinare le pattuizioni contrattuali anche oltre la loro scadenza naturale. Il dato letterale dell’art. 9) aveva evidente funzione complementare, in quanto non faceva altro che prevedere cosa sarebbe accaduto ove il contratto fosse stato rinnovato e nessuna esigenza interpretativa si poneva sotto il profilo giuridico, in assenza di contrasto tra le clausole dello stesso contratto secondo il tenore letterale delle stesse.
Del resto l’art. 12) si poneva proprio come “norma di chiusura”, essendo posta a conclusione dell’accordo ovvero con funzione complementare rispetto alla disciplina delle precedenti clausole (compresa quella dell’art. 9).
Per la reclamata, inoltre, la clausola di cui all’art. 9) si poneva come clausola vessatoria poiché, non indicando alcun termine di efficacia, ovvero risolvendosi in una indicazione del tutto generica, avrebbe dovuto vincolare la resistente sine die, con evidente e sovrabbondante squilibrio del sinallagma contrattuale.
6. Nel corso dell’udienza tenutasi in videoconferenza il 30 aprile 2024 i difensori delle parti illustravano le loro argomentazioni e la causa era trattenuta in decisione, con pubblicazione del dispositivo in pari data.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I.1. Per completezza di esame dell’intera fattispecie legata alla pronuncia di primo grado impugnata, queste Sezioni Unite rilevano che la stessa, nella parte iniziale, si soffermava su alcune considerazioni relative ad eccezioni preliminari formulate dalla Pistoiese sulla giurisdizione, sulla violazione del diritto di difesa e sull’ammissibilità del ricorso, ritenute infondate.
Ebbene, non avendo proposto la Pistoiese appello incidentale su tali profili della sentenza, le conclusioni di cui alla suddetta sentenza non possono che ritenersi consolidate, in virtù del principio, già evidenziato anche da queste Sezioni Unite, secondo il quale nel giudizio avanti agli organi federali si applica la regola generale derivante dall’art. 346 del codice di procedura civile (e dall’art. 101, comma 2, del codice del processo amministrativo) secondo cui, allorché una domanda o eccezione è stata sollevata in primo grado ed è stata espressamente respinta dal Tribunale, è necessario proporre autonomo e tempestivo reclamo contro tale capo della decisione di primo grado sfavorevole, non essendo consentito riproporre l’eccezione con la memoria difensiva. Del resto, l’art. 49, comma 11, CGS dispone espressamente che “La parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o reclamo ritualmente proposto da altre parti” (CFA, SSUU, n. 109/CFA-2023-24; v. anche: CFA, Sez. IV, n. 50/CFA-2020-2021; CFA, Sez. IV, n. 16/CFA-2020-2021).
I.2 Passando all’esame del reclamo, si rileva, in primo luogo, che la fattispecie si fonda su alcune situazioni di fatto non contestate dalle parti e che si devono dare, pertanto, come assodate senza necessità di ulteriore istruttoria.
In particolare risulta che:
a) il calciatore Gianmarco Di Biase, tesserato Pistoiese, ha svolto la sua attività agonistica per la stagione 2018/19 con la squadra “Giovanissimi B Pro 2005”, la cui parte tecnica, organizzativa ed economica è stata gestita dalla società Limite, secondo l’”Accordo” di cui in narrativa;
b) il calciatore è stato “confermato” dalla Pistoiese anche per la stagione sportiva susseguente;
c) il medesimo è stato poi ceduto dalla Pistoiese, nel gennaio 2023, alla società professionistica “Juventus FC”, per l’importo di € 350.000.
