F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0220/TFN – SD del 8 Maggio 2024 (motivazioni) – Vincenzo Scordino e ASD Bovalino Calcio a Cinque – Reg. Prot. 205/TFN-SD

Decisione/0220/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0205/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Rotondo – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente

Andrea Giordano – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24959/666pf23-24 GC/CAMS/fm del 4 aprile 2024, annullato e sostituito dal deferimento n. 25234/666pf 23-24 GC/CAMS/fm dell’8 aprile 2024 nei confronti del sig. Vincenzo Scordino e della società ASD Bovalino Calcio a Cinque, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 4 aprile 2024, annullato e sostituito dall’atto dell’8 aprile 2024, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Vincenzo Scordino, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter delle NOIF per non aver provveduto, nei termini ivi previsti, al pagamento di quanto dovuto al sig. Simone Vallarelli in forza della decisione (prot. Cae 8IS/2023-24) assunta e notificata in data 24.11.2023 dalla Commissione Accordi Economici L.N.D. a seguito del reclamo proposto dal sig. Simone Vallarelli;

- la società A.S.D. Bovalino Calcio A Cinque, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per quanto ascritto al sig. Vincenzo Scordino, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società.

La fase istruttoria

La Commissione Accordi Economici presso la LND, con provvedimento pubblicato in data 24 novembre 2023, condannava la ASD Bovalino Calcio a Cinque, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del calciatore Simone Vallarelli dell’importo di euro 5.200,00.

Il provvedimento era notificato a mezzo pec alla società in pari data.

Con nota trasmessa a mezzo pec in data 8 gennaio 2024, l’Avv. Anna Piras, in nome e per conto del calciatore Simone Vallarelli, segnalava alla Procura Federale la circostanza che la società ASD Bovalino Calcio a Cinque non aveva ottemperato al pagamento della succitata somma.

La Procura Federale, ricevuta la notizia, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro, in data 25.1.2024, il procedimento disciplinare n. 666pf23-24, avente ad oggetto: “Presunto mancato pagamento da parte della società A.S.D. Bovalino Calcio A5 delle somme dovute al calciatore Simone Vallarelli nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione emessa dalla Commissione Accordi Economici”.

In sede istruttoria, la Procura acquisiva la segnalazione trasmessa dall’Avv. Piras, la decisione della Commissione Accordi Economici e la relativa ricevuta di avvenuta consegna della pec, i fogli di censimento della società ASD Bovalino Calcio a Cinque relativi alla stagione 2023-2024.

In data 28 febbraio la Procura notificava agli incolpati l’avviso di conclusione delle indagini, cui seguiva, in data 8 aprile 2024, la notifica dell’atto di deferimento che annullava e sostituiva quello notificato il precedente 4 aprile.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 30 aprile 2024.

Il dibattimento

All’udienza del 30 aprile 2024, svoltasi in videoconferenza, compariva l’Avv. Francesco Keller, in rappresentanza della Procura

Federale, il quale, nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Vincenzo Scordino, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD Bovalino Calcio a Cinque, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva o, in applicazione del principio di afflittività delle sanzioni, nella prossima stagione sportiva.

La Procura chiedeva, altresì, che il Tribunale disponesse la preclusione della ASD Bovalino Calcio a Cinque all’ammissione al prossimo campionato, qualora la stessa non corrispondesse le somme dovute al calciatore Vallarelli entro il termine fissato per l’iscrizione al prossimo campionato. Nessuno compariva per i deferiti.

La decisione

Il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità degli odierni deferiti per le condotte agli stessi contestate.

Dagli atti di causa, difatti, non emerge alcuna prova dell’avvenuto pagamento, nei termini di legge, e, dunque, entro il 24 dicembre 2023, della somma pari a 5.200,00 dovuta dalla società A.S.D. Bovalino calcio a cinque al calciatore Simone Vallarelli per effetto della decisione della Commissione Accordi Economici, notificata alla società in data 24 novembre 2023.

Tale mancato pagamento configura certamente una violazione, non solo dei generali principi di diligenza, lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 CGS che, come noto, devono sempre e comunque informare il comportamento dei tesserati e delle società, ma anche dell’art. 31 CGS, in combinato con l’art. 94 ter NOIF vigente ratione termporis.

Detta norma, difatti, ai commi 6 e 7 dispone che “ 6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11, 94quinquies, comma 11 e 94-septies, comma 9 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche. 7. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi”.

Con riferimento al profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, atteso che le stesse risultano conformi al dettato normativo, con la precisazione che, in virtù del carattere di afflittività che devono avere le sanzioni comminate dagli organi di giustizia sportiva ai sensi dell’art. 44, comma 5, CGS, la sanzione del punto di penalizzazione deve essere scontata nel corso della prossima stagione sportiva.

Nell’attuale stagione sportiva, difatti, la società ASD Bovalino calcio a cinque risulta essere già matematicamente retrocessa in serie C1, in quanto penultima in classifica con numerosi punti di distacco dalla terzultima. Di conseguenza, far scontare oggi il punto di penalizzazione significherebbe privare del tutto la sanzione irrogata della funzione che gli è propria.

Quanto alla richiesta della Procura Federale di disporre, per la società Bovalino calcio a cinque, la preclusione alla partecipazione al prossimo campionato laddove la società non corrispondesse le somme dovute al calciatore Vallarelli entro il termine fissato per l’iscrizione, il Tribunale ritiene di non poter accogliere detta richiesta.

Come noto, gli organi della giustizia sportiva, in forza dell’art. 12 CGS, hanno un potere ampiamente discrezionale nella determinazione della tipologia e della misura della sanzione disciplinare da comminare, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi.

Questa ampia discrezionalità tuttavia – in ossequio al principio di legalità formale immanente all’ordinamento giuridico, al quale deve conformarsi anche l’ordinamento sportivo – deve esercitarsi nel rispetto del principio di tipicità e tassatività delle sanzioni per cui non può essere spinta fino al punto di riconoscere agli organi di giustizia sportiva il potere di irrogare sanzioni, per di più legate ad un evento futuro e incerto, diverse da quelle espressamente previste dagli artt. 8-11 del Codice di giustizia sportivo, che individua le sanzioni disciplinari irrogabili, distinguendole tra sanzioni a carico della società (art. 8), sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della società (art. 9), sanzione della perdita della gara (art. 10) e sanzioni inerenti alla disputa delle gare (art. 11). La preclusione all’ammissione al campionato successivo non solo non è contemplata nell’ambito delle succitate disposizioni, ma esula dalla competenza del Tribunale, spettando agli organismi federali deputati la ricognizione della sussistenza dei requisiti normativi prescritti, all’atto dell’iscrizione al campionato di competenza delle società calcistiche.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Vincenzo Scordino, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD Bovalino Calcio a Cinque, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prossima stagione sportiva di competenza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 aprile 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Francesca Paola Rinaldi                                            Giuseppe Rotondo

 

IL SEGRETARIO

 Marco Lai

 

 

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