I.3. La ragione del contendere riguarda – come si evince dalla ricostruzione operata dalle parti nei rispettivi scritti difensivi – l’interpretazione, in particolare, della clausola di cui all’art. 9) del suddetto “Accordo” sottoscritto a margine del “Contratto di Collaborazione” al fine dello sviluppo reciproco dell’attività del settore giovanile, stipulato in pari data 23 maggio 2018 tra Limite e Pistoiese, secondo cui: “Relativamente a tutti i calciatori tesserati Pistoiese della squadra in oggetto che saranno in futuro ceduti da Pistoiese a titolo temporaneo e/o definitivo ad altra Società Professionistica Limite avrà diritto, in ogni caso, al 50% del corrispettivo della cessione che le sarà riconosciuto e liquidato da Pistoiese in corrispondenza dei tempi di incasso della cessione”.
Secondo parte reclamante, tale interpretazione non può avvenire che in relazione al contesto integrale delle varie pattuizioni, secondo i canoni di interpretazione di un contratto, tra cui spiccano anche quelle di cui agli artt. 10) e 11) dell’”Accordo” che non pongono limiti alla loro efficacia per la sola stagione 2018/19.
Secondo parte reclamata, invece, in aderenza alle conclusioni del Tribunale federale nazionale – Settore vertenze economiche nella sentenza in epigrafe, rilevanza “centrale” assume l’art. 12) di tale “Accordo”, secondo il quale ““Il presente accordo sarà valido dal 1luglio2018 al 30 giugno 2019 e non sarà rinnovato tacitamente” e le altre clausole richiamate, che facevano riferimento a situazioni “future” potevano essere applicate solo in presenza di un rinnovo espresso tra le parti.
Sostiene sul punto la sentenza di primo grado, nelle brevi considerazioni sul punto rilevante in questione, che non “ …può supplire in questo senso l’art. 9 dell’Accordo, pur invocato dalla ricorrente a sostegno della propria pretesa. Lo stesso infatti, non indica alcun ulteriore termine di efficacia della statuizione risolvendosi in una indicazione del tutto generica e come tale inidonea a sostenere l’ultrattività della clausola oltre la scadenza naturale dell’Accordo”.
II.1 Premesso ciò, in primo luogo, valga richiamare la giurisprudenza secondo la quale il primo criterio di interpretazione del contratto è quello della ricostruzione della volontà delle parti come emerge dal tenore letterale della scrittura, ai sensi dell’art. 1362, comma 1, c.c.; in particolare, i criteri ermeneutici “soggettivi”, previsti dalle norme cosiddette “strettamente interpretative” dagli artt. 1362-1365 c.c., devono trovare preliminarmente applicazione rispetto ai criteri ermeneutici “oggettivi”, previsti nelle norme cosiddette “interpretative-integrative” degli artt. 1366-1371 c.c. (per tutte: Cass. Civ., Sez. II, 8.9.21, n. 24180 e CFA, SSUU, n. 52/CFA/2023-2024).
Ancora, valga richiamare la statuizione giurisprudenziale per la quale, ai fini dell'applicazione dei criteri interpretativi di un contratto (o di una sua specifica clausola), necessita partire dall'esame del suo elemento letterale, che ha funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, per poi confrontarlo con l'intero contesto contrattuale. Per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola, avuto riguardo allo scopo pratico che le parti abbiano concordato di realizzare con la stipulazione del contratto. Quest'indagine, quindi, può investire, oltre al contesto negoziale integrale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dai successivi artt. 1369 e 1366, rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta, e altresì a escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni “cavillose” che depongano per un significato in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (Cass. Civ., Sez. I, 2.8.23, n. 23519 e Cons. Stato, Sez. V, 8.9.23, n. 8210).
In definitiva, ai sensi dell'art. 1363 c.c., le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, secondo la regola di una interpretazione “globale”; tale criterio interpretativo non è sussidiario rispetto al canone dell'interpretazione letterale, poiché una interpretazione analitica, che non tenga conto del senso complessivo dell'atto, comporta il rischio di fraintendere il significato delle singole clausole, le quali trovano spiegazione nella coerente regolamentazione dell'affare. Il richiamo, nell'art. 1362, comma 1, c.c., alla comune intenzione delle parti, impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche nel caso in cui il testo appaia chiaro, ma in apparenza incoerente; pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti deve essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume rilevanza anche il criterio logico - sistematico, di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole attinenti alla materia in contesa (Cass civ., Sez. II, 25.6.20, n. 12664).
Chiarito quanto sopra, si esamina, dunque, il testo dell’”Accordo”, sottoscritto dalle parti “a latere” del “Contratto di Collaborazione” al fine dello sviluppo reciproco dell’attività del settore giovanile e sul quale si è incentrata la ragione del contendere.
Partendo dall’interpretazione letterale e dall’art. 9) invocato dalla parte reclamante, in esso emerge ben chiara la struttura dello stesso, orientato a regolare un’obbligazione futura, legata alla cessione da Pistoiese, a titolo temporaneo e/o definitivo, ad altra società professionistica di calciatori in un momento successivo che non può che essere successivo a quello della stipula, visto che l’espressione letterale adoperata dalle parti è “…che saranno ‘in futuro’ ceduti”. Appare chiaro che il senso letterale dell’espressione era legato a vincolare l’obbligazione della Pistoiese a un momento futuro, dato dalla successiva cessione a società professionistica, momento che non era limitato nei suoi effetti, non avendo ritenuto le parti di circoscrivere la permanenza dell’obbligo entro un limite temporale espresso.
Analogamente deve concludersi per gli artt. 10) e 11).
In questi erano pure presenti espressioni legate a eventi futuri. Il primo prevede infatti che “ Relativamente ai calciatori della squadra in oggetto che non ‘saranno’ confermati da Pistoiese ma rispetto ai quali Pistoiese dovesse maturare un diritto al premio di formazione ex art. 96 NOIF, nonché al premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF, nei confronti di altra società professionistica, Limite ‘avrà’ diritto, in ogni caso, al 40% del corrispettivo effettivamente incassato da Pistoiese” (art. 10).
Anche l’art. 11) sottende un riferimento a evento futuro, là dove prevede che, qualora un giovane calciatore proveniente dalle selezioni di cui all’accordo tra le parti qui in esame avesse disputato almeno cinque gare ufficiali di un campionato professionistico con la prima squadra della Pistoiese, quest’ultima “sarà” tenuta a riconoscere un indennizzo di euro 5.000,00 a Limite al verificarsi di questa condizione.
Queste Sezioni Unite, quindi, ritengono che per la struttura stessa dell’”Accordo” le obbligazioni di Pistoiese, di cui all’art. 9) in esame, non potessero che maturare al verificarsi di eventi futuri che, come tali, non potevano che esulare dal limite temporale della stagione 2018/19.
La sentenza di primo grado (che definisce tale clausola “dirimente”) e parte reclamata sostengono che per una conclusione contraria deponga l’art. 12) dello stesso “Accordo”, secondo il quale il medesimo era valido “dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019 e non sarà
rinnovabile tacitamente”.
Aggiunge, poi, la Pistoiese – proprio sull’esclusione di un rinnovo tacito - che il riferimento a eventi futuri di cui ai richiamati artt. 9), 10) e 11) avrebbe trovato applicazione solo in caso di rinnovo espresso dell’”Accordo” tra le parti, rinnovo non esercitato.
II.2. Queste Sezioni Unite, però, non concordano con tali conclusioni.
Per quanto riguarda la motivazione della sentenza del Tribunale federale, si ritiene di avvalersi degli altri criteri ermeneutici sopra richiamati, esaminando l’”Accordo” nella sua globalità ai fini di una interpretazione logico-sistematica, da affiancare a quella letterale, come sopra evidenziato
Ebbene, l’”Accordo” in questione conteneva l’indicazione di varie obbligazioni reciproche tra le parti, a conferma della sinallagmaticità delle prestazioni, per cui la Pistoiese non aveva solo a suo carico le obbligazioni future legate agli artt. da 9) a 11), ma anche i numerosi obblighi ben definiti di cui agli artt. 1), 3) e 7).
A fronte di obbligazioni che, logicamente, potevano essere limitate alla sola stagione 2018/19, quali quelle da ultimo richiamate, sussistevano altre che, per la loro natura, non potevano che essere ultrattive rispetto a tale limite.
In tal senso, ci si riferisce a quelle di cui agli artt. 8) - a carico di Limite, obbligata al rilascio delle “liberatorie” relative al premio di preparazione ex art. 96 N.O.I.F. ed al premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F per tutti i calciatori tesserati nelle suddette squadre nella stagione 2018/2019 confermati dalla U.S. Pistoiese nella stagione seguente - e ai ricordati artt. 9), 10) e 11) – a carico di Pistoiese - di certo non limitabili nella sola stagione di riferimento, proprio perché legate a eventi futuri e incerti che potevano manifestarsi (cessione di Pistoiese di calciatori a società professionistiche, art. 9), calciatori “non confermati” da Pistoiese che avessero maturato le condizioni per l’applicazione delle ricordate N.O.I.F., art. 10) e calciatori che avessero disputato almeno cinque gare con società professionistiche, art. 11), evento, quest’ultimo, certamente non realizzabile nella stessa stagione 2018/19 se non altro in virtù dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F. e del limite di età ivi indicato che certamente impediva ai giovani calciatori di disputare gare in campionati non giovanili nel 2018/19.
Non deve, poi, dimenticarsi che l’”Accordo” in questione è stato sottoscritto nella stessa data e “a latere” di un più ampio “Contratto di Collaborazione”, limitato nella sua durata fino al 30 giugno 2020, ma rinnovabile tacitamente (art. 5), che prevedeva obbligazioni e diritti reciproci per più di una stagione sportiva.
A tale proposito spicca, per quel che rileva in questa sede, il contenuto del relativo art. 6.8, il quale dispone che: “ La cessazione o la risoluzione del presente Contratto non libererà le parti rispetto alle responsabilità, azioni o obblighi già sorti o relativi a comportamenti ed azioni tenuti durante la vigenza del presente Contratto”, con ciò confermando la potenziale ultrattività della regolamentazione ivi contenuta.
Di converso, anche il correlato “Accordo” non poteva che logicamente conformarsi sulla presenza di situazioni di ultrattività degli effetti di quanto temporalmente avvenuto nella stagione 2018/19.
III.1. Pertanto, emerge un quadro delimitato in tal senso: a) le due società hanno stipulato il 23 maggio 2018 un “Contratto” e un “Accordo”; il primo, regolava rapporti generali tra le parti, con obbligazioni a carico di entrambe (di “facere” a carico di Pistoiese, ex art. 3, e di natura economica a carico di Limite, ex art. 4). La relativa durata era legata a due stagioni sportive (2018/19 e 2019/20, trovando fine il 30 giugno 2020), ma con rinnovo tacito. Il secondo regolava nello specifico lo svolgimento della stagione 2018/19, senza possibilità di tacito rinnovo, rinvenendo, evidentemente, le parti la necessità di rinegoziare ogni anno i rispettivi obblighi e oneri per singola stagione, dettagliando obbligazione di “facere” anche a carico di Limite, oltre che di Pistoiese (artt. 1 e 3), nel senso di limitare a quella stagione la genesi delle rispettive obbligazioni ma non certo gli effetti di cui alle altre clausole, laddove questi erano proiettati – inevitabilmente – nel futuro.
Ecco che, allora, non può essere condivisa l’affermazione della sentenza di primo grado, secondo cui l’art. 12 dell’”Accordo” che stabilisce che lo stesso sarà valido dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 e non sarà rinnovabile tacitamente, limiterebbe l’intera efficacia dell’intero” Accordo” stesso alla sola stagione sportiva 2018/2019.
In realtà, appare logico e coerente, ai sensi dei criteri ermeneutici sopra descritti, che la clausola di cui all’art. 12) cit. si riferisca alle sole situazioni esauribili nella stessa stagione sportiva, ma non può, logicamente, essere considerata idonea a intervenire su situazioni inevitabilmente nascenti solo in un momento successivo, come quelle legate agli artt. 8)-11) sopra richiamati.
Il riferimento alla stagione 2018/19 di cui all’art. 12) cit. deve dunque essere logicamente interpretato, per quel che riguarda l’art. 9) in esame, nel senso che la clausola riguardava unicamente i calciatori gestiti tecnicamente da Limite per quella sola stagione, nel senso che essa operava in qualunque anno successivo potevano essere trasferiti a società professionistiche, purchè sotto la gestione di Limite per la s.s. 2018/19 (e così pure per le clausole di cui agli artt. 10 e 11). Non operava per calciatori sotto la direzione tecnica di Limite per le stagioni successive, pur in presenza di un rinnovo tacito del solo “Contratto”.
D’altronde, ciò giustifica anche la mancata previsione di una clausola di rinnovo tacito dell’”Accordo”, visto che la semplice “militanza” sotto la direzione di Limite per quella stagione stabilizzava effetti futuri, comunque pattuiti tra le parti.
Tale ricostruzione ermeneutica appare proporzionata e non abnorme, dato che comunque per la stagione 2018/19 Limite si era occupata di una rosa non particolarmente ampia di calciatori, come si evince dalla documentazione depositata in giudizio, per cui le probabilità che più di uno – al massimo due – giovani calciatori fossero “attenzionati” da società professionistiche erano molto scarne.
III.2. Soffermandosi sull’osservazione per la quale Pistoiese lamenta che un’interpretazione come quella di cui sopra avrebbe configurato una clausola “vessatoria”, queste Sezioni Unite rilevano che nessuna delle parti può essere definita “consumatore” né che la stessa trovava allocazione in modulo predisposto, ferma restando la specifica approvazione per iscritto presente nello stesso testo dell’”Accordo”, ex art. 1341 c.c.
Le clausole vessatorie sono quelle che per il loro contenuto comportano uno squilibrio contrattuale tra le parti; il secondo comma dell'art. 1341 c.c. nel richiederne la specifica approvazione per iscritto, ne fornisce un elenco in virtù del quale sono considerate vessatorie le clausole che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. Sulla scorta di tali considerazioni, si può escludere che sia vessatoria la clausola di cui all’art. 9), posta nel contesto di una pattuizione che opera e pone obbligazioni proporzionate nei confronti di entrambe le parti.
Dirimente, ad ogni modo, è l’osservazione per la quale Pistoiese ha rilevato tale vessatorietà solo in sede di appello e non anche in primo grado.
E’ principio generale quello per il quale, infatti, il reclamo alla Corte federale di appello tendenzialmente si qualifica quale “ revisio prioris instantiae” non quale “novum judicium” (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2023-2024 e n. 95/2019-2020).
Sempre restando sulle deduzioni difensive di Pistoiese, secondo cui anche altri giocatori sono stati ceduti ad altre società e non vi è mai stata richiesta di percentuali e/o altre richieste economiche per tali operazioni, si rileva che tale circostanza non risulta provata, con indicazione di quali altri specifici giovani calciatori tesserati per la stagione 2018/19 siano stati ceduti a società professionistiche; né la circostanza sarebbe di per sé influente sulla presente controversia, esclusivamente legata alla cessione del calciatore Di Biase.
IV. Alla luce di quanto illustrato, pertanto, il reclamo deve trovare accoglimento e deve essere disposta la restituzione a parte reclamante del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Le spese di lite possono invece compensarsi per la peculiarità e originalità della fattispecie. P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, condanna la società U.S. Pistoiese 1921 SSD a RL, a corrispondere alla società U.S. Limite e Capraia A.S.D. la somma di € 175.000,00 (centosettantacinquemila/00).
Spese compensate.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ivo Correale Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